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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2218/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
(C.F: Parte_1 C.F._1
con l' avv.to EMANUELE ZANARELLO
- ricorrente -
contro
- contumace - CP_1
e contro altresì
Controparte_2
con avv.to MAURIZIO ORIONE - resistente –
in punto: responsabilità solidale del committente;
discussa e decisa il 10.12.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della sua ex datrice di lavoro CP_1
con sede legale in Aradeo (LE) -73040, Via Salvemini 9, nonché di quale
[...] Controparte_2
committente responsabile solidale ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003, esponendo:
- di essere stato alle dipendenze della dal 18 gennaio 2024 al 19 luglio 2024 CP_1
inquadrato al livello AE1 del CCNL Legno Arredamento Piccola Media Industria con mansioni di
“allestitore di bordo”;
- di avere sempre prestato tale attività lavorativa in appalti a committenza presso lo CP_2
stabilimento i Marghera operando a boro delle seguenti costruzioni navali: 2018 Nieuw CP_2
Statendam - nave da crociera (Holland America Line), 2019 Carnival Panorama nave da crociera (Carnival Cruise Line), 2020 Costa NZ nave da crociera (Costa Crociere), 2021 Rotterdam nave da crociera (Holland America Line), 2022 Norwegian Prima nave da crociera (Norwegian Cruise
Line), Norvegian Viva 6299, Queen AN 6274;
- di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni di giugno e luglio 2024, delle spettanze di fine rapporto, della 13ma mensilità e del TFR, per l'importo complessivo di euro 5.811,94 lordi in linea capitale di cui Euro 1.219,86 per indennità per festività non godute.
Chiede dunque al Tribunale di “: IN VIA PRINCIPALE : CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società (P.IVA: al pagamento a favore del ricorrente della CP_1 P.IVA_1
somma lorda di € 5.811,94 (diconsi ) – a titolo di retribuzione, Tfr, Email_1
spettanze di fine rapporto oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. 1) ACCERTARE la responsabilità solidale -ex art.
29 Legge Biagi ed ex art 1676 cc - della società (P.IVA: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante “pro tempore” con sede in Trie1ste, via Genova n. 1 e per l'effetto 2)
CONDANNARE la società (P.IVA: ) al PAGAMENTO della somma di € Controparte_2 P.IVA_2
5.811,94 (diconsi cinquemilaottocentoundici/94) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di retribuzione,
Tfr e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivaluta1zione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 4) Con condanna alla regolarizzazione contributiva”
Delle due convenute si è costituita unicamente riconoscendo di avere conferito alla CP_2
l'ordine di appalto n. 046274CMI per l' allestimento della costruzione Controparte_3
C. 6274 e di avere, in relazione allo stesso, autorizzato la medesima Controparte_3
in data 31 gennaio 2023, su richiesta, ad avvalersi della in subappalto e in data 27 settembre CP_1
2023 a far accedere le relative maestranze ( ) presso lo stabilimento di Marghera, ed eccependo CP_1 tuttavia :
- la propria totale estraneità rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
- la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
- la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto. La causa è stata istruita documentalmente e con testi e all' odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Quanto alla datrice di lavoro il ricorso va integralmente accolto essendo le pretese azionate, CP_1 pari a tot euro 5.811,94 oltre accessori, riscontrate documentalmente da contratto di assunzione, proroga e dimissioni, anagrafica del lavoratore e buste paga allegati al ricorso.
Quanto alla posizione in difetto di appalto diretto l' art 1676 cc non opera e la domanda CP_2
va accolta ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per euro 4.592,08 in quanto :
➢ le risultanze dell' istruttoria orale comprovano lo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente quale dipendente nei termini prospettati, ovvero in via continuativa ed esclusiva all' interno CP_1 del cantiere navale di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in sub appalto Controparte_2 da , operando in particolare quale allestitore a bordo delle Controparte_3
costruzioni navali Queen AN 6274 e Norvegian Line 6300 ;
➢ dal complessivo ammontare di euro 5.811,94 per Retribuzione ordinaria €. 2.778,67 + Festività €.
79,39 + 13/esima €. 863,37 + Ferie €. 664,13 + Permessi €. 476,34 + TFR su lavoro ordinario €. 950,04 va scorporato quanto richiesto per festività, ferie e permessi non goduti , pari a euro 1.219,86 ( =
79, 39 + 664,13 + 476,34), trattandosi di voci non aventi natura retributiva in senso stretto, da cui euro 4.592,08.
La quota parte per permessi, festività e ferie non godute è, infatti, esclusa dalla copertura a carico di ex art 29 c 2d.lgs 276/2003 trattandosi di indennità non aventi natura strettamente CP_2
retributiva come da Cass . n. 31109/21 e n. 5247/2022.
In particolare secondo Cass. n. 5247 del 17 febbraio 2022, che supera Cass n. 10354 del 19 maggio
2016, in tema di responsabilità solidale del committente la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'articolo 29 comma 2 D.lgs. 176/2003 deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli elementi che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e, tra questi, non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
Quanto agli accessori, gli interessi sono dovuti al tasso legale fino al saldo dovendosi escludere allo stato - per recente maggioritario orientamento della Sezione in ragione della discussa compatibilità
(anche alla luce delle ss.uu. 13.5.2024) con l' art 429 cpc - il riconoscimento degli interessi moratori cd commerciali ex art 1284 c 4 cc
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
A. condanna la quale datrice di lavoro a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui al CP_1
ricorso euro 5.811,94 oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284 c 1 cc fino al saldo;
B. condanna la quale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs Controparte_2
276/2003 a corrispondere al ricorrente euro 4.592,08 oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284 c 1 cc fino al saldo;
C. condanna le società convenute in via interna solidale a rifondere al ricorrente stesso le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.950,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.
Così deciso in Venezia, 10.12.2025
Il Giudice