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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2312/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti M.T. De Martino e G. Alfieri, con i quali elett.te Parte_1
domicilia in Pompei, alla via Tenente Ravallese 3, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15/5/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione al provvedimento con cui l'ente previdenziale le aveva richiesto la restituzione della somma di € 1.155,77 indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola anno 2003, con atto notificato il 21/5/2025. Esposti in fatto ed in diritto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da ricorso.
Si è costituito l contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è da rigettare.
In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di violazione della normativa di cui alla L. 241/90
non assume rilevanza in questo processo. Infatti, dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'avente diritto deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento,
come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l.
7 agosto 1990 n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che,
nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248,
all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (Cass., n.
2804/03).
Infondata è l'eccezione di prescrizione proposta dall'istante.
Va precisato che, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall' , cosa CP_1
avvenuta nel caso di specie, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Deve dirsi che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della prima comunicazione di indebito, avvenuta il 3/11/2011, del sollecito, avvenuta il 23/2/2015, e dell'atto opposto,
avvenuta il 21/1/2025.
Poiché la richiesta di restituzione da parte dell'ente previdenziale riguarda somme per indennità di disoccupazione agricola anno 2003, deve osservarsi che la prescrizione decennale non è maturata al momento della notifica dell'atto opposto.
E' da precisare che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è
affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore,
dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire
quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo
che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo
carico".
Nulla sul punto ha chiesto parte ricorrente, visto che l'unica eccezione formulata dall'attrice
è stata quella di prescrizione del credito.
Le considerazioni svolte portano al rigetto della domanda.
Una valutazione complessiva della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti M.T. De Martino e G. Alfieri, con i quali elett.te Parte_1
domicilia in Pompei, alla via Tenente Ravallese 3, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15/5/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione al provvedimento con cui l'ente previdenziale le aveva richiesto la restituzione della somma di € 1.155,77 indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola anno 2003, con atto notificato il 21/5/2025. Esposti in fatto ed in diritto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da ricorso.
Si è costituito l contestando le asserzioni attoree e concludendo come da memoria. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso è da rigettare.
In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di violazione della normativa di cui alla L. 241/90
non assume rilevanza in questo processo. Infatti, dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'avente diritto deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento,
come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l.
7 agosto 1990 n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che,
nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248,
all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (Cass., n.
2804/03).
Infondata è l'eccezione di prescrizione proposta dall'istante.
Va precisato che, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall' , cosa CP_1
avvenuta nel caso di specie, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Deve dirsi che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della prima comunicazione di indebito, avvenuta il 3/11/2011, del sollecito, avvenuta il 23/2/2015, e dell'atto opposto,
avvenuta il 21/1/2025.
Poiché la richiesta di restituzione da parte dell'ente previdenziale riguarda somme per indennità di disoccupazione agricola anno 2003, deve osservarsi che la prescrizione decennale non è maturata al momento della notifica dell'atto opposto.
E' da precisare che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è
affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore,
dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire
quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo
che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo
carico".
Nulla sul punto ha chiesto parte ricorrente, visto che l'unica eccezione formulata dall'attrice
è stata quella di prescrizione del credito.
Le considerazioni svolte portano al rigetto della domanda.
Una valutazione complessiva della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo