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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2424/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VENTURELLI Parte_1 C.F._1
GAIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. VENTURELLI Controparte_1 C.F._2
GAIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 17/02/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza e la loro abitazione ove riterranno più opportuno salvo garantire, in ogni caso, il rispetto del diritto di visita del figlio al genitore non collocatario.
2) il figlio RI viene affidato in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale adottando di comune accordo ogni decisione nel preminente interesse del medesimo relativamente ad istruzione, educazione e salute, potendo decidere, separatamente, solo le questioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze quotidiane del figlio all'atto della sua permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori, fermo restando che la collocazione principale e prevalente nonché la residenza anagrafica del minore sarà presso l'abitazione della madre.
3)È previsto ampio diritto dei coniugi di concordare tempi e modalità riguardanti la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori, compatibilmente con le esigenze e gli interessi di RI e previo congruo avviso dell'uno all'altro genitore.
4) Fermo restando il superiore punto 3), il padre avrà comunque diritto di vedere e frequentare il figlio con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato dal venerdi sera (in periodo scolastico dall'uscita di scuola)sino al lunedi mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e il martedi sera riportandolo a scuola il mercoledi mattina;
- quanto il padre non ha il weekend di competenza, il padre terrà RI due giorni durante la settimana: il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18:00 (in periodo scolastico dall'uscita da scuola) sino al giorno successivo (mercoledì e venerdì mattina) anche in questo caso riaccompagnandolo a scuola.
5) I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: cinque giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 23 al 27/12) e il Capodanno (dal 30/12 al 3/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedi pagina 2 di 6 dell'Angelo. Infine, tre settimane di cui due consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese maggio di ogni anno. Anche la madre potrà trascorrere con il figlio, durante il periodo estivo, due settimane consecutive;
in quel periodo il diritto di visita del padre al figlio rimarrà sospeso.
I genitori trascorreranno con il figlio RI il giorno del suo compleanno,se possibile insieme, ovvero, separatamente ad anni alterni.
6) Le parti concordano che ciascun genitore contribuirà in maniera diretta al mantenimento del figlio
RI durante i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Pertanto, alcun assegno di mantenimento per il minore dovrà essere versato dal SI. SI. . Parte_1
7) I genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie che saranno suddivise secondo il Protocollo del Tribunale di Modena che si riporta di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti c trattamenti sanitari tickets sanitari, e) farmaci da banco sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 6 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) I coniugi, si impegnano a trasferire, usufruendo delle esenzioni di imposta ex art. 19 L.6/3/1987 nr.
74, a favore del SI. , il 50% di proprietà superficiaria della SI.ra , Parte_1 Controparte_1 come da atto notarile di provenienza a Ministero del Notaio , trascritto il 15.2.06 al n. Persona_1
4946 Part. 3257, della casa coniugale sita in Modena, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 68 identificato al catasto fabbricati del Comune di Modena- foglio 221- con i mappali:
207/75 Z.C.
3- Cat. A/2- cl. 2 vani 5 R.c.€ 542,28, Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 68, piano: 3 scala: D (appartamento)
207/140 Z.C.
3- Cat. C/6- cl. 8 mq 16 Rc. € 55,36, Viale C.A. Dalla Chiesa Piano: S1 (autorimessa)
Sono compresi nella vendita e nel prezzo di cui infra, tutti i proporzionali diritti di contitolarità pro- quota sulle parti comuni come da atto notarile a ministero del notaio sopra Persona_1 specificato.
9) Le parti si impegnano formalizzare, entro 2 anni dall'emissione del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il trasferimento di cui al punto precedente. Dalla data di trasferimento, tutti gli oneri, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè le spese condominiali saranno a carico del Si. Pt_1
10) Le parti precisano che l'immobile di cui sopra sorge in zona PEEP e che il corrispettivo del sopra specificato trasferimento è inferiore al prezzo massimo stabilito dal Comune di Modena con Nulla
Osta del 25.3.2025.
11) Le parti concordano che, con il trasferimento di cui al punto 8, il SI. si accollerà il 50% Pt_1 del residuo importo del mutuo cointestato ipotecario stipulato in data 19/01/2006 a mezzo del notaio e iscritto il 15/02/2006 al n. 4947 ord. n. 1354 part. Pertanto dalla data di accollo, la Persona_1 rata mensile del mutuo ipotecario, come sopra identificato, sarà interamente sostenuta dal SI.
Pt_1
12) A titolo di assegno divorzile una tantum, il SI. si obbliga a versare a Parte_2 CP_1
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica
[...] soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Controparte_1
l'importo di euro 10.000,00 (diecimila) da versarsi con le seguenti modalità : €7.000,00 entro il
1/7/2025 e la secondo versamento di € 3.000,00 entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio ad opera del Tribunale di Modena entrambi da versare sul c/c già in uso tra le parti;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural pagina 4 di 6 durante, di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_1 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di CP_1
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale.
Le parti danno atto che, in ottemperanza agli accordi, è già stata versata dal SI. , in Parte_1 favore della SI. , che con la presente ne rilascia quietanza, la somma di € 7.000,00. CP_1
13) Le parti concordano che dalla casa coniugale, la SI.ra asporterà i mobili della sala (a CP_1 titolo esemplificativo ma non esaustivo: divano, Tv , credenza e mobili soggiorno).
14) Le parti si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai suestesi patti,ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale vincolante dal momento dell'emananda sentenza.
15)Compensazione delle spese tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio AR in data 07/06/2009;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 21/06/2008 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n. 100 - Parte II
Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che pagina 5 di 6 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. RI Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2424/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VENTURELLI Parte_1 C.F._1
GAIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. VENTURELLI Controparte_1 C.F._2
GAIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 17/02/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza e la loro abitazione ove riterranno più opportuno salvo garantire, in ogni caso, il rispetto del diritto di visita del figlio al genitore non collocatario.
2) il figlio RI viene affidato in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale adottando di comune accordo ogni decisione nel preminente interesse del medesimo relativamente ad istruzione, educazione e salute, potendo decidere, separatamente, solo le questioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze quotidiane del figlio all'atto della sua permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori, fermo restando che la collocazione principale e prevalente nonché la residenza anagrafica del minore sarà presso l'abitazione della madre.
3)È previsto ampio diritto dei coniugi di concordare tempi e modalità riguardanti la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori, compatibilmente con le esigenze e gli interessi di RI e previo congruo avviso dell'uno all'altro genitore.
4) Fermo restando il superiore punto 3), il padre avrà comunque diritto di vedere e frequentare il figlio con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato dal venerdi sera (in periodo scolastico dall'uscita di scuola)sino al lunedi mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e il martedi sera riportandolo a scuola il mercoledi mattina;
- quanto il padre non ha il weekend di competenza, il padre terrà RI due giorni durante la settimana: il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18:00 (in periodo scolastico dall'uscita da scuola) sino al giorno successivo (mercoledì e venerdì mattina) anche in questo caso riaccompagnandolo a scuola.
5) I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: cinque giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 23 al 27/12) e il Capodanno (dal 30/12 al 3/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedi pagina 2 di 6 dell'Angelo. Infine, tre settimane di cui due consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese maggio di ogni anno. Anche la madre potrà trascorrere con il figlio, durante il periodo estivo, due settimane consecutive;
in quel periodo il diritto di visita del padre al figlio rimarrà sospeso.
I genitori trascorreranno con il figlio RI il giorno del suo compleanno,se possibile insieme, ovvero, separatamente ad anni alterni.
6) Le parti concordano che ciascun genitore contribuirà in maniera diretta al mantenimento del figlio
RI durante i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Pertanto, alcun assegno di mantenimento per il minore dovrà essere versato dal SI. SI. . Parte_1
7) I genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie che saranno suddivise secondo il Protocollo del Tribunale di Modena che si riporta di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti c trattamenti sanitari tickets sanitari, e) farmaci da banco sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 6 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) I coniugi, si impegnano a trasferire, usufruendo delle esenzioni di imposta ex art. 19 L.6/3/1987 nr.
74, a favore del SI. , il 50% di proprietà superficiaria della SI.ra , Parte_1 Controparte_1 come da atto notarile di provenienza a Ministero del Notaio , trascritto il 15.2.06 al n. Persona_1
4946 Part. 3257, della casa coniugale sita in Modena, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 68 identificato al catasto fabbricati del Comune di Modena- foglio 221- con i mappali:
207/75 Z.C.
3- Cat. A/2- cl. 2 vani 5 R.c.€ 542,28, Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 68, piano: 3 scala: D (appartamento)
207/140 Z.C.
3- Cat. C/6- cl. 8 mq 16 Rc. € 55,36, Viale C.A. Dalla Chiesa Piano: S1 (autorimessa)
Sono compresi nella vendita e nel prezzo di cui infra, tutti i proporzionali diritti di contitolarità pro- quota sulle parti comuni come da atto notarile a ministero del notaio sopra Persona_1 specificato.
9) Le parti si impegnano formalizzare, entro 2 anni dall'emissione del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il trasferimento di cui al punto precedente. Dalla data di trasferimento, tutti gli oneri, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè le spese condominiali saranno a carico del Si. Pt_1
10) Le parti precisano che l'immobile di cui sopra sorge in zona PEEP e che il corrispettivo del sopra specificato trasferimento è inferiore al prezzo massimo stabilito dal Comune di Modena con Nulla
Osta del 25.3.2025.
11) Le parti concordano che, con il trasferimento di cui al punto 8, il SI. si accollerà il 50% Pt_1 del residuo importo del mutuo cointestato ipotecario stipulato in data 19/01/2006 a mezzo del notaio e iscritto il 15/02/2006 al n. 4947 ord. n. 1354 part. Pertanto dalla data di accollo, la Persona_1 rata mensile del mutuo ipotecario, come sopra identificato, sarà interamente sostenuta dal SI.
Pt_1
12) A titolo di assegno divorzile una tantum, il SI. si obbliga a versare a Parte_2 CP_1
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica
[...] soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Controparte_1
l'importo di euro 10.000,00 (diecimila) da versarsi con le seguenti modalità : €7.000,00 entro il
1/7/2025 e la secondo versamento di € 3.000,00 entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio ad opera del Tribunale di Modena entrambi da versare sul c/c già in uso tra le parti;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural pagina 4 di 6 durante, di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_1 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di CP_1
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale.
Le parti danno atto che, in ottemperanza agli accordi, è già stata versata dal SI. , in Parte_1 favore della SI. , che con la presente ne rilascia quietanza, la somma di € 7.000,00. CP_1
13) Le parti concordano che dalla casa coniugale, la SI.ra asporterà i mobili della sala (a CP_1 titolo esemplificativo ma non esaustivo: divano, Tv , credenza e mobili soggiorno).
14) Le parti si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai suestesi patti,ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale vincolante dal momento dell'emananda sentenza.
15)Compensazione delle spese tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio AR in data 07/06/2009;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 21/06/2008 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008 - Atto n. 100 - Parte II
Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che pagina 5 di 6 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. RI Di Pasquale
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