Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21052 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12900/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12900 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
delle Graduatorie di merito per la classe di concorso -OMISSIS- Calabria, come approvate con il gravato decreto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, e di ogni eventuale e pedissequo allegato, nei limiti dell’interesse e nella parte in cui non è anche prevista la pubblicazione della graduatoria di merito in favore della ricorrente ai fini del suo inserimento e per lo scorrimento della graduatoria di merito medesima sino all’esaurimento;
del bando di cui al Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazioni, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con il quale veniva pubblicato il Concorso Straordinario Bis, nonché di ogni eventuale e pedissequo atto, ivi compresi tutti gli allegati al predetto gravato decreto, se intesi in senso lesivo, tra cui l’allegato n. 1 nella parte in cui prevede un numero massimo di vincitori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta;
Vista la dichiarazione del 3 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. LE La AL BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente depositata in data 3 novembre 2025, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis : Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968).
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avervi più interesse, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo che possa consentire la prosecuzione del processo.
Si ritiene, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese del giudizio possano essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA NI, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
LE La AL BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La AL BO | IA NI |
IL SEGRETARIO