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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa ER IE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3084 del RGAC dell'anno 2018, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 3146 del RGAC dell'anno 2018, a vente ad oggetto responsabilità professionale, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Elena Nesti, presso il cui studio in Vicopisano (PI), Via G.
D'Annunzio n., elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Di Luciano C.F._3
e HI ES ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Firenze,
Piazza Indipendenza n. 21
CONVENUTI
NONCHÈ
C.F. e P. I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vasco
Cariello, presso il cui studio in Pisa, Piazza Cairoli n. 12, elettivamente domicilia
CONCLUSIONI All'esito dell'udienza del 24.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del
20.05.25 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e al fine di sentire CP_1 Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali professionali facenti capo agli Avv.ti e nell'ambito CP_1 Controparte_2
dell'esecuzione e svolgimento del mandato difensivo a loro conferito dalla Sig.ra per la Parte_1
richiesta di risarcimento danni di cui ai fatti in premessa;
conseguentemente condannarli, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa, compreso il danno alla salute, il danno morale e materiale, quantificabili in euro 105.197,10, oltre al danno patrimoniale, che verrà quantificato in corso di causa o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.2 Più in particolare, per quanto di interesse, deduceva che:
a) dall'1 al 5 maggio 2013 partecipava ad una crociera nel Mediterraneo con partenza dal porto di Barcellona, organizzata dalla società della quale era CP_4
dipendente;
b) in data 3.05.2013, dopo aver cenato, si accorgeva di aver dimenticato sul tavolo la chiave della propria cabina e tornava nella sala ristorante ove, a causa della presenza di sapone sul pavimento, scivolava riportando un trauma distorsivo al gomito destro;
c) dopo un primo soccorso da parte dei sanitari a bordo della nave, si rivolgeva all'Ospedale di Palma di Maiorca ove le veniva diagnosticata “la lussazione posteriore del capitello radiale e frattura comminuta prossimale dell'ulna”;
d) in data 4.05.2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione del capitello radiale e riduzione-sintesi dell'ulna con placca e viti Mayo e in data
8.05.2013 veniva dimessa;
e) rientrata in Italia, si recava al Pronto Soccorso Ortopedico dell'Ospedale di Pisa e, dopo numerose visite specialistiche, veniva dichiarata clinicamente guarita in data
27.08.2014 con postumi quantificati mediante perizia di parte nella misura del 16
%;
f) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa dell'occorso, si rivolgeva agli avv.ti e i quali nel mese di giugno 2013 inviavano CP_1 Controparte_2
formale denuncia di avvenuto sinistro alla Controparte_5
g) seguiva corrispondenza tra la stessa attrice e la general manager di onde CP_4
avviare una trattativa con l'ufficio legale della predetta compagnia navale nonchè corrispondenza con gli avv.ti e al fine di comprendere l'iter seguìto CP_1 CP_2
per ottenere il ristoro dei danni;
h) in data 8.12.2014, in riscontro alla richiesta inviata dagli avvocati nell'interesse dell'odierna attrice, la compagnia navale negava qualsivoglia diritto al risarcimento sul presupposto che, in base alle condizioni contrattuali sottoscritte, l'azione giudiziaria nei confronti del vettore in relazione a lesioni personali, avrebbe dovuto essere introdotta entro un anno dal sinistro;
i) ne conseguiva un inadempimento alla prestazione professionale da parte degli avvocati e per non aver esaminato le condizioni contrattuali CP_1 CP_2
intercorse tra la cliente e la compagnia per non aver compiuto Controparte_5
atti interruttivi della prescrizione e/o introdotto nei termini l'azione giudiziaria e, in generale, per non essersi attivati nella gestione del sinistro;
j) pertanto, il suddetto inadempimento causava la perdita definitiva della possibilità per l'attrice di ottenere il ristoro dei danni riportati nel sinistro e quantificati in €
105.197,10.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 26.10.2018, si costituivano in giudizio
e chiedendo, in via preliminare: a) CP_1 Controparte_2
l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia b) Controparte_3
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. e, per Controparte_2
l'effetto, respingere la domanda nei suoi confronti;
nel merito: a) il rigetto della domanda;
b) in subordine, in caso anche solo di parziale accoglimento, limitare il risarcimento ai soli danni effettivamente imputabili ai convenuti con esclusione di quelli che l'attrice avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ovvero che ha concorso colposamente a cagionare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; c) in via subordinata, condannare la terza chiamata a tenere indenni i convenuti da qualsiasi obbligo Controparte_3
risarcitorio risultante a loro carico all'esito del giudizio;
. in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore dell'avv. a titolo di CP_1
compenso professionale per l'attività stragiudiziale svolta;
subordinatamente alle altre domande spiegate, disporre la compensazione legale, anche parziale, dei rispettivi crediti.
2.1 In fatto, per quanto di interesse, deducevano che: nel mese di maggio 2013, si rivolgeva all'avv. affinchè si occupasse di una Parte_1 CP_1
denuncia di sinistro già aperta nei confronti di una compagnia navale, affermando che era stata già inoltrata una richiesta danni sia dalla so cietà CP_4
, tramite un legale statunitense, che dalla medesima quindi,
[...] Pt_1
all'avv. veniva richiesto semplicemente di inoltrare una lettera di CP_1
costituzione in mora che, per quanto a lei riferito, avrebbe velocizzato la definizione del sinistro;
infatti, al medesimo non era stata mai conferita una procura alle liti;
il mandato di assistenza stragiudiziale veniva conferito esclusivamente all'avv. mentre l'avv. era semplicemente una collaboratrice CP_1 Controparte_2
di studio;
malgrado il primo, sin da subito, avesse consigliato alla di Pt_1
proporre un'azione giudiziaria nei confronti della Controparte_5
dinanzi alla Corte distrettuale di Miami per mezzo di un avvocato del luogo,
l'odierna attrice aveva ritenuto di non intraprendere la via giudiziale in considerazione delle notevoli spese di lite che avrebbe dovuto sostenere, né intendeva rivolgere la richiesta di risarcimento danni nei confronti della società
, che aveva organizzato la crociera, poiché all'epoca era il suo datore CP_4
di lavoro;
inoltre, riferiva di avere ricevuto rassicurazioni, tramite i suoi contatti, sull'imminente liquidazione del danno;
pertanto, in data 4.06.2013 veniva inviata la lettera di messa in mora alla sede legale della Compagnia navale;
nei successivi incontri, alle ripetute richieste del difensore, la Pt_1
rispondeva di non essere in possesso della documentazione richiesta e di non aver mai proceduto ad alcuna registrazione sul sito del vettore, negando di avere avuto alcun rapporto diretto con la e/o di avere Controparte_5
acquistato il biglietto della crociera che era stato un regalo -premio ricevuto dalla società per cui lavorava;
si scopriva, poi, con grave ritardo, che la medesima aveva effettuato la registrazione online e scaricato la carta di imbarco ed il contratto del passeggero;
una volta quantificati i danni tramite perizia medica, in data 24.11.2014 veniva inviata alla la lettera Controparte_5
raccomandata a.r. con cui si richiedeva il risarcimento dei dann i per il complessivo importo di € 105.088,55; a seguito della risposta negativa della compagnia navale, i rapporti tra le parti si deterioravano al punto che il convenuto, con mail dell'11.02.2015, comunicava la chiusura del rapporto professionale;
nessuna responsabilità professionale poteva essere imputata ai convenuti per non avere introdotto la causa, non avendo mai ricevuto alcuna procura alle liti per adire la via giudiziale e poiché, al momento della cessazione del rapporto professionale, l'azione poteva ancora essere intentata, come si evince dalle condizioni contrattuali in atti.
3. A seguito della chiamata in causa del terzo, autorizzata con decreto del 6 .11.18, si costituiva in giudizio in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, che si opponeva all'accoglimento della domanda attorea, aderendo sostanzialmente alle difese di parte convenuta.
4. Con provvedimento del 13.05.2019, rilevata la possibile ricorrenza di ragioni di connessione del presente giudizio con la causa n. 3146/2018 R.G., pendente dinanzi ad altro G.I., il Presidente del Tribunale fissava udienza al 03.07.2019 davanti a sé per sentire le parti, all'esito della quale, con ordinanza del 25.10.19, disponeva la riunione dei due procedimenti.
5. Con successiva ordinanza del 23.10.2020, il G.I., ritenuto il proc. R.G. n. 3146/2018 maturo per la decisione, disponeva la separazione dei due procedimenti fissando, per il proc. R.G. n. 3146/2018, udienza di precisazione delle conclusioni e concedendo, per il proc. R.G. n. 3084/18, i termini di cui all'art.183, co. 6, c.p.c.. 6. Con ordinanza del 3.12.2021, la causa R.G. n. 3146/2018 veniva trattenuta in decisione e, successivamente, rimessa sul ruolo e nuovamente riunita alla causa R.G. n. 3084/2018.
7. Con la prima memoria istruttoria l'attrice, in risposta alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, precisava la domanda chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritto il diritto di credito dagli stessi preteso a titolo di compenso professionale.
8. La causa, istruita solo mediante produzione documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 5.11.21 e, successivamente,
a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 24.01.2025.
9. L'attrice ha domandato il risarcimento dei danni subiti, a suo dire, riconducibili all'inadempimento dei difensori convenuti alle obbligazioni professionali cui erano tenuti in esecuzione del mandato loro conferito. In particolare, l'attrice ha ritenuto responsabili i legali per la mancata introduzione del giudizio finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia navale nei termini previsti dalle condizioni contrattuali intercorse con il vettore, per non aver impedito la prescrizione del diritto mediante il compimento di atti interruttivi e per non essersi adoperati al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente e di reperire i documenti necessari ad introdurre la causa.
Va premesso che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, le obbligazioni derivanti dall'esercizio di un'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, per cui il professionista si impegna ad eseguire la propria opera con la dovuta diligenza al fine di raggiungere il risultato desiderato, ma non a garantire il conseguimento di tale risultato (cfr. Cass. Civ. n.: 11906/2016, n.
10289/15, n. 6967/2006). Con specifico riferimento alla professione legale,
l'inadempimento non può desumersi semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato utile, ma deve essere valutato in base ai doveri inerenti allo svolgimento della professione e, in particolare, alla stregua del parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c.. Pertanto, perché possa configurarsi la responsabilità professionale del difensore non basta che il risultato sperato dal cliente non sia stato raggiunto, ma occorre dimostrare la violazione da parte di quest'ultimo del dovere di diligenza commisurato alla peculiare tipologia dell'attività esercitata, che presuppone, a sua volta, che siano individuati il fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o dell'atto che il legale era tenuto a compiere secondo diligenza
(cfr. Cass. n. 16846/2005). Ne consegue che, in base al principio sulla ripartizione dell'onere della prova, il cliente è tenuto a dimostrare che il difensore abbia svolto il mandato conferitogli in violazione della diligenza professionale a lui richiesta dall'ordinamento. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (cfr. Cass. n. 2638/2013,
n. 12038/2017). Passando al caso concreto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, dunque, l'odierna attrice era tenuta a provare di aver sofferto un pregiudizio causalmente riconducibile all'operato del professionista ovvero che, se questi avesse tenuto il comportamento dovuto, ne sarebbe conseguito un risultato per la stessa più vantaggioso, non potend osi, al contrario, ricavare necessariamente un obbligo risarcitorio nei confronti della cliente dall'eventuale accertamento di un comportamento negligente del professionista (cfr. Cass. n. 11901/2002).
9.1 Dalla documentazione prodotta in atti emerge con chiarezza che l'intervento dei legali convenuti fu richiesto, sin dall'origine, per la gestione stragiudiziale della pratica risarcitoria nei confronti della compagnia di navigazione. Tale circostanza si desume in modo inequivocabile dal contenuto della comunicazione del 2 giugno 2013, nella quale la general manager della società
organizzatrice della crociera – suggeriva espressamente di procedere con CP_4
l'invio di una lettera di messa in mora, richiamando la denuncia di sinistro già aperta e la richiesta di risarcimento danni già inoltrata dalla stessa società. È dunque evidente che, in quella fase, l'orientamento condiviso tra le parti fosse quello di perseguire una soluzione bonaria, senza ricorrere immediatamente all'azione giudiziaria.
In attuazione di tale incarico, i legali provvedevano, in data 4 giugno 2013, a trasmettere la prima comunicazione formale alla compagnia navale, indirizzata alla sede indicata dalla stessa Non avendo ricevuto riscontro, la richiesta CP_4
veniva rinnovata in data 24 novembre 2014, con l'indicazione analitica delle voci di danno e della relativa quantificazione. La circostanza che la compagnia navale, con nota dell'8 dicembre 2014, abbia opposto un diniego fondato su presunte clausole contrattuali limitative del diritto al risarcimento, non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità professionale dei convenuti.
Sotto un primo profilo, è pacifico che l'attrice non abbia mai fornito ai propri difensori copia delle condizioni generali di contratto sottoscritte o accettate al momento della prenotazione del viaggio. Né può ritenersi fondato l'assunto secondo cui sarebbe stato onere dei legali reperire autonomamente tali condizioni sul sito internet della compagnia: un simile obbligo non appare esigibile anche perché non avrebbe garantito alcuna certezza circa la corrispondenza tra le condizioni reperite online e quelle effettivamente accettate dal passeggero. Peraltro, le condizioni prodotte dall'attrice sono state depositate solo con nota del 18 gennaio 2021, ben oltre il termine perentorio fissato dall'art. 183, comma 6, c.p.c., e risultano difformi rispetto a quelle inizialmente allegate con l'atto introduttivo, conformi al Regolamento CE n.
392/2009, circostanza che avvalora la natura speciale e potenzialmente vessatoria delle clausole invocate dalla compagnia navale.
Sotto altro profilo, deve escludersi qualsiasi colpa professionale dei convenuti in ordine alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria. Gli stessi, infatti, potevano ragionevolmente confidare nell'applicazione dei termini di prescrizione previsti dal Regolamento CE n. 392/2009 e dalla Convenzione di
Atene del 1974, ossia due anni per la responsabilità contrattuale e tre anni per quella extracontrattuale. Alla luce di tali disposizioni, al momento della cessazione del rapporto professionale (febbraio 2015) i termini non erano ancora decorsi: la decadenza dall'azione contrattuale sarebbe maturata non prima di maggio 2015, mentre la prescrizione extracontrattuale non prima di maggio 2016, senza considerare gli effetti interruttivi della raccomandata del 24 novembre 2014, che spostavano la scadenza a dicembre 2017. Pertanto, l'attrice avrebbe potuto rivolgersi ad altro legale per coltivare la propria pretesa nei termini ancora utili.
Ne consegue che la mera risposta negativa della compagnia navale non costituisce elemento sufficiente per affermare la responsabilità professionale dei convenuti.
10. I convenuti hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in via stragiudiziale, con istanza subordinata di compensazione legale in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea. L'attrice, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c., sostenendo che il diritto si sarebbe estinto per decorso del termine triennale decorrente dall'ultimo atto professionale.
Il credito per compensi professionali degli avvocati è soggetto a prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 2, c.c.), che decorre dalla cessazione del rapporto professionale o dall'esaurimento dell'incarico (art. 2957 c.c.). Nel caso di specie, la cessazione è pacificamente avvenuta con la comunicazione dell' 11 febbraio 2015, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta con la comparsa di risposta depositata il 26 ottobre 2018, dunque oltre il termine triennale.
La prescrizione presuntiva non estingue il diritto, ma impedisce la prova per testimoni e per presunzioni, salvo che il debitore ammetta, anche implicitamente, di non aver pagato (art. 2959 c.c.). Nel caso in esame, l'attrice ha dichiarato di non aver mai corrisposto alcun compenso, ma ha contestato la debenza per inadempimento professionale. Tale condotta integra un riconoscimento implicito dell'obbligazione, idoneo a escludere l'efficacia della prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c.
Dalla documentazione in atti risulta che i convenuti hanno svolto attività stragiudiziale consistente nella predisposizione e nell'invio di due lettere formali alla compagnia di navigazione (4 giugno 2013 e 24 novembre 2014), nella quantificazione del danno sulla base della perizia medico -legale e nella gestione dei contatti con la cliente. Tale attività, pur non sfociata in un esito positivo, integra una prestazione professionale che, secondo i parametri normativi, è suscettibile di compenso.
Ai sensi del D.M. 55/2014 per le prestazioni stragiudiziali il compenso è determinato in base al valore dell'affare. Nel caso di specie, il valore della pratica (pari a circa € 105.000) rientra nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, per il quale il compenso medio è fissato in € 1985, con possibilità di oscillazione tra € 993 (minimo) e € 2978 (massimo). Il compenso richiesto dai convenuti, pari a € 1.500, risulta quindi inferiore al valore medio tabellare, pur considerando eventuali riduzioni per semplicità della pratica o per mancato raggiungimento del risultato.
Tale circostanza consente di affermare la congruità e proporzionalità della somma domandata, anche alla luce del principio di equità e del criterio di proporzione tra attività svolta e valore dell'affare. Non può, pertanto, ritenersi che la richiesta sia eccessiva o priva di giustificazione economica.
11. Con il rigetto della domanda principale resta assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti della Controparte_3
[...]
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sula base dei parametri medi di cui al D.M.147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, con esclusione dell'attività istruttoria, che non si è svolta, e riduzione del 50% in ragione della bassa complessità del giudizio ed esigenze di proporzionalità. Le spese del giudizio vanno compensate in relazione al rapporto processuale instaurato con la terza chiamata, avendo la stessa svolto difese sovrapponibili alle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
ER IE, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
corrispondere a la somma di € 1.500,00 oltre
[...] CP_1
interessi dalla domanda al saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e di che liquida in CP_1 Controparte_2
complessivi € 4.216,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite con Controparte_3
Pisa, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
ER IE