TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1468 / 2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Aldo Godi e Serenella Bianchi
RICORRENTE
e
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Francesco Gaviraghi e Sara Castellani
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“- Voglia l'Ill.mo Giudice adito pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Controparte_1 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 - Assegnare la casa coniugale sita in Prato, alla Via San Bernardino n. 55 alla sig.ra con residenza prevalente dei figli e presso Parte_1 Per_1 Per_2 la medesima.
- Il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro due mesi Controparte_1 dalla sentenza di separazione.
- Il sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 400,00= mensili a CP_1 ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, fin quando non raggiungano l'autosufficienza economica.
- Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50 % cadauno.
- Il sig. , a definizione dei reciproci rapporti economici e Controparte_1 patrimoniali esistenti fra le parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e quale contributo al mantenimento della sig.ra , si obbliga Parte_1
a trasferire ai figli (C.F. ) e Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ) entro due mesi dalla omologa della Per_3 C.F._4 presente separazione, la nuda proprietà dell'immobile sito in Prato (PO) alla Via
San Bernardino n.c. 55, identificato al Catasto del Comune di Prato al Foglio di
Mappa n. 25, M.N. 278 sub. 5, Cat A/2, Cl. 5, Vani 6,5, R.C.L. 1.690.000
(abitazione); M.N. 278 sub. 31, Cat. C/6, Cl. 7, mq. 13, R.C.L.223.600
(autorimessa) e contestualmente al trasferimento, il sig. Controparte_1 costituisce in favore della sig.ra il diritto di usufrutto sull'immobile Parte_1 sito in Prato (PO) alla Via San Bernardino n.c. 55, identificato al Catasto del
Comune di Prato al Foglio di Mappa n. 25, M.N. 278 sub. 5, Cat A/2, Cl. 5, Vani
6,5, R.C.L. 1.690.000 (abitazione); M.N. 278 sub. 31, Cat. C/6, Cl. 7, mq. 13,
R.C.L.223.600 (autorimessa).
- Spese interamente compensate tra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 29.10.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.07.2025 e ritualmente notificato, Pt_1
a chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale
[...] dal coniuge sposato con rito concordatario in data Controparte_1
2 21.04.1990 nel Comune di Prato (PO), con atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune, al n. 62, Parte 2, Serie A, anno 1990.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) di aver contratto matrimonio con il in regime di separazione dei beni;
(2) che la residenza familiare è CP_1 stata stabilita presso l'immobile posto in Prato, Via San Bernardino 55, intestato al per il quale la ha conferito il 50% del prezzo di vendita;
(3) che CP_1 Pt_1 dal matrimonio sono nati i figli e , ormai maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
(4) che la a far data dal 2018, svolge Pt_1 attività lavorativa a chiamata, mentre il svolge attività di consulente per CP_1 lanifici con una Ral di circa 80.000 euro;
(5) che la ricorrente ha destinato la somma di circa € 80.000,00 – derivante dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà, alla ristrutturazione dell'abitazione familiare;
(6) che la è altresì Pt_1 proprietaria esclusiva di un immobile posto in Viareggio (LU), di una quota del
50% di un altro immobile posto in Prato (PO) e di due veicoli (500L Tg. FG810BZ
e Toyota Yaris Tg. ED125LL); (7) che il è venuto meno agli obblighi CP_1 coniugali, tradendo la ricorrente e generando nella stessa profonde ripercussioni psico-fisiche; (8) che la lesione dell'obbligo di fedeltà espressamente previsto ex art. 143 comma 2 c.c. ha lacerato definitivamente il vincolo coniugale delle parti, facendo altresì sorgere il diritto per la di chiedere l'addebito della Pt_1 separazione.
La ricorrente ha chiesto pertanto: “1) disporre che i coniugi vivano separati portandosi reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale posta in Prato, Via
San Bernardino 55, alla ricorrente. Il Sig. provvederà a trasferire la CP_1 residenza altrove senza ritardo;
3) accertare la violazione da parte del Sig. del dovere di fedeltà coniugale e conseguentemente dichiarare CP_1
l'addebitabilità della separazione in capo allo stesso;
4) Disporre in favore della ricorrente, ed a carico del Sig. un assegno di mantenimento pari ad € CP_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta;
5) Disporre a carico del Sig. un contributo al mantenimento dei figli e in misura pari CP_1 Per_1 Per_2 ad € 400,00 mensili ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta”, riservandosi di agire separatamente per il trasferimento del 50% del diritto di proprietà sulla casa
3 familiare e per ottenere la restituzione delle somme investite per la ristrutturazione del suddetto immobile.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ha fissato la prima udienza per il 26.11.2025, onerando le parti degli adempimenti nei termini di legge. si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e allegato. In particolare, il convenuto ha eccepito:
(1) di non aver mai tradito la moglie e che il venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi deriva da incompatibilità caratteriali delle parti emerse nel corso della vita di coppia;
(2) che, al contrario di quanto sostenuto dalla Pt_1 egli ha sempre adempiuto diligentemente agli impegni familiari assunti, sia nei confronti della moglie, sia nei confronti dei figli;
(3) che la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente è esagerata, tenuto conto anche degli immobili di proprietà che rappresentano mezzi idonei per il sostentamento;
(4) che il medesimo intende provvedere al mantenimento diretto dei figli in considerazione anche della loro maggiore età e delle necessità.
Pertanto il ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) CP_1 disporre che i coniugi vivano separati portandosi reciproco rispetto;
2) disporre
l'assegnazione della casa coniugale a quello di genitori con i quali i figli vorranno avere la residenza, e in caso di scelta del resistente, ordinare alla ricorrente di lasciare la casa coniugale entro un congruo termine;
3) rigettare, perché infondata, la richiesta di addebito;
4) rigettare, perché infondata, la richiesta di mantenimento per la resistente;
5) qualora la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente, disporre a carico del resistente l'obbligo di corrisponder direttamente a ciascuno dei figli un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 400,00; 6) qualora la casa coniugale venga assegnata al resistente, disporre a carico della ricorrente un assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei figli, direttamente ai medesimi, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
6) disporre che le spese straordinari per
i figli saranno a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50% cadauno.
Secondo le linee guida o Protocollo della Cassa Forense. Con vittoria di spese e compensi”.
Con istanza congiunta depositata il 16.10.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno pertanto insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni.
4 Il Giudice, preso atto della volontà delle parti, con decreto del 17.10.2025, ha revocato l'udienza del 26.11.2025, fissando contestualmente quella del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte, disponendo, ex art. 127 ter c.p.c, lo svolgimento della stessa mediante il deposito di note scritte.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi come richiesto congiuntamente dalle parti. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Domanda di addebito – non indicato espressamente, tale domanda, alla luce CP_2 delle conclusioni congiunte delle parti, deve intendersi rinunciata.
Mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di mantenimento diretto dei figli e , mediante la corresponsione della somma di € 400,00 Per_1 Per_2 mensili per ciascuno – rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, sia condivisibile e congrua, tenuto conto delle esigenze legate all'età della prole e della capacità contributiva dei genitori.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine all'assegnazione della casa familiare nella quale continuerà a risiedere la ricorrente unitamente ai figli.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti precisando che sulle stesse non ci sarà pronuncia giudiziale avendo un contenuto di natura meramente privatistica.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 posati con rito concordatario in data 21.04.1990 Controparte_1 nel Comune di Prato (PO), con atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune, al N. 62, Parte 2, Serie A, anno 1990;
b. omologa le seguenti condizioni:
- Assegnare la casa coniugale sita in Prato, alla Via San Bernardino n. 55 alla sig.ra con residenza prevalente dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 presso la medesima.
- Il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro due mesi Controparte_1 dalla sentenza di separazione.
- Il sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 400,00= mensili CP_1
a ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, fin quando non raggiungano l'autosufficienza economica.
- Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50 % cadauno;
c. prende altresì atto delle seguenti condizioni:
- Il sig. , a definizione dei reciproci rapporti economici e Controparte_1 patrimoniali esistenti fra le parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e quale contributo al mantenimento della sig.ra
, si obbliga a trasferire ai figli (C.F. Parte_1 Parte_2
) e (C.F. C.F._3 Persona_3
) entro due mesi dalla omologa della presente C.F._4 separazione, la nuda proprietà dell'immobile sito in Prato (PO) alla Via San
Bernardino n.c. 55, identificato al Catasto del Comune di Prato al Foglio di
Mappa n. 25, M.N. 278 sub. 5, Cat A/2, Cl. 5, Vani 6,5, R.C.L. 1.690.000
(abitazione); M.N. 278 sub. 31, Cat. C/6, Cl. 7, mq. 13, R.C.L.223.600
(autorimessa) e contestualmente al trasferimento, il sig. Controparte_1 costituisce in favore della sig.ra il diritto di usufrutto Parte_1 sull'immobile sito in Prato (PO) alla Via San Bernardino n.c. 55, identificato al Catasto del Comune di Prato al Foglio di Mappa n. 25, M.N. 278 sub. 5,
6 Cat A/2, Cl. 5, Vani 6,5, R.C.L. 1.690.000 (abitazione); M.N. 278 sub. 31,
Cat. C/6, Cl. 7, mq. 13, R.C.L.223.600 (autorimessa).
d. dichiara le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
e. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7