Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
3661 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3661/2022 trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 13.6.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Monica Silvia G. Gionfriddo e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via
Galilei n. 35, per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1 C.F._2
Bruschini, che si dichiara antistatario e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
1
4.3.2022
Conclusioni
Parte appellante: “RICORRE alla Corte d'Appello adita affinché, espletati i provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: - in riforma della sentenza n. 349/2022, nel procedimento NRG 660/2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, datata 4.2.2022, depositata, pubblicata e notificata al sottoscritto difensore via pec il giorno 4.3.2022, disponga che nulla deve il sig. alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
assegno divorzile. - In subordine, qualora l'Esimia Corte di Appello dovesse ravvisare gli estremi per la concessione dell'assegno di divorzio, che quest'ultimo sia quantificato nella somma di euro 100,00 mensili, o nella somma minore che sia ritenuta di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia, contrariis reiectis, in via preliminare, disporre lo stralcio della documentazione depositata da Pt_1
in allegato all'atto di appello perché inammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c. Voglia respingere altresì ogni richiesta istruttoria dallo stesso formulata e nel merito rigettare integralmente l'impugnazione proposta dal sig. respingendo le sue Parte_1
domande in quanto del tutto prive di fondamento sia in fatto sia in diritto nonché non provate, confermando la sentenza impugnata n. 349/2022 pubblicata il 4.03.2022 dal
Tribunale Ordinario di Tivoli ed emessa all'esito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 660/2017 di R.G. Si insiste inoltre nell'istanza, già avanzata in primo grado, di ordine di esibizione di tutti i cedolini e di tutte le buste paga del degli ultimi dieci anni, nonché delle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi Pt_1
dieci anni (rivolgendolo anche al Comando Generale della Guardia di Finanza ed al
Ministero dell'Economia e delle Finanze) nonché dei suoi conti correnti bancari e/o postali degli ultimi dieci anni, anche cointestati ed intestati alla compagna sig.ra
[...]
alla quale il medesimo aveva intestato (fiduciariamente) le quote Parte_2
2 della società di articoli sportivi. Con la condanna dell'appellante al pagamento di spese e compenso professionale relativi al doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario, con compenso professionale liquidato a tenore delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 secondo lo scaglione di riferimento, oltre spese generali (15% ex art. 2 comma 2 del D.M. 55/2014), Iva e Cpa”.
Motivazione in fatto ed in diritto
Con la sentenza n. 349/2022 del 3.4.2022 il Tribunale di Tivoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed il Parte_1 CP_1 CP_1
16.2.1992 e, così definiva le domande connesse:
-assegnava la casa familiare al presso cui viveva il figlio della coppia, Pt_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
-disponeva che entrambe le parti provvedessero in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di permanenza con ciascuno di essi e ripartiva tra i genitori al 50% l'onere delle spese straordinarie;
-attribuiva alla un assegno divorzile dell'importo mensile di 400,00 euro;
CP_1
-compensava interamente le spese processuali.
Con ricorso depositato il 24.6.2022 il ha proposto appello avverso la predetta Pt_1
sentenza relativamente alle statuizioni sull'assegno divorzile previsto dal tribunale in favore della lamentando un'erronea valutazione da parte del tribunale della CP_1
documentazione reddituale da lui prodotta, errore dal quale era derivata la valutazione della sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra lui e la moglie. D'altra parte, la , CP_1
contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, percepiva redditi maggiori di quelli ricostruiti. Contestava, infine, l'attendibilità degli indici reddituali dai quali il tribunale aveva desunto che il suo reddito fosse superiore a quello dichiarato. Sulla situazione economica della ha rappresentato che quest'ultima aveva sempre lavorato in CP_1
costanza di matrimonio e tuttora stabilmente come colf presso abitazioni private e come cassiera in un supermercato prima con una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro e successivamente come operatrice in un call center.
3 Ha pertanto chiesto, in parziale riforma della decisione, la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile e la condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 29.9.2023 si costituiva in giudizio e, CP_1
contestando il fondamento dell'appello nel merito, chiedendone il rigetto.
Il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi in data 22.5.2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive.
L'udienza del 13.6.2024 è stata sostituita con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, nelle note a tal fine autorizzate, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La relazione matrimoniale tra le parti, infatti, è durata dal 1992 al 2007, anno della separazione, quando i figli della coppia avevano 12 anni ( e 4 anni ( ). Per_2 Per_1
La signora ha dichiarato di non avere lavorato durante il matrimonio per dedicarsi CP_1
alla famiglia. Tale circostanza contestata dal deve tuttavia ritenersi provata, Pt_1
atteso che lo stesso fa comunque riferimento, senza provarlo ed in modo del Pt_1
tutto generico, a lavori saltuari come quello di colf per i quali la signora a suo dire, percepiva una retribuzione in nero. Si tratta di lavori che, pur a voler prescindere dalla mancanza di prova, certamente non avrebbero potuto rappresentare un mezzo di sostentamento significativo per l'appellata stante la loro saltuarietà. Tra l'altro, rispetto al titolo di studio dichiarato dalla all'udienza presidenziale (diploma superiore, CP_1
disegnatrice di arredamento) si tratta di occupazioni che certamente non le avrebbero consentito di promuovere la propria professionalità in vista del raggiungimento di una posizione professionale adeguata al suo livello di scolarizzazione, obiettivo certamente compromesso dalla scelta comune di occuparsi in via assolutamente prevalente dei figli, tenuto conto della loro tenera età al momento della separazione e del tipo di lavoro del marito che, come maresciallo della guardia di finanza certamente non poteva occuparsi
4 dei figli in ausilio della moglie. Ritiene invece la Corte che sia credibile quanto affermato dalla che, in relazione alle deduzioni di controparte, ha precisato che aveva CP_1
iniziato a lavorare solo da qualche mese ed in modo saltuario quando aveva fatto riferimento ad un reddito tra i 300 ed i 600 euro mensili (come dichiarato all'udienza presidenziale).
Tanto premesso, la situazione attuale delle parti è caratterizzato da un notevole squilibrio reddituale.
La , infatti, priva di specifica professionalità, che certamente non ha potuto curare CP_1
per essersi dedicata alla famiglia, ha fatto diversi lavori saltuari ( dal 2019 ha lavorato dapprima come colf, poi come cassiera ed attualmente presso un call center). Dall' autodichiarazione prodotta e dalla documentazione ad essa allegata, risulta che ella percepisce attualmente stipendi netti che oscillano tra i 900 ed i 1300 euro mensili . I redditi annuali oscillano dal 2020 al 2022, tra i 10.200 euro ed i 14.000 euro ( vedi cud prodotti). Dai documenti depositati in primo grado risultano stipendi che oscillano tra i
1.300 ed i 1.400 euro mensili. E' stato inoltre documentato dalla che le somme CP_1
ulteriori di euro 540 mensili che si rinvengono nelle buste paga di aprile, maggio e giugno sono somme “una tantum” derivanti dalla rateizzazione della somma di euro 2.700, frutto di una transazione con il suo datore di lavoro per differenze retributive. Inoltre, non risulta che ella sia proprietaria di immobili ed è gravata per spese di locazione da un canone di 350 euro mensili.
Il maresciallo della guardia di finanza, ha un reddito netto mensile documentato Pt_1
dalle buste paga, per i mesi da febbraio ad agosto 2023 che oscilla da un minimo mensile netto di euro 2.400 circa ad un massimo di euro 3.700 circa. E' intestatario di un titolo a termine del valore di 19.000 euro e di un altro del valore di 16.000 euro.
Nell'autodichiarazione ha affermato di avere dato alla figlia a somma di euro Per_2
35.000 come aiuto economico per l'acquisto della prima casa. Il suo c.c. recava un saldo al dicembre 2022 di euro 47.000, al marzo 2023 di euro di euro 13.648 ed al giugno dello stesso anno di euro 16.238. Egli, inoltre, è titolare della proprietà dell'immobile in
IA EL in cui vive con la sua compagna e con il figlio. Tanto basterebbe per ritenere già provato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, senza tener conto del fatto
5 che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, l'esame degli estratti dei conti correnti intestati al pone in evidenza numerosi versamenti in contanti o Pt_1
bonifici esteri, che consentono di ritenere l'esistenza di altre fonti di reddito, oltre allo stipendio mensile come dipendente pubblico, che il ha inteso tenere nascoste. Pt_1
D'altra parte, ove tali somme in entrata non fossero il frutto di compensi per attività lavorativa, ma, come affermato dal il prezzo della vendita di due rolex ( per un Pt_1
totale di euro 9.000), un versamento a titolo di “ prestito” per 9.353 euro, il versamento in contanti del prezzo ricavato per la vendita di oggetti personali on line per la somma di euro 4.900, il prezzo per la vendita del Suv della Mercedes per euro 8.500 oltre che per diverse altre somme ( del valore di 412 euro, di 390 euro, di 300 euro, di 650 euro di 400 euro), si tratterebbe comunque di indici significativi di possibilità economiche che hanno consentito all'appellante l'acquisto di beni mobili con un valore di mercato così elevato, da poterne ricavare nella rivendita sul mercato dell'usato, di somme così consistenti. A dimostrazione di ciò, depone anche il fatto che il oltre al saldo attivo del suo Pt_1
conto corrente, ha mostrato di avere notevoli capacità di risparmio, avendo dichiarato di avere corrisposto alla figlia per l'acquisto della casa 35.000 euro e di avere somme investite per poco meno di 30.000 euro.
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover confermare la misura dell'assegno divorzile come stabilita dal tribunale in euro 400,00 euro mensili dovendosi pertanto, rigettare l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del di una Pt_1
somma pari a quella da versarsi a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che Parte_1
liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15% di rimborso per spese forfettarie iva e
6 c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Bruschini che si dichiara antistatario. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del Pt_1
di una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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