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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/09/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone DE seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 511/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 11.7.1967
E
(CF ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
1.1.1972, rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Cavaliere Vita Pietrina e dall'Avv.
Ancora Giampaolo;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 21.3.1998 in AN VI DE NI
(BR).
Essi addivenivano alla separazione personale con convenzione di negoziazione assistita con nullaosta della Procura della Repubblica di Brindisi rilasciato in data
19.2.2024.
Con ricorso depositato in data 06.2.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi all'udienza scritta del 24.6.2025 con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va
1 rilevato che sussiste il libero consenso DE coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 21.3.1998 in AN VI DE NI (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1998) alle condizioni depositate congiuntamente il 23.6.2025 per l'udienza a trattazione scritta del 24.6.2025
e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 24.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone DE seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 511/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 11.7.1967
E
(CF ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
1.1.1972, rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Cavaliere Vita Pietrina e dall'Avv.
Ancora Giampaolo;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 21.3.1998 in AN VI DE NI
(BR).
Essi addivenivano alla separazione personale con convenzione di negoziazione assistita con nullaosta della Procura della Repubblica di Brindisi rilasciato in data
19.2.2024.
Con ricorso depositato in data 06.2.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi all'udienza scritta del 24.6.2025 con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va
1 rilevato che sussiste il libero consenso DE coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 21.3.1998 in AN VI DE NI (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1998) alle condizioni depositate congiuntamente il 23.6.2025 per l'udienza a trattazione scritta del 24.6.2025
e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 24.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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