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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 EP, elettivamente domiciliato in Via Giovanni XXIII n. 57 67039 SULMONA presso il difensore avv. D'ANGELO EP
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/CONTUMACE
pagina 1 di 4 OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 27-03-2024, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale la per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti
Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare che i difetti riscontrati negli infissi presenti nell'immobile dell'odierna parte attrice sono stati causati dalla errata posa in opera dei serramenti da parte della - accertare e dichiarare la
Controparte_1 integrale responsabilità della società convenuta in ordine a tutti i danni subìti da parte attrice, così come esplicitati in premessa;
per l'effetto: a) condannare la in persona
Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, ad eseguire i lavori che comportino la definitiva eliminazione dei vizi come meglio esplicitati in premessa all'uopo avvalendosi della CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché a completare la fornitura della merce come da documento d'ordine concordato tra le parti;
b) in subordine, condannare la in persona
Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 4.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale fino al soddisfo, oltre che a completare la fornitura della merce mancante;
c) condannare la in persona
Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, al rimborso delle spese sostenute dal Sig. per promuovere Parte_1 l'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 4.498,82, di cui € 2.871,00 per CTU,
€ 527,82 per TP ed € 1.100,00 per spese legali;
d) condannare la in Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà e conseguente mancato godimento dell'appartamento, dal 2020 ad oggi, nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
A sostegno della domanda, esponeva di aver acquistato dalla degli infissi in Controparte_1 PVC della , con relative persiane e zanzariere, per la propria abitazione in Rosciano Parte_2 (PE) e che per tale fornitura aveva corrisposto circa il 70% del valore complessivo della merce, pari ad
€ 11.000,00.
Affermava che subito dopo l'installazione dei serramenti, avvenuta nel luglio 2020, aveva riscontrato e denunciato la presenza di vizi e difformità della merce nonché danneggiamenti causati dai posatori durante la fase di montaggio. Asseriva ancora che dopo due sopralluoghi effettuati da un addetto Contr Contr commerciale della e dopo vari solleciti, la noncurante delle doglianze sollevate dall'odierno attore, aveva inviato la fattura n. 168 di € 4.451,20, chiedendo il saldo per la fornitura e posa in opera degli infissi, delle persiane e delle zanzariere e, in data 11-01-2021, aveva sollecitato il pagamento per il tramite di un legale. Aggiungeva di aver dunque contestato formalmente la suddetta fattura, chiedendo l'eliminazione dei vizi tempestivamente denunciati e la sostituzione della merce danneggiata, nonché di aver chiesto all'azienda produttrice dei serramenti installati, la Parte_2 una consulenza in ordine alla posa in opera degli infissi, all'esito della quale l'agente di commercio incaricato dalla aveva riscontrato “che la maggior parte dei coprifili sono montati non a Parte_2 regola d'arte, manca la sigillatura di rifinitura esterna con silicone e non sono state eseguite le regolazioni per la corretta chiusura degli infissi. Si precisa che i suddetti infissi non sono stati forniti direttamente dalla ma da un rivenditore di zona”. Parte_2
pagina 2 di 4 Contr Affermava infine di avere, in data 23-02-2022, a fronte della totale inerzia mostrata dalla
[...]
instaurato un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, all'esito del quale il Controparte_1 Consulente Tecnico d'Ufficio aveva accertato sostanzialmente l'esistenza delle medesime problematiche lamentate dal nelle numerose richieste di intervento inoltrate alla odierna Parte_1 convenuta e rimaste disattese, mentre il Consulente tecnico di Parte aveva quantificato la spesa per l'eliminazione dei danni nell'importo di circa € 4.500,00, IVA esclusa.
2) La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione Controparte_1 del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della produzione documentale e di prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) La domanda dell'attore deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha lamentato e tempestivamente denunziato (si vedano in tal senso la corrispondenza via Contr email in atti e la deposizione testimoniale di , impiegato commerciale della Testimone_1 la mancata realizzazione a regola d'arte del telaio di una persiana con apertura a tre ante, il danneggiamento di sei soglie di marmo e la rottura dell'anta fissa di una finestra “alzante-scorrevole”, fornendone dimostrazione sia tramite l'escussione dei testi e (rappresentante Testimone_2 Tes_3 della produttrice degli infissi in questione, il quale aveva constatato la presenza dei Parte_2 lamentati vizi) sia tramite la produzione, tra l'altro, della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in sede di ATP.
Il CTU nominato in sede di ATP (v. perizia depositata nel fascicolo di parte attrice sub doc. 8 allegato all'atto di citazione), all'esito di un sopralluogo effettuato alla presenza delle parti, ivi compresa la CVL, sulla base degli accertamenti analiticamente effettuati e tali da meritare integrale recepimento, ha accertato che la posa in opera degli infissi risultava “lacunosa in diversi punti e sostanzialmente i principali difetti riscontrati riguardano:
1. mancanza di sigillatura siliconica, in diverse parti con evidente lama d'aria di alcuni millimetri visibile a vista, difetto questo che incide negativamente sulla resa termica dell'infisso stesso favorendo un ponte termico e maggiori consumi energetici;
2. i coprifili interni in alluminio risultano essere installati, nella quasi totalità degli infissi montati, non perfettamente con spigoli aggettanti e non complanari al piano dell'infisso con effetto estetico negativo;
3. mancano integralmente i fermi delle persiane sia esterni, in posizione di apertura, che la realizzazione dei fori in corrispondenza delle soglie per il serraggio del perno centrale e la conseguente chiusura dell'oscurante;
4. Alcuni infissi in corrispondenza delle camere e bagni non sono stati adeguatamente fissati sulla superficie orizzontale superiore ed inferiore;
5. Non è stata effettuata la regolazione finale per la corretta chiusura di tutti gli infissi forniti;
6. In corrispondenza della finestra scorrevole a 2 ante sono state riscontrate le carenze e difetti maggiori in quanto mancano oltre alle sigillature siliconiche anche i coprifili metallici interni e le mostrine a copertura dell''intero imbotto esterno in quanto non sono state installate la persiana a tre ante come da preventivo e la relativa zanzariera”; risultano così confermate le doglianze effettuate dall'attore sia stragiudizialmente che nel presente giudizio.
5) Per contro, l'impresa convenuta, non costituendosi, non ha fornito prova di aver eseguito i lavori a regola d'arte, né ha dedotto o fornito prova di altre e diverse cause dei lamentati danni.
La contumacia della parte convenuta, infatti, pur non costituendo di per sé ammissione delle pretese attoree, può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento indiziario ai fini del proprio convincimento, nel concorso di altri elementi (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601, Rv. 588309 – 01; Cass. Sez. 3, 29/03/2007, n. 7739, Rv. 596956 – 01).
pagina 3 di 4 Inoltre, la convenuta non si è presentata, senza fornire alcuna giustificazione, a rendere l'interpello deferitole, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., dovendosi dunque ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova articolati dalla difesa attorea.
6) Deve dunque ritenersi che la parte convenuta non abbia adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte con il contratto/preventivo del 19-6-2019, stipulato tra le parti e prodotto in atti.
Sulla scorta delle conclusioni della CTU, della quantificazione dei danni effettuata dal TP (nella relazione del 10-3-2023) e non contestata dalla parte convenuta, e del preventivo prodotto in atti, può ritenersi che la spesa per l'eliminazione dei danni rilevati ammonti ad € 4.500,00, IVA esclusa. Alla parte attrice devono essere riconosciute anche le spese sostenute nella fase dell'ATP per complessivi € 4.498,82, di cui € 2.871,00 per CTU, € 527,82 per TP ed € 1.100,00 per compensi legali, come da fatture in atti.
Non può invece essere ritenuto spettante il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà e conseguente mancato godimento dell'appartamento dal 2020 ad oggi, non avendo l'attore fornito alcuna dimostrazione di esso, avendo solamente dedotto, e non provato, che nell'abitazione si sarebbe dovuto trasferire il figlio . Persona_1
7) La convenuta deve dunque essere condannata al risarcimento del danno Controparte_1 nella misura richiesta dall'attore e cioè alla corresponsione, in suo favore, dell'importo di € 4.500,00, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 2.871,00 per compenso al CTU, € 527,82 per compenso al TP ed € 1.100,00 per spese legali e a completare la fornitura della merce mancante, descritta nella CTU.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1032/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo di € 4.500,00, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di cui € 2.871,00 per compenso al CTU, € 527,82 per compenso al TP ed € 1.100,00 per compensi legali e a completare la fornitura della merce mancante entro un mese dalla comunicazione del presente provvedimento;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.264,00, di cui € 4.000,00, per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 EP, elettivamente domiciliato in Via Giovanni XXIII n. 57 67039 SULMONA presso il difensore avv. D'ANGELO EP
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/CONTUMACE
pagina 1 di 4 OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 27-03-2024, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale la per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti
Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare che i difetti riscontrati negli infissi presenti nell'immobile dell'odierna parte attrice sono stati causati dalla errata posa in opera dei serramenti da parte della - accertare e dichiarare la
Controparte_1 integrale responsabilità della società convenuta in ordine a tutti i danni subìti da parte attrice, così come esplicitati in premessa;
per l'effetto: a) condannare la in persona
Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, ad eseguire i lavori che comportino la definitiva eliminazione dei vizi come meglio esplicitati in premessa all'uopo avvalendosi della CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché a completare la fornitura della merce come da documento d'ordine concordato tra le parti;
b) in subordine, condannare la in persona
Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 4.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale fino al soddisfo, oltre che a completare la fornitura della merce mancante;
c) condannare la in persona
Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, al rimborso delle spese sostenute dal Sig. per promuovere Parte_1 l'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 4.498,82, di cui € 2.871,00 per CTU,
€ 527,82 per TP ed € 1.100,00 per spese legali;
d) condannare la in Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà e conseguente mancato godimento dell'appartamento, dal 2020 ad oggi, nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
A sostegno della domanda, esponeva di aver acquistato dalla degli infissi in Controparte_1 PVC della , con relative persiane e zanzariere, per la propria abitazione in Rosciano Parte_2 (PE) e che per tale fornitura aveva corrisposto circa il 70% del valore complessivo della merce, pari ad
€ 11.000,00.
Affermava che subito dopo l'installazione dei serramenti, avvenuta nel luglio 2020, aveva riscontrato e denunciato la presenza di vizi e difformità della merce nonché danneggiamenti causati dai posatori durante la fase di montaggio. Asseriva ancora che dopo due sopralluoghi effettuati da un addetto Contr Contr commerciale della e dopo vari solleciti, la noncurante delle doglianze sollevate dall'odierno attore, aveva inviato la fattura n. 168 di € 4.451,20, chiedendo il saldo per la fornitura e posa in opera degli infissi, delle persiane e delle zanzariere e, in data 11-01-2021, aveva sollecitato il pagamento per il tramite di un legale. Aggiungeva di aver dunque contestato formalmente la suddetta fattura, chiedendo l'eliminazione dei vizi tempestivamente denunciati e la sostituzione della merce danneggiata, nonché di aver chiesto all'azienda produttrice dei serramenti installati, la Parte_2 una consulenza in ordine alla posa in opera degli infissi, all'esito della quale l'agente di commercio incaricato dalla aveva riscontrato “che la maggior parte dei coprifili sono montati non a Parte_2 regola d'arte, manca la sigillatura di rifinitura esterna con silicone e non sono state eseguite le regolazioni per la corretta chiusura degli infissi. Si precisa che i suddetti infissi non sono stati forniti direttamente dalla ma da un rivenditore di zona”. Parte_2
pagina 2 di 4 Contr Affermava infine di avere, in data 23-02-2022, a fronte della totale inerzia mostrata dalla
[...]
instaurato un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, all'esito del quale il Controparte_1 Consulente Tecnico d'Ufficio aveva accertato sostanzialmente l'esistenza delle medesime problematiche lamentate dal nelle numerose richieste di intervento inoltrate alla odierna Parte_1 convenuta e rimaste disattese, mentre il Consulente tecnico di Parte aveva quantificato la spesa per l'eliminazione dei danni nell'importo di circa € 4.500,00, IVA esclusa.
2) La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione Controparte_1 del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della produzione documentale e di prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) La domanda dell'attore deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha lamentato e tempestivamente denunziato (si vedano in tal senso la corrispondenza via Contr email in atti e la deposizione testimoniale di , impiegato commerciale della Testimone_1 la mancata realizzazione a regola d'arte del telaio di una persiana con apertura a tre ante, il danneggiamento di sei soglie di marmo e la rottura dell'anta fissa di una finestra “alzante-scorrevole”, fornendone dimostrazione sia tramite l'escussione dei testi e (rappresentante Testimone_2 Tes_3 della produttrice degli infissi in questione, il quale aveva constatato la presenza dei Parte_2 lamentati vizi) sia tramite la produzione, tra l'altro, della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in sede di ATP.
Il CTU nominato in sede di ATP (v. perizia depositata nel fascicolo di parte attrice sub doc. 8 allegato all'atto di citazione), all'esito di un sopralluogo effettuato alla presenza delle parti, ivi compresa la CVL, sulla base degli accertamenti analiticamente effettuati e tali da meritare integrale recepimento, ha accertato che la posa in opera degli infissi risultava “lacunosa in diversi punti e sostanzialmente i principali difetti riscontrati riguardano:
1. mancanza di sigillatura siliconica, in diverse parti con evidente lama d'aria di alcuni millimetri visibile a vista, difetto questo che incide negativamente sulla resa termica dell'infisso stesso favorendo un ponte termico e maggiori consumi energetici;
2. i coprifili interni in alluminio risultano essere installati, nella quasi totalità degli infissi montati, non perfettamente con spigoli aggettanti e non complanari al piano dell'infisso con effetto estetico negativo;
3. mancano integralmente i fermi delle persiane sia esterni, in posizione di apertura, che la realizzazione dei fori in corrispondenza delle soglie per il serraggio del perno centrale e la conseguente chiusura dell'oscurante;
4. Alcuni infissi in corrispondenza delle camere e bagni non sono stati adeguatamente fissati sulla superficie orizzontale superiore ed inferiore;
5. Non è stata effettuata la regolazione finale per la corretta chiusura di tutti gli infissi forniti;
6. In corrispondenza della finestra scorrevole a 2 ante sono state riscontrate le carenze e difetti maggiori in quanto mancano oltre alle sigillature siliconiche anche i coprifili metallici interni e le mostrine a copertura dell''intero imbotto esterno in quanto non sono state installate la persiana a tre ante come da preventivo e la relativa zanzariera”; risultano così confermate le doglianze effettuate dall'attore sia stragiudizialmente che nel presente giudizio.
5) Per contro, l'impresa convenuta, non costituendosi, non ha fornito prova di aver eseguito i lavori a regola d'arte, né ha dedotto o fornito prova di altre e diverse cause dei lamentati danni.
La contumacia della parte convenuta, infatti, pur non costituendo di per sé ammissione delle pretese attoree, può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento indiziario ai fini del proprio convincimento, nel concorso di altri elementi (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601, Rv. 588309 – 01; Cass. Sez. 3, 29/03/2007, n. 7739, Rv. 596956 – 01).
pagina 3 di 4 Inoltre, la convenuta non si è presentata, senza fornire alcuna giustificazione, a rendere l'interpello deferitole, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., dovendosi dunque ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova articolati dalla difesa attorea.
6) Deve dunque ritenersi che la parte convenuta non abbia adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte con il contratto/preventivo del 19-6-2019, stipulato tra le parti e prodotto in atti.
Sulla scorta delle conclusioni della CTU, della quantificazione dei danni effettuata dal TP (nella relazione del 10-3-2023) e non contestata dalla parte convenuta, e del preventivo prodotto in atti, può ritenersi che la spesa per l'eliminazione dei danni rilevati ammonti ad € 4.500,00, IVA esclusa. Alla parte attrice devono essere riconosciute anche le spese sostenute nella fase dell'ATP per complessivi € 4.498,82, di cui € 2.871,00 per CTU, € 527,82 per TP ed € 1.100,00 per compensi legali, come da fatture in atti.
Non può invece essere ritenuto spettante il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà e conseguente mancato godimento dell'appartamento dal 2020 ad oggi, non avendo l'attore fornito alcuna dimostrazione di esso, avendo solamente dedotto, e non provato, che nell'abitazione si sarebbe dovuto trasferire il figlio . Persona_1
7) La convenuta deve dunque essere condannata al risarcimento del danno Controparte_1 nella misura richiesta dall'attore e cioè alla corresponsione, in suo favore, dell'importo di € 4.500,00, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 2.871,00 per compenso al CTU, € 527,82 per compenso al TP ed € 1.100,00 per spese legali e a completare la fornitura della merce mancante, descritta nella CTU.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1032/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo di € 4.500,00, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di cui € 2.871,00 per compenso al CTU, € 527,82 per compenso al TP ed € 1.100,00 per compensi legali e a completare la fornitura della merce mancante entro un mese dalla comunicazione del presente provvedimento;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.264,00, di cui € 4.000,00, per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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