Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10999 /2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.10999/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2024 da
, con l'avv. Pavanello Elisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Pavanello Elisa, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti-
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale intestato, espletate le attività di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.,
voglia omologare i succitati accordi pronunciando sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 30.05.2009 in ON,
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio per l'anno 2009 del Comune di
ON al n. 15, parte seconda, serie A, tra i signori , nata a [...]_1
il 21.11.1979 e residente in [...] int. 2, c.f.
1
(PD) il 06.03.1968 e residente in [...], c.f.
, cittadino italiano, alle seguenti concordate CONDIZIONI C.F._2
1) I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) Nessun mantenimento sarà dovuto reciprocamente.
3) L'immobile sito in ON, via San Massimiliano Kolbe 18 int. 2, ad oggi interamente di proprietà della sig.ra a far data dal 22.10.2022, come da atto notarile allegato al Pt_1
ricorso introduttivo col doc. 5, rimane assegnato alla sig.ra con tutto l'arredo e il Pt_1
corredo ivi rimasto.
Per 4) La figlia , studentessa universitaria, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre nella casa familiare di ON (PD),
via San Massimiliano Kolbe, 18 int. 2.
5) Il sig. ut supra, si impegna a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Pt_1
Per contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 400,00, entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, nel conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra e di cui sono già note le coordinate. L'importo di € 400,00 sarà aggiornato Pt_1
annualmente al 100% dell'indice ISTAT per le famiglie medie degli operai e degli impiegati,
Per se di segno positivo. Quanto alle spese straordinarie per il mantenimento di , i coniugi le sosterranno entrambi per una quota pari ad un mezzo ciascuno. Per spese straordinarie si intendono spese per libri, tasse universitarie, viaggi studio anche all'estero, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale comprese le cure previste dalla medicina complementare e/o non tradizionale (es. omeopatia, agopuntura), osteopatia, spese per cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, spese ludiche, ricreative, sportive, compresi gli abbonamenti alla palestra come da protocollo del Tribunale di Padova datato 17.01.2017 già
allegato al ricorso per separazione consensuale e come tale accettato dai ricorrenti in ogni sua parte. Entro l'ultimo giorno del mese in cui sono state eventualmente anticipate da un coniuge, le predette spese straordinarie verranno documentate e contabilizzate all'altro
2 coniuge che le salderà entro il giorno 10 del mese immediatamente successivo a semplice richiesta anche verbale.
6) I coniugi di comune accordo dispongono che le detrazioni fiscali e gli assegni familiari
(oggi “assegno unico”), od ogni altra misura di sostegno/provvidenza erogata dalla Mano
Pubblica, siano usufruiti al 100% in capo alla sig.ra Parte_1
7) Entrambi i coniugi potranno chiedere ed ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio senza la necessità di avere il consenso dell'altro.
8) I coniugi concordano che le spese della presente procedura siano sostenute in parti uguali da entrambi”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 30/05/2009 in ON (PD) e trascritto nel relativo registro al n.15,
Parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale l'8.3.2022 e la separazione è stata omologata il 9.3.2022.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza del 6.11.2024 alla quale i ricorrenti sono comparsi personalmente
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne non autosufficiente in
3 conformità all'art. 337 septies c.c., va preso atto delle stesse quanto ai punti da 2 a 5
delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 6 e 7 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c.
così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 30/05/2009 in Parte_1 CP_1
ON (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.15 anno
2009 del Comune di ON (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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