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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 360/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Diletta Lastratoli e C.F._2
Michelangelo Pacini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Diletta
Lastraioli
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18/03/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/07/1992 a Prato, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel
1 Registro atti di matrimonio dell'anno 1992, Parte 2, Serie A, atto n. 230, dal quale è nata la figlia in data 10.06.1995, ormai maggiorenne. Per_1
I coniugi hanno dedotto di aver ottenuto la separazione personale con provvedimento di omologa del Tribunale di Prato in data 16.10.2018, a seguito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 10.10.2018 e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni concordate di seguito riportate:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di e Parte_1 Pt_2 contratto a Prato il 04.07.1992 e trascritto nei registri del predetto Comune al n. 230
[...] parte II Serie A, disponendo altresì che: a) nessun assegno divorzile sia dovuto dal Sig. Pt_1 alla Sig.ra e viceversa e senza disporre alcunché in ordine al contributo al
[...] Parte_2 mantenimento della figlia maggiorenne, convivente ed economicamente Persona_2 autosufficiente;
b) prendendo atto degli accordi raggiunti, le spese legali del presente giudizio siano sostenute dal Sig. in ragione del 100%”. Parte_1
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato (PO), il
04/07/1992, tra e trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno
1992, parte 2, serie A, atto n. 230;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione di seguito riportata:
a) nessun assegno divorzile è dovuto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
e viceversa e nulla si dispone in ordine al contributo al mantenimento
[...]
della figlia maggiorenne, convivente ed economicamente Persona_2
autosufficiente;
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione di seguito riportata:
b) le spese legali del presente giudizio saranno sostenute dal Sig. in Parte_1
ragione del 100%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
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