Art. 4.
Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente art. 3 sono ridotti:
1) alla meta' per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 ;
2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1) e 2) del precedente art. 2.
Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla meta'.
La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all' art. 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100 , si applica alle associazioni mutue e alle societa' cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 .
Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente art. 3 sono ridotti:
1) alla meta' per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 ;
2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1) e 2) del precedente art. 2.
Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla meta'.
La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all' art. 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100 , si applica alle associazioni mutue e alle societa' cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 .