TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/08/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3022/2024 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Michele Surace
ATTORE
contro
(c.f. ), e per essa quale società Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
incorporata in Controparte_3
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Marco Pesenti e dell'avv. Margherita Domenegotti
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
conclusioni delle parti
per parte convenuta
In via preliminare, rigettare l'atto di citazione in opposizione ex art. 617 c.p.c., poiché
nullo/inammissibile/improcedibile per le ragioni indicate in narrativa;
Nel merito, in via principale: -respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali.
Motivi della decisione
Il sig. , debitore esecutato nel procedimento per espropriazione immobiliare n. Parte_1
356/2023 promosso da , ha proposto opposizione all'esecuzione ai Controparte_3
sensi dell'art. 615 e dell'art. 617 cpc sulla scorta dei seguenti motivi: i.) nullità del pignoramento per mancata notifica del titolo e del precetto;
ii.) nullità del pignoramento per difetto di legittimazione a procedere;
iii.) inesistenza di titolo;
iv.) prescrizione del diritto.
Si è costituita la soc. e per essa quale società Controparte_1 CP_2
incorporata in la quale ha contestato gli assunti di parte Controparte_3
opponente, concludendo per il rigetto della domanda.
L'opposizione è infondata.
Quanto al primo motivo dedotto dal sig. rileva questo Giudice che la notifica dell'atto di Pt_1
precetto si è perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell'art.140 c.p.c. in data 31/07/2023,
come risulta dal doc. 5 versato da parte convenuta (avviso di ricevimento).
Sotto il profilo della legittimazione a procedere, la relativa doglianza va disattesa in ragione della documentazione versata in atti da parte convenuta: ed invero la produzione dell'avviso di cessione
(sub. docc. 4-5), dell'atto ricognitivo dei crediti ceduti (sub. doc. 11), del piano di ammortamento del contratto di mutuo del 16/11/2005, nonché del piano di ammortamento del contratto di mutuo del 15/09/2008, dove viene indicato il n. NDG 119805975, che coincide con quello contenuto nell'atto a rogito del Notaio Dott. del 02/08/2017 N.
3.705 di repertorio N. Per_1
2.143 di raccolta (sub. docc. 12-13), discende la prova univoca della cessione dei rapporti di cui è
causa.
Destituita di fondamento è la censura di cui al punto iii.) sopra riportato: dai documenti prodotti in atti risulta che e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_3
ha agito sulla scorta di procure notarili conferite a fusa per Controparte_3 CP_2 incorporazione in procure in forza delle quali quest'ultima è Controparte_3
stata costituita procuratrice speciale dell'istituto di credito con potere di agire per la riscossione dei crediti relativi alle posizioni in sofferenza alla stessa assegnate.
Da ultimo, l'eccezione di prescrizione del diritto risulta infondata: a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni discendenti dal contratto di mutuo di cui è causa, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla lettera di risoluzione del contratto e di conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., trasmessa dalla all'odierno debitore in data 25/10/2016, sicché CP_4
non si è avuta alcuna prescrizione, né per il capitale né per gli interessi.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata con il favore delle spese per parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA la domanda proposta da . Parte_1
2. CONDANNA a rimborsare a e per essa Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00, per compensi professionali, CP_2
oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il 21/08/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni