TAR Catania, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 1312
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11 del 23.02.2009 – violazione delle garanzie procedimentali per mancata audizione dell’interessato – violazione del principio del contraddittorio - carenza di istruttoria

    L'amministrazione ha garantito la partecipazione del ricorrente, comunicando l'avvio del procedimento e concedendo la possibilità di presentare memorie difensive. L'audizione personale è solo una delle modalità per garantire il contraddittorio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) – violazione del diritto alla vita privata e familiare – violazione delle garanzie procedimentali per mancata audizione dell’interessato – violazione del principio del contraddittorio – carenza di istruttoria

    L'amministrazione ha garantito la partecipazione del ricorrente, comunicando l'avvio del procedimento e concedendo la possibilità di presentare memorie difensive. L'audizione personale è solo una delle modalità per garantire il contraddittorio.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – carenza di motivazione – violazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 07.08.1990 n. 241 – violazione degli articoli 3, 9, 10 e 12 della legge regionale 21.05.2019 n. 7 - violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo – eccesso di potere per contraddittorietà

    Non sussiste un obbligo per l'amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento delle memorie difensive; è sufficiente una motivazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009

    Il provvedimento è stato emesso all'esito di un'adeguata istruttoria, basata sulla dichiarazione della persona offesa e confermata dall'audizione di cinque persone informate sui fatti e dall'analisi dei messaggi telefonici, integrando il necessario approfondimento istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 1312
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1312
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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