CASS
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 13001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13001 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN nata a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa il 11/09/2023 dalla CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA AN LO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'11/09/2023 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di LA NO avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 27/02/2023, in conformità con la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - così come introdotto nel codice di rito dall'art. 33 d. Igs. 150/2022 - in quanto, unitamente all'atto di appello, depositato il 27/02/2023, non era stata depositata l'elezione di domicilio dell'imputata ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio;
norma che si applicava alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del suddetto decreto, ossia dopo il 30 dicembre 2022. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso il difensore della Maiorano, eccependo con un unico motivo questione di legittimità costituzionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 13001 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 31/01/2024 dell'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., avendo tale norma — nell'introdurre l'obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione — creato le condizioni per la violazione del diritto di difesa degli imputati e del giusto processo. 3. Il ricorso è inammissibile. Come già evidenziato in sede di legittimità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1.-ter e quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324, alla cui puntuale motivazione si rinvia circa le ragioni che escludono un restringimento della facoltà di impugnazione, perseguendo il legislatore della riforma il legittimo scopo della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, al fine anche di consentire che l'appello sia espressione del personale interesse di costui e non si traduca in una sorta di automatismo difensivo). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue„ a norma dell'artcolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA AN LO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'11/09/2023 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di LA NO avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 27/02/2023, in conformità con la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - così come introdotto nel codice di rito dall'art. 33 d. Igs. 150/2022 - in quanto, unitamente all'atto di appello, depositato il 27/02/2023, non era stata depositata l'elezione di domicilio dell'imputata ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio;
norma che si applicava alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del suddetto decreto, ossia dopo il 30 dicembre 2022. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso il difensore della Maiorano, eccependo con un unico motivo questione di legittimità costituzionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 13001 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 31/01/2024 dell'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., avendo tale norma — nell'introdurre l'obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione — creato le condizioni per la violazione del diritto di difesa degli imputati e del giusto processo. 3. Il ricorso è inammissibile. Come già evidenziato in sede di legittimità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1.-ter e quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324, alla cui puntuale motivazione si rinvia circa le ragioni che escludono un restringimento della facoltà di impugnazione, perseguendo il legislatore della riforma il legittimo scopo della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, al fine anche di consentire che l'appello sia espressione del personale interesse di costui e non si traduca in una sorta di automatismo difensivo). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue„ a norma dell'artcolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente