TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 239/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 239 /2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. PRESUTTI LUCA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 01/10/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale, condotta in locazione in forza di contratto stipulato in data
06.07.2017, resterà nella esclusiva disponibilità del sig. Cristiano, con i beni mobili ivi presenti, e sarà cura ed interesse della sig.ra recedere dal predetto CP_1
contratto di locazione nonché di modificare la sua residenza quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dal deposito del presente scritto;
3. la sig.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale portando con sé tutti i suoi CP_1
effetti personali e si è trasferita a vivere altrove;
4. i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei propri beni personali;
5. il sig. cede la proprietà del cane di nome di razza Bulldog Pt_1 CP_2 francese codice identificativo n. 380260043214754, alla sig.ra ; entrambi i CP_1
coniugi, entro 60 giorni dal deposito del presento ricorso, dovranno recarsi presso una qualunque Asl territoriale per comunicare la suddetta cessione tramite il modello per la denuncia delle variazioni in anagrafe canina;
6. i ricorrenti non hanno in proprietà comune alcun bene immobile mentre i beni mobili registrati acquistati dai coniugi, in regime di comunione dei beni, in costanza di matrimonio, rimarranno assegnati in proprietà esclusiva ciascuno all'attuale intestatario: al sig. lo scooter Yamaha modello TMax targato Parte_1
EY55303 ed alla sig.ra l'autovettura MINI Cooper targata Controparte_1
EA086KY;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di rinunciare a qualsiasi mantenimento reciproco;
pagina 3 di 4 8. i coniugi hanno conti correnti, bancari e/o postali, separati e, pertanto, convengono che a mezzo di tale intestazione esclusiva non vi sono giacenze di conto corrente, depositi e/o altre utilità che debbano trovare regolamento;
9. il mancato rispetto delle condizioni sopra dette autorizzerà le parti a ricorrere al
Tribunale al fine di richiedere idonee tutele nonché la revisione delle stesse;
10. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto/accordo anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 239 /2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. PRESUTTI LUCA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. CHICHIRICO' FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 01/10/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale, condotta in locazione in forza di contratto stipulato in data
06.07.2017, resterà nella esclusiva disponibilità del sig. Cristiano, con i beni mobili ivi presenti, e sarà cura ed interesse della sig.ra recedere dal predetto CP_1
contratto di locazione nonché di modificare la sua residenza quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dal deposito del presente scritto;
3. la sig.ra ha già lasciato l'abitazione coniugale portando con sé tutti i suoi CP_1
effetti personali e si è trasferita a vivere altrove;
4. i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei propri beni personali;
5. il sig. cede la proprietà del cane di nome di razza Bulldog Pt_1 CP_2 francese codice identificativo n. 380260043214754, alla sig.ra ; entrambi i CP_1
coniugi, entro 60 giorni dal deposito del presento ricorso, dovranno recarsi presso una qualunque Asl territoriale per comunicare la suddetta cessione tramite il modello per la denuncia delle variazioni in anagrafe canina;
6. i ricorrenti non hanno in proprietà comune alcun bene immobile mentre i beni mobili registrati acquistati dai coniugi, in regime di comunione dei beni, in costanza di matrimonio, rimarranno assegnati in proprietà esclusiva ciascuno all'attuale intestatario: al sig. lo scooter Yamaha modello TMax targato Parte_1
EY55303 ed alla sig.ra l'autovettura MINI Cooper targata Controparte_1
EA086KY;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di rinunciare a qualsiasi mantenimento reciproco;
pagina 3 di 4 8. i coniugi hanno conti correnti, bancari e/o postali, separati e, pertanto, convengono che a mezzo di tale intestazione esclusiva non vi sono giacenze di conto corrente, depositi e/o altre utilità che debbano trovare regolamento;
9. il mancato rispetto delle condizioni sopra dette autorizzerà le parti a ricorrere al
Tribunale al fine di richiedere idonee tutele nonché la revisione delle stesse;
10. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto/accordo anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4