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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7971 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12540\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti A. Piccioni e D.M. Orsini in
[...] virtù di mandato allegato al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to E. Urso in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che l' aveva comunicato direttamente alla CP_2 beneficiaria riliquidazione della prestazione già riconosciutale
(indennità di accompagnamento), con decorrenza dall'1.1.2022 all'esito della quale era derivano un debito pari alla somma di
E.11824,59, che la ricorrente aveva proposta ricorso amministrativo, che la ricorrente è stata ricoverata presso struttura riabilitativa dal 22.12.2022 assistita dai soggetti indicati, che spetta alla ricorrente l'indennità di accompagnamento tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo della prestazione assistenziale e di ripristinare la stessa, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che la ricorrente non aveva CP_2 presentato richieste di ricovero indennizzato per gli anni 2022 e
2023, che solo in data 10.12.2024 la ricorrente aveva presentato nuova richiesta di ricostruzione con documentazione allegata, che è stata ripristinata l'indennità di accompagnamento con il pagamento dei ratei sospesi ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico tra le parti che l' ha proceduto CP_2 all'annullamento dell'indebito in oggetto.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti nella misura di
1\2 essendo pacifico tra le parti che solo in data 10.12.2024 la ricorrente ha provveduto ad trasmettere nuova istanza di riliquidazione con la relativa documentazione comprovante il ricovero indennizzato;
è condannato al pagamento della restante CP_2 metà poiché la riliquidazione è intervenuta in data 5.5.2025
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\2 e e condanna l' al pagamento della restante metà liquidata, in misura CP_2 così ridotta, nella somma di E.1000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 7.7.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12540\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti A. Piccioni e D.M. Orsini in
[...] virtù di mandato allegato al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to E. Urso in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che l' aveva comunicato direttamente alla CP_2 beneficiaria riliquidazione della prestazione già riconosciutale
(indennità di accompagnamento), con decorrenza dall'1.1.2022 all'esito della quale era derivano un debito pari alla somma di
E.11824,59, che la ricorrente aveva proposta ricorso amministrativo, che la ricorrente è stata ricoverata presso struttura riabilitativa dal 22.12.2022 assistita dai soggetti indicati, che spetta alla ricorrente l'indennità di accompagnamento tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo della prestazione assistenziale e di ripristinare la stessa, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che la ricorrente non aveva CP_2 presentato richieste di ricovero indennizzato per gli anni 2022 e
2023, che solo in data 10.12.2024 la ricorrente aveva presentato nuova richiesta di ricostruzione con documentazione allegata, che è stata ripristinata l'indennità di accompagnamento con il pagamento dei ratei sospesi ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico tra le parti che l' ha proceduto CP_2 all'annullamento dell'indebito in oggetto.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti nella misura di
1\2 essendo pacifico tra le parti che solo in data 10.12.2024 la ricorrente ha provveduto ad trasmettere nuova istanza di riliquidazione con la relativa documentazione comprovante il ricovero indennizzato;
è condannato al pagamento della restante CP_2 metà poiché la riliquidazione è intervenuta in data 5.5.2025
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\2 e e condanna l' al pagamento della restante metà liquidata, in misura CP_2 così ridotta, nella somma di E.1000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 7.7.2025 IL GIUDICE