Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 705 /2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Brognaturo (VV), C.so Umberto I, n. 88, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Sandro Papa (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, anche quale mandatario della
[...] elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Controparte_2
E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_4 giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dalle intimazioni di pagamento n. 13920199000746410000, notificata il 25/02/2020, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi numero: 43920130000977906000; 4392014000033 0626000; 43920140000478012000. Il ricorrente deduceva e la mancata ricezione degli avvisi di addebito suddetti e ogni modo, l'estinzione delle pretese contributive in ragione della intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, concorrendo gravi vizi di forma e di sostanza. Questa difesa confida che il fumus boni iuris risulti già esposto nel ricorso, evidenziando in particolare che, la riscossione finirebbe per arrecare al ricorrente un grave ed irreparabile danno.
In via definitiva, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: a) accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento impugnata e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di improcedibilità nei rapporti con l' Controparte_3
, in ragione dell'inottemperanza, da parte del ricorrente, dell'ordine di rinotifica, imposto
[...] da questo giudice il 05/02/2025, e nel resto, a dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. Preliminarmente, si dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
.
[...]
3. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
4. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
5. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso nei rapporti con;
Controparte_3
- dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio ex lege, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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