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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4916/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in via SE Arcoleo n. 39, Palermo, presso lo studio dell'Avv.
AMATO STEFANIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Venero n. 23, Monreale, presso lo studio dell'Avv. PERNA SANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 ottobre 2025 e sottoscritto il 8 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in MONREALE, il
04/09/1999).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati, come già avviene, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2)La signora vivrà insieme al figlio SE nell'immobile dei Parte_1 genitori sito a via Enrico Benliguer n. 16;
3)il Sig. continuerà a risiedere nell'immobile che era stato Controparte_1 adibito a casa coniugale, avendo già intestato il contratto di locazione a suo nome. Il figlio minorenne resterà affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli. In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio i coniugi convengono di comune accordo quanto segue: a) Il figlio potrà essere preso da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre, durante la settimana dal lunedì al sabato, come di fatto già fanno, sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione, e comunque ogni qualvolta il figlio lo desideri e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose del figlio;
pertanto, lo stesso potrà essere preso dall'uscita della scuola ed il padre si obbliga a riportare il figlio a casa per l'ora di cena o dopo cena;
b) il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con il figlio ed i suoi desideri;
in particolare dalle ore 13:00 del sabato alle ore
20:00 della domenica;
c) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio
2 e sempre in base alle esigenze ed alla volontà del figlio;
d) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con il figlio;
e) per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dal figlio alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
4)In considerazione del fatto che il figlio SE, non è ancora autosufficienti economicame, il sig. verserà in favore del figlio la CP_1 somma di € 250,00. Su tale importo , come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione .
5)Entrambi i genitori si impegnano a versare il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio SE e di comune accordo ognuno percepirà il 50% dell'assegno unico in favore del figlio SE;
6)Per quanto riguarda i mobili all'interno dell'abitazione coniugale che sono in comproprietà, entrambi i coniugi concordano che rimarranno nella proprietà del marito che verserà, di contro, la somma di € 1.000,00 in favore della sig.ra Parte_1
7)I coniugi, infine, dichiarano che ognuno provvederà a pagare i debiti intestati a proprio nome che hanno contratto in costanza di matrimonio fino all'estizione; -la sig.ra si impegna a pagare il cibo e tutte le spese Parte_1 veterinarie per il cane di sua proprietà che rimarrà a vivere nel giardino della casa del sig. CP_1
Entrambi i coniugi dichiarano di non avere l'un altro nulla a pretendere , né a titolo di mantenimento o di alimenti;
I sottoscritti coniugi , con la firma del presente documento, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra , sotto ogni forma;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
3 di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 27, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4916/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in via SE Arcoleo n. 39, Palermo, presso lo studio dell'Avv.
AMATO STEFANIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Venero n. 23, Monreale, presso lo studio dell'Avv. PERNA SANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 ottobre 2025 e sottoscritto il 8 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in MONREALE, il
04/09/1999).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati, come già avviene, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2)La signora vivrà insieme al figlio SE nell'immobile dei Parte_1 genitori sito a via Enrico Benliguer n. 16;
3)il Sig. continuerà a risiedere nell'immobile che era stato Controparte_1 adibito a casa coniugale, avendo già intestato il contratto di locazione a suo nome. Il figlio minorenne resterà affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli. In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio i coniugi convengono di comune accordo quanto segue: a) Il figlio potrà essere preso da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre, durante la settimana dal lunedì al sabato, come di fatto già fanno, sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione, e comunque ogni qualvolta il figlio lo desideri e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose del figlio;
pertanto, lo stesso potrà essere preso dall'uscita della scuola ed il padre si obbliga a riportare il figlio a casa per l'ora di cena o dopo cena;
b) il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con il figlio ed i suoi desideri;
in particolare dalle ore 13:00 del sabato alle ore
20:00 della domenica;
c) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio
2 e sempre in base alle esigenze ed alla volontà del figlio;
d) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con il figlio;
e) per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dal figlio alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
4)In considerazione del fatto che il figlio SE, non è ancora autosufficienti economicame, il sig. verserà in favore del figlio la CP_1 somma di € 250,00. Su tale importo , come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione .
5)Entrambi i genitori si impegnano a versare il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio SE e di comune accordo ognuno percepirà il 50% dell'assegno unico in favore del figlio SE;
6)Per quanto riguarda i mobili all'interno dell'abitazione coniugale che sono in comproprietà, entrambi i coniugi concordano che rimarranno nella proprietà del marito che verserà, di contro, la somma di € 1.000,00 in favore della sig.ra Parte_1
7)I coniugi, infine, dichiarano che ognuno provvederà a pagare i debiti intestati a proprio nome che hanno contratto in costanza di matrimonio fino all'estizione; -la sig.ra si impegna a pagare il cibo e tutte le spese Parte_1 veterinarie per il cane di sua proprietà che rimarrà a vivere nel giardino della casa del sig. CP_1
Entrambi i coniugi dichiarano di non avere l'un altro nulla a pretendere , né a titolo di mantenimento o di alimenti;
I sottoscritti coniugi , con la firma del presente documento, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra , sotto ogni forma;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
3 di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 27, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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