TRIB
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/10/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 1073 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18/10/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA e per l'avv. D'AMORE in sostituzione CP_1
dell'avv. MAIORANO. L'avv. SALCCICCIA contesta la CTU , ne chiede il rinnovo.
L'avv. D'AMORE si riporta, insiste per il rigetto del ricorso stante le risultanze della
CTU, positive per . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073 2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
contro
), elettivamente domiciliato in Avezzano Via Liguria 26 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. Luca Majorano ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: aggravamento malattie professionali.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2022, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda di aggravamento per le malattie professionali “ipoacusia CP_1
neurosensoriale bilaterale, ernia discale L-S e discopatie multiple” nonché lamentando che la domanda di maggior aggravamento e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice
- 2 - del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per l'aggravamento delle malattie già riconosciute da unificarsi con quanto già accertato per altre patologie.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda CP_1
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il C.T.U. dott. ha confermato la valutazione dei medici dell' Persona_1 CP_1
concludendo che per quanto attiene all'ipoacusia, i tracciati audiometrici presenti in atti (febbraio 2021 e giugno 2021) appaiono adeguatamente valutati dai sanitari dell' ed il recente tracciato del 13 febbraio 2024 (“Deficit neurosensoriale CP_1
bilaterale”) mostra un complesso menomativo a carico dell'apparato uditivo che appare Firmato Da: sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dai suddetti sanitari e congruamente valutato e pertanto trova ragionevole collocazione, in base al pregiudizio disfunzionale residuato, in una valutazione dell'invalidità permanente, in termini di danno biologico, in misura pari all'UNO per cento della totale. Anche per quanto attiene il complesso menomativo derivante dalla colonna vertebrale non vi sonno state sostanziali modifiche in senso peggiorativo e dunque anche in tal caso la valutazione effettuata dai sanitari dall' appare pienamente condivisibile. CP_1
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il sottoscritto ritiene che sulla base degli elementi clinico-documentali in atti, il danno biologico permanente del sig. Pt_1
può essere, ora come allora, valutato nella misura complessiva del 15% della totale”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
Lo stesso CTU ha inoltre risposto in modo adeguato alle osservazioni del CTP di parte ricorrente.
La parte ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
- 3 - Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_1
liquida nella complessiva somma di €. 2.600,00 oltre accessori di legge.
- pone le spese di consulenza tecnica a carico di parte ricorrente;
Avezzano 18.10.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
- 4 -