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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore dott. Daniela Di Girolamo Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bigretti del foro di Modena, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
nata a Castelfranco Emilia (Mo), il 10.10.1954, C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Cenicola del Foro di Modena, C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: parte ricorrente come da memoria depositata il
13.06.24; parte convenuta come da note scritte depositate il 14.11.2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 25.02.1979, iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Modena – anno 1979, n. 29 P. I, in regime di separazione dei beni e dalla loro unione è nato a [...], in data [...], il figlio oggi maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente.
Con sentenza n. 1187/2023, emessa in data 11.7.2023 e pubblicata il 13.7.2023, il Tribunale di
Modena ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 provvedendo in conformità alle condizioni indicate dalle parti stesse.
2. Con ricorso, depositato il 15.02.2024, stante il decorso del tempo e la mancata Parte_2 riconciliazione dei coniugi, ha chiesto la dichiarazione di scioglimento, ai sensi dell'art 3
L.n.898/1970, del matrimonio tra i coniugi e con rigetto di ogni Parte_1 CP_1 eventuale diversa domanda eventualmente avanzata dalla Sig.ra CP_1
3. Nel giudizio così radicato si è ritualmente costituita la convenuta aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento a suo favore, ed a carico del marito, di un assegno divorzile da determinare nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
e comunque, non inferiore ad € 200,00 mensili, annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
4. All'esito dell'udienza del 19.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle allegazioni e conclusioni, conformi sul punto, delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
La domanda di assegno divorzile avanzata da non è fondata e va, quindi, rigettata CP_1 per i motivi di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale
2 e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente sia sulla sua quantificazione.
La giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione”. (cfr. Cass. Sentenza n. 4328/2024).
In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U.
Lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi costituisce, quindi, una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte,
L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. Sentenza n. 32398/2019). In caso di disparità economico reddituale delle parti il giudice del merito è, poi, chiamato ad accertare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno dei coniugi.
Ciò al fine di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass. Sentenza n. 23583/2022; Cass. Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021; Cass. Sentenza
n. 27945/2023).
Nel caso di specie, la sig.ra per sua stessa prospettazione, in costanza di matrimonio CP_1 ha sempre svolto attività lavorativa che le permette oggi di godere di pensione pari ad euro 597 mensili. Dall'esame degli atti prodotti risulta, inoltre, che la convenuta ha percepito, negli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022, rispettivamente, circa 35.000, 36.000 e 43.000 euro, redditi derivanti, sia dalla pensione, sia da locazione di immobili, tanto è vero che, dall'estratto conto 2024 (l'ultimo disponibile) emergono bonifici a favore della resistente per circa 2.200 euro mensili a titolo di
“affitto”.
Il ricorrente, invece, percepisce una pensione di circa 930 euro mensili ed ha avuto un reddito complessivo per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 pari a circa euro 23/24.000 euro.
Quanto alla condizione patrimoniale delle parti, entrambi i coniugi sono proprietari di immobili e terreni, frutto della divisione degli stessi consensualmente prevista in sede di separazione e
3 successivamente adempiuta.
Le doglianze della sig.ra in ordine alla predetta divisione (comprensiva di beni mobili e CP_1 conguagli) non possono essere oggetto del presente giudizio. Analogamente, le asserite intenzioni
(evidentemente, allo stato, non concretizzatesi) del sig. di trasferirsi a Santo Domingo, nonché Pt_1 la destinazione/disposizione del di lui patrimonio (così come quello della sig.ra , non CP_1 assumono alcuna rilevanza in questa sede.
Alla luce di quanto sopra, non sussiste alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico- reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Va, dunque, ritenuta l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile sia con finalità perequativa che assistenziale, non potendo ritenersi, quanto al secondo profilo, che la sig.ra sia priva di CP_1 mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto dell'accertata consistenza dei suoi redditi e del suo patrimonio.
Considerato che la convenuta ha aderito alla domanda sullo status, sussistono giusti motivi per compensare di ½ le spese di lite, ponendosi la restante metà a carico della convenuta soccombente sulla domanda di assegno di divorzio.
Le stesse sono complessivamente quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Di conseguenza, va condannata a pagare a euro 1.500,00, oltre CP_1 Parte_1 accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non essendovi soccombenza totale e, in ogni caso, non ravvisandosi, in capo alla resistente, mala fede o colpa grave, né l'abuso del processo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25.02.1979 in Modena tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Castelfranco Emilia Parte_2 CP_1
4 (Mo), il 10.10.1954, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modena (MO) al n. 29 parte 1 anno 1979;
2) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, azionata in via riconvenzionale dalla resistente;
3) rigetta la domanda formulata dal ricorrente ex art. 96 cp.c.;
4) condanna a rifondere ½ delle spese di lite a pari ad euro 1.500,00 CP_1 Parte_1 oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA;
compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite.
5) incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo
1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17 dicembre
2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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