(Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici).
Salve le disposizioni del titolo II, i mezzi di trasporto terrestri, fluviali e lacuali, appartenenti allo Stato nemico, sono soggetti a confisca.
I mezzi di trasporto, appartenenti a persone di nazionalita' nemica, possono essere requisiti, contro equo compenso, o sequestrati, e, qualora siano adibiti a pubblico servizio nello Stato nemico, sono soggetti a confisca.
I mezzi di trasporto marittimi e aerei sono soggetti, rispettivamente, alle disposizioni dei titoli III e IV.