Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Paola Terranova, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Il Ministero dell’Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Dario Murgia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento del 16 settembre 2023 prot. n.-OMISSIS-del 19 settembre 2023 della Questura di Catania, notificato al ricorrente in data 20.09.2023, avente ad oggetto atto di ammonimento nei confronti del sig. -OMISSIS-;
2) della nota prot. n.-OMISSIS- del 10.08.2023 della Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, notificato al ricorrente in data 11.08.2023, avente ad oggetto “(…) Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. legge n. 241/1990”;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale anche allo stato non conosciuto (ivi compreso, ove occorra, la nota prot. n.-OMISSIS- del 18.08.2023 “istanza di ammonimento presentata da -OMISSIS-. Accesso agli atti” della Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Minori e Vittime vulnerabili).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Agendo in giudizio, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dall’amministrazione intimata e preceduto dall’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’amministrazione resistente su richiesta e impulso della sig.ra -OMISSIS-, ex convivente del ricorrente, per fatti asseritamente riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612- bis c.p. recante la data del 6 agosto 2023 e presentata in data 7 agosto 2023 articolando i seguenti motivi:
1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11 del 23.02.2009 – violazione delle garanzie procedimentali per mancata audizione dell’interessato – violazione del principio del contraddittorio - carenza di istruttoria.
2) Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) – violazione del diritto alla vita privata e familiare – violazione delle garanzie procedimentali per mancata audizione dell’interessato – violazione del principio del contraddittorio – carenza di istruttoria.
Con tali motivi è stata eccepita l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata audizione del ricorrente.
3) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – carenza di motivazione – violazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 07.08.1990 n. 241 – violazione degli articoli 3, 9, 10 e 12 della legge regionale 21.05.2019 n. 7 - violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo – eccesso di potere per contraddittorietà. Con tale motivo parte ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione delle memorie difensive depositate.
4) Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009. Il motivo prospetta l’insufficienza degli elementi necessari a supportare il provvedimento e a configurare i reati presupposti.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha depositato documentazione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successivi motivi aggiunti, alla luce della produzione documentale versata in atti dall’amministrazione (in particolare i verbale delle informazioni acquisite dalle persone informate sui fatti), parte ricorrente ha riproposto le stesse censure già articolate con il ricorso introduttivo spendendo ulteriori argomentazioni con riferimento al quarto motivo di ricorso onde confutare gli elementi indiziari offerti dalla P.A. ed ha formulato una richiesta istruttoria di prova testimoniale.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è infondato e va rigettato. Ai fini dell’inquadramento della vicenda contenziosa, giova premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 (rubricato “ Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica ”), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successivamente modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, il quale dispone che “ Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ”.
Il provvedimento ammonitorio di cui al richiamato art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 è quindi misura questorile di protezione delle vittime di violenza domestica.
Come già osservato dalla Sezione (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, I, 30 gennaio 2025, n. 333; 24 maggio 2024, n. 1948), l’istituto dell’ammonimento del Questore a tutela di vittime di atti vessatori è stato introdotto dall’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con mod., dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come misura di prevenzione, con funzioni cautelari e dissuasive, mirata a scoraggiare comportamenti molesti, minacciosi e/o persecutori che possano integrare il delitto di cui all’art. 612- bis c.p. (c.d. stalking ): in tale fattispecie la persona offesa può avanzare al Questore richiesta di ammonimento fino a quando non propone querela.
In seguito, il legislatore non solo ha esteso tale misura ai casi di reati, anche tentati, i ) di percosse (581 c.p.), ii ) lesioni personali aggravate (582, comma 2, c.p.) (art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119) e, successivamente, iii ) di lesioni semplici (582, c.p.), iv ) di violenza privata (610 c.p.), v ) di minaccia grave (art. 612, comma 2, c.p.), vi ) di atti persecutori ( stalking ) (art. 612-bis c.p.), vii ) di illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti ( revenge porn ) (art. 612- ter c.p.); viii ) di violazione di domicilio (art. 614 c.p.); c.p., art. 635 (c.p.) (art. 1, l. 24 novembre 2023, n. 16) commessi nel contesto della violenza domestica, ma in tale ipotesi l’atto ammonitorio può essere adottato su segnalazione di chiunque e anche senza il consenso della vittima.
Il ciato art. 3, infatti, non ripropone la previsione contenuta nell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, cit., secondo la quale la vittima può decidere di avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta lesiva “ fino a quando non è stata proposta querela ”, stabilendo invece che nelle ipotesi di violenza domestica il Questore può adottare il provvedimento di ammonimento “anche in assenza di querela” – e, dunque, anche in presenza di essa – ovvero, in un’ottica chiaramente intesa alla tutela della vittima, a prescindere da una manifestazione di volontà della stessa; ne consegue che all’ammonimento di cui al cit. art. 3 non può ritenersi applicabile la previsione dell’alternatività con la querela prevista per la fattispecie di cui al cit. art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 410).
Pertanto, il deferimento all’autorità giudiziaria o l’inizio del procedimento penale non impediscono l’adozione dell’ammonimento de quo .
Continuano le predette decisioni di questo T.a.r. n. 1948/24 e 333/25, che stante « il diverso piano tra giudizio penale e provvedimento di ammonimento, quest’ultimo va ricondotto all’interno della regolarità sostanziale che governa l’ agere amministrativo: il provvedimento finale non può non prescindere da “un prudente apprezzamento circa la plausibilità e verosimiglianza delle vicende ”.
In base a condiviso indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento de quo, è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all’avvenuto verificarsi del comportamento violento e all’identificazione del suo autore (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. V, 27 novembre 2023, n. 6513).
In generale, occorre evidenziare che gli esiti del procedimento e del processo penale (archiviazione, sentenze di non doversi e non luogo a procedere, assoluzione ecc.) intervenuti successivamente all’adozione del provvedimento amministrativo non sono comunque idonei a determinare l’annullamento della misura di ammonimento fondato su un diverso livello di accertamento e su finalità di prevenzione (Cons. Stato, sez. III, 18 novembre 2024, n. 9211): ciò perché i due accertamenti rispondono a logiche e finalità differenti: i ) da un lato, il giudice penale è chiamato a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la responsabilità dell’imputato, sulla base di un rigoroso standard probatorio (oltre ogni ragionevole dubbio); ii ) dall’altro, la Questura effettua una valutazione di tipo preventivo, volta ad accertare la presenza di elementi sufficienti a giustificare l’adozione dell’ammonimento.
Inoltre, come evidenziato dalla pertinente giurisprudenza della Corte EDU nel procedimento di ammonimento per violenza domestica l’amministrazione procedente: i ) deve garantire la partecipazione del destinatario e il suo diritto ad essere ascoltato; ii ) può omettere tale garanzia solo a fronte di una circostanziata urgenza da allegare e dimostrare in modo specifico, non potendosi ritenere in re ipsa per la natura della misura in esame, specialmente qualora smentita dall’attività amministrativa concretamente svolta; iii ) ha il dovere di svolgere una valutazione “autonoma” e “proattiva” del rischio per la persona offesa (cfr. Corte europea dei diritti dell’umo, sez. I, 22 giugno 2023, R. 10794/12, Germano c. Italia, parr. 128 e ss.).
Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso sono infondati.
Nel caso in esame, infatti, l’autorità amministrativa procedente ha garantito ampia partecipazione al ricorrente a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento e concessa la possibilità di presentare memorie difensive. L’audizione personale, infatti, costituisce uno dei possibili modi (alternativo alla partecipazione di cui all’art. 7 e 10 della l. n. 241/1990) con cui l’amministrazione può garantire il contraddittorio procedimentale, sicché ove la parte si dolga di tale scelta deve puntualmente indicare le specifiche preclusioni e i concreti effetti pregiudizievoli che gli sono derivati dal modulo procedimentale scelto dalla P.A.
Deve altresì rigettarsi il terzo motivo di ricorso poiché non sussiste un preciso obbligo per l’amministrazione di una formale e analitica confutazione in merito di ogni argomento esposto nelle memorie depositate ex art. 10 l. n. 241 del 1990, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell’articolo 3 della stessa legge, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (Cons. Stato, sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283).
Il quarto motivo di ricorso – come integrato con i motivi aggiunti – è infondato.
Il provvedimento in esame è stato emesso della Questura all’esito di un’adeguata istruttoria sulla base della dichiarazione della parte offesa – odierna controinteressata – (che ha riferito degli atti persecutori posti in essere dal ricorrente in maniera reiterata, nei suoi confronti, « consistenti in: ingiurie; comportamenti aggressivi, ossessivi e farneticanti; invio ossessivo di SMS e di telefonate; gesti autolesionistici al fine di riprendere la relazione con la richiedente; controllo della persona offesa, del suo dispositivo mobile e di altri supporti infornatici; isolamento della persona offesa; minacce; invio di regalie non desiderate; pedinamenti ed appostamenti presso i luoghi [dalla stessa] frequentati …; pubblicazioni denigratorie sui social » ) puntualmente riscontrata con l’audizione di cinque soggetti informati sui fatti che hanno confermato la versione offerta dalla stessa nonché dall’analisi dei messaggi telefonici esibiti, così integrando il necessario approfondimento istruttorio necessario per il provvedimento in esame (C.g.a., sez. giur., 29 maggio 2024, n. 387).
Con riferimento alle ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente nei motivi aggiunti per confutare la rilevanza indiziaria delle audizioni deve innanzitutto evidenziarsi come:
i ) le dichiarazioni de relato rese dalla sorella e dalla datrice di lavoro della controinteressata non possono considerarsi – solo per tale ragione – insuscettibili di valutazione, ma costituiscono indizio sufficiente in sede cautelare e preventiva (Cass. pen., sez. II, n. 31241/2025);
ii ) il ricorrente offre una lettura alternativa e una versione dei fatti del tutto indimostrata rispetto alle dichiarazioni rese dal padre della controinteressata che, invero, appaiono chiare nel descrivere le condotte persecutorie sussumibili nel disposto di cui all’art. 612- bis c.p.;
iii ) a fronte della chiarezza di quanto riferito dalla madre della controinteressata in ordine alle condotte riconducibili al disposto dell’art. 612- bis c.p. il ricorrente si limita ad esporre di avere avuto un buon rapporto con quest’ultima improntato alla normale cortesia che in alcun modo inficiano la credibilità di quanto riferito dal predetto soggetto informato sui fatti;
iv ) l’ulteriore testimonianza di un’amica della controinteressata, infine, conferma il quadro istruttorio ricostruito dalla Questura essendo irrilevanti eventuali pregressi giudizio della predetta teste nel condividere, ritenere naturale e legittimare forme di gelosia del-OMISSIS-.
Tutte le deposizioni acquisite nel corso del procedimento hanno confermato: i ) la mancata accettazione del ricorrente della volontà della controinteressata di porre fine alla relazione; ii ) l’incessante invio di messaggi di tono intimidatorio e insistente alla controinteressata; iii ) lo stato di angoscia e il cambiamento delle abitudini di vita che tali condotte hanno provocato in capo alla controinteressata.
La richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte ricorrente, infine, deve rigettarsi poiché i capitoli di prova articolati non mirano a confutare i fatti e le valutazioni così come ricostruite dall’amministrazione in base alla predetta istruttoria, ma sono volti ad accusare la controinteressata di scorrettezze o reati e ad imputare alla stessa comportamenti provocatori o a giustificare singoli episodi, ma non già a smentire la gravità del quadro indiziario delineato dalla P.A. in ordine al reato di cui all’art. 612- bis c.p.
A differenza dei giudizi civili e penali, nei quali la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni rientra nell’ambito riservato al giudice — ai sensi degli artt. 253 c.p.c. (che procede direttamente all’escussione dei testi indicati dalle parti) e 506 c.p.p. (che, ove necessario, li sente direttamente dopo l’esame e il controesame) — nel presente giudizio tale valutazione assume carattere mediato. Il giudice, infatti, è chiamato non già a valutare direttamente la credibilità dei soggetti sentiti nel corso del procedimento, bensì a verificare l’attendibilità (secondo criteri di coerenza, ragionevolezza, ecc.) del giudizio di credibilità previamente espresso dalla P.A.
In altre parole, il giudice amministrativo non valuta direttamente la credibilità delle persone sentite dalla P.A. nell’ambito del procedimento di ammonimento, ma è chiamato ad esaminare la coerenza logica della valutazione e la sufficienza dell’attività complessiva di riscontro svolta dalla P.A. che – nel caso in esame – è immune da vizi di irragionevolezza o contraddittorietà.
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e della controinteressata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN DR OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | IN DR OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.