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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore COSTANTINI ANTONIO, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Puglia - Lungomare N. Sauro 70121 Bari BA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Francavilla Fontana - Municipio, N.4 72021 Francavilla Fontana BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, N.120 72100 Brindisi BR
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249006854402000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120000107979000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120012954822000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130001451109000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130001451109000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130009859218000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140007214054000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140009091846000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140009091846000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140009091846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150003619280000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150006406856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150006406856000 REC.CREDITO.IMP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160002690172000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160004534206000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160004534206000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160006135220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160008305756000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170002846134000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170004144389000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170004144389000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170008872837000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170008872837000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190001248318000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190010530728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190012575516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420200013419064000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210004734261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210016384232000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210016384232000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420220001548485000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - SI, all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Francavilla Fontana e alla Regione Puglia, impugnava l'atto di intimazione di pagamento n. 02420249006854402/000, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate -
SI in data 23.12.2024, con il quale si chiedeva la corresponsione della somma complessiva di euro 167.206,11, comprensiva delle spese esecutive, per l'omesso versamento degli importi scaturenti da trentacinque cartelle esattoriali e da quattro avvisi di addebito. L'opponente specificava che il ricorso, tenuto conto della natura del credito che vale a ripartire la competenza tra giudice ordinario e giudice tributario, era limitato ai soli crediti di natura tributaria (IRAP per gli anni 2008, 2009, 2012; Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per gli anni dal
2007 al 2014; IVA per gli anni dal 2010 al 2014; Recupero credito d'imposta premio di assunzione indebitamente compensato per gli anni 2010 e 2011; Tassa automobilistica per gli anni dal 2008 al
2017; Ritenute IRPEF per gli anni 2012, 2013, 2014; Imposta sostitutiva redditi rivalutazione TFR dovuta da sostituto anno 2012; Addizionale comunale e Regionale IRPEF anno 2014; Imposta di registro fabbricati anno 2013; TARES 2013), scaturenti da ventidue cartelle esattoriali, poste a fondamento dell'atto impugnato.
Si riportano, di seguito, gli atti impositivi in questione:
1. cartella n. 02420120000107979000, asseritamente notificata il 2.2.2012, relativa a IRAP anno 2008, oltre sanzioni e interessi, dell'importo di € 2.981,03; 2. cartella n. 02420120012954822000, asseritamente notificata il 7.1.2013, relativa a IRAP anno 2009, oltre sanzioni e interessi, dell'importo di € 3.292,57; 3. cartella n. 02420130001451109000, asseritamente notificata il 19.3.2013, relativa a Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2007 e 2008, dell'importo di € 1.391,12;
4. cartella n. 02420130009859218000, asseritamente notificata in data 11.3.2014, relativa a Recupero credito d'imposta premio assunzione indebitamente compensato anno 2010 e IVA anno
2010, dell'importo di € 32.194,11;
5. cartella n. 02420140007214054000, asseritamente notificata il 6.8.2015, relativa a Tassa automobilistica anno 2008, dell'importo di € 227,93;
6. cartella n. 02420140009091846000, asseritamente notificata il 19.4.2015, relativa a Tassa automobilistica anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di € 1.663,23;
7. cartella n. 02420150003619280000, asseritamente notificata il 22.5.2015, relativa a Recupero credito d'imposta premio assunzione indebitamente compensato anno 2011 e IVA anno 2011, dell'importo di € 35.235,29; 8. cartella n. 02420150006406856000, asseritamente notificata il 4.4.2016, relativa a Recupero credito d'imposta premio assunzione indebitamente compensato anno 2011 e Tassa automobilistica anno 2009, dell'importo di € 9.435,21;
9. cartella n. 02420160002690172000, asseritamente notificata il 16.1.2017, relativa a IVA anno 2012, dell'importo di € 2.801,73;
10. cartella n. 02420160004534206000, asseritamente notificata il 28.1.2017, relativa a IRAP e Ritenuta addizionale comunale Irpef anno 2012, dell'importo di € 4.984,06;
11. cartella n. 02420160006135220000, asseritamente notificata il 15.3.2017, relativa a Tassa automobilistica anno 2010, dell'importo di € 732,42;
12. cartella n. 02420160008305756000, asseritamente notificata il 17.3.2017, relativa a versamento ritenute lav. dip. e ritenuta addizionale comunale Irpef anno 2013, dell'importo di € 3.640,58;
13. cartella n. 02420170002846134000, asseritamente notificata il 31.5.2017, relativa a IVA anno 2013, dell'importo di € 5.093,55; 14. cartella n. 02420170004144389000, asseritamente notificata il 29.9.2017, relativa a Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2011 e 2012, dell'importo di € 2.094,48;
15. cartella n. 02420170008872837000, asseritamente notificata il 16.4.2018, relativa a Irpef e Addizionale comunale Irpef anno 2014, dell'importo di € 4.978,81;
16. cartella n. 02420190001248318000, asseritamente notificata il 21.3.2019, relativa a Imposta di registro locazione fabbricati, dell'importo di € 561,84;
17. cartella n. 02420190010530728000, asseritamente notificata il 6.9.2019, relativa a Tassa automobilistica anno 2013, dell'importo di € 370,62;
18. cartella n. 02420190012575516000, asseritamente notificata il 23.11.2021, relativa a Tassa automobilistica anno 2014, dell'importo di € 361,18;
19. cartella n. 02420200013419064000, asseritamente notificata il 14.4.2022, relativa a Tassa ambientale rifiuti e servizi Tares anno 2013, dell'importo di € 2.600,75;
20. cartella n. 02420210004734261000, asseritamente notificata il 13.1.2023, relativa a Tassa automobilistica anno 2016, dell'importo di € 356,04;
21. cartella n. 02420210016384232000, asseritamente notificata il 27.3.2023, relativa a Tari anno 2015, dell'importo di € 3.661,66; 22. cartella n. 02420220001548485000, asseritamente notificata il 13.1.2023, relativa a Tassa automobilistica anno 2017, dell'importo di € 334,02.
In merito ai motivi del ricorso, l'opponente eccepiva:
a) la nullità/illegittimità dell'atto di intimazione per mancanza di attività prodromica e, nello specifico, per omessa notificazione degli atti impositivi sopra richiamati, posti a fondamento dell'intimazione impugnata;
b) l'inesistenza/nullità dell'atto impugnato (e delle prodromiche cartelle esattoriali) per violazione delle norme sulla notificazione, anche con riferimento alla mancata compilazione della relata di notifica;
c) la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione, anche con riguardo alla mancata allegazione di copia degli atti prodromici, all'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso e dei termini e delle modalità per proporre ricorso;
d) la decadenza e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
e) la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento per eccessività ed indeterminatezza delle somme pretese e per illegittima applicazione di maggiorazioni, interessi e spese;
f) l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni. Il ricorrente, pertanto, richiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 24.3.2025, ha controdedotto alle argomentazioni proposte dal ricorrente, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dell'Ufficio finanziario.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Il Comune di Francavilla Fontana, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 25.3.2025, ha resistito alle censure sollevate dal ricorrente, producendo in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notifica degli atti di liquidazione delle imposte comunali, sottesi alle cartelle richiamate dall'atto impugnato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La Regione Puglia, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 21.8.2025, ha resistito alle eccezioni di parte avversa, richiamando, a sostegno della legittimità e fondatezza della pretesa tributaria, la normativa vigente e i principi giurisprudenziali espressi in materia.
Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, previa declaratoria in ogni caso del difetto di legittimazione passiva di esso ente impositore in ordine alle attività dell'agente della riscossione. Con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate - SI, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 14.3.2025, ha controdedotto ai rilievi sollevati ex adverso, evidenziando, in particolare, la correttezza della procedura adottata e la legittimità della pretesa tributaria.
Produceva, in proposito, documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento indicate dal ricorrente e poste a fondamento dell'atto impugnato.
Produceva, altresì, documentazione attestante la notifica degli atti “interruttivi intermedi” (riferiti alle medesime cartelle esattoriali) e, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 02420199004040837000, notificata in data 23.11.2021 e l'intimazione di pagamento n. 02420239001401480000, notificata in data 6.9.2023. L'Agenzia, quindi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 10 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
All'esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le molteplici ragioni dell'opposizione devono, in proposito, essere analizzate in ragione della loro intima connessione.
Per quanto riguarda l'eccepita illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di attività prodromica
(motivo lett. a del ricorso), si rileva come, alla luce della documentazione (neppure contestata dall'opponente) prodotta dall'Agenzia delle Entrate - SI, debba necessariamente concludersi per la rituale notificazione all'odierno ricorrente delle cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato e indicate in maniera analitica dal contribuente.
Né vale, in contrario, l'argomentazione secondo cui le cartelle esattoriali sono state notificate mediante raccomandata e, pertanto, in violazione delle norme sulla notificazione, anche con riferimento alla mancata compilazione della relata di notifica (motivo lett. b del ricorso). Occorre, in proposito, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di notifica della cartella di pagamento. Quest'ultima, invero, può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
“ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass., Sez. V°, sentenza n. 11708 del 27/05/2011;
Cass. ordinanza n. 25128 dell'8.11.2013).
Tale eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
Quanto sopra evidenziato esclude, altresì, la fondatezza dell'eccezione di merito riguardante la decadenza e l'intervenuta prescrizione dei crediti ovvero degli interessi e delle sanzioni (motivi lett. d e lett. f del ricorso). Invero, l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, di conseguenza, la definitività e l'inoppugnabilità di tali atti impositivi, preclude al ricorrente, in questa sede, di sollevare tali rilievi, che dovevano essere eccepiti tempestivamente in sede di impugnazione delle cartelle esattoriali.
Né può dirsi perfezionata, alla luce degli atti “interruttivi” indicati dall'Agenzia delle Entrate -
SI (cfr. documentazione, in atti) - e, in particolare, alla luce dell'l'intimazione di pagamento n. 02420199004040837000 (notificata in data 23.11.2021) e dell'intimazione di pagamento n.
02420239001401480000 (notificata in data 6.9.2023) - la c.d. prescrizione “sopravvenuta”. La mancata impugnazione di tali atti ha determinato, oltre all'interruzione del termine di prescrizione, il consolidamento del credito sotteso, non potendo più l'odierno ricorrente sollevare alcuna contestazione avverso i rispettivi atti prodromici.
Quest'ultimo, in sostanza, aveva comunque l'onere di proporre tali eccezioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica dei precedenti atti impositivi, contenenti l'indicazione delle medesime cartelle oggetto dell'odierno ricorso.
Difatti, laddove il contribuente lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, “ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacchè, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile”
(cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 15941 dell'8.6.2021: nella specie, il contribuente - che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento - aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo però lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intervenuta). Con riguardo all'inesistenza/nullità dell'atto di intimazione impugnato per violazione delle norme sulla notificazione, anche con riferimento alla mancata compilazione della relata di notifica (motivo lett. b del ricorso), è sufficiente ribadire quanto già detto con riferimento alla notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
“ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass., Sez. V°, sentenza n. 11708 del 27/05/2011; Cass. ordinanza n. 25128 dell'8.11.2013).
Anche tale eccezione, pertanto, è assolutamente infondata.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione, anche con riguardo alla mancata allegazione di copia degli atti prodromici, all'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso e dei termini e delle modalità per proporre ricorso (motivo lett. c del ricorso), il Collegio osserva come l'atto impugnato presenti tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla normativa vigente: sono indicate, invero, le violazioni in cui è incorso il contribuente, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento non pagate, di cui risultano indicati i relativi estremi di notificazione.
Deve evidenziarsi, inoltre, che l'atto impugnato non costituisce, come sopra evidenziato, il primo ed unico atto con il quale si richiede il tributo dovuto.
Occorre richiamare, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cartelle di pagamento: “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione
o di pubblicazione (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto di intimazione di pagamento, pur in assenza di allegazione delle
“prodromiche” cartelle di pagamento, riporta comunque i dati identificativi degli atti in questione, ritualmente notificati all'odierno ricorrente, che ha dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Occorre aggiungere che la tempestiva e rituale proposizione dell'impugnazione esclude anche la fondatezza dell'eccezione riguardante l'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso e la mancata indicazione dei termini e delle modalità per proporre ricorso. Tali omissioni, peraltro, integrano, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte, una mera
“irregolarità”, non essendo prevista dal legislatore alcuna conseguenza e/o sanzione di nullità in merito. Si osserva, tra l'altro, come l'atto impugnato indichi, seppur per relazionem, i termini, le modalità e l'Autorità competente cui presentare ricorso (cfr. pag. 2 dell'atto di intimazione impugnato).
Tale rilievo, pertanto, deve essere disatteso, avendo la parte potuto effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, esercitando in toto i suoi diritti di difesa.
Rimane da esaminare il rilievo concernente la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento per eccessività ed indeterminatezza delle somme pretese e per illegittima applicazione di maggiorazioni, interessi e spese (motivo lett. e del ricorso). Tale eccezione, oltre che totalmente generica, è palesemente infondata e priva di pregio giuridico, atteso che i criteri di calcolo delle somme richieste, indicati - evidentemente - nelle cartelle esattoriali ritualmente notificate alla parte, erano conosciuti o conoscibili dal ricorrente, che ha potuto, in tal modo, effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Deve aggiungersi che nessuna specifica disposizione normativa prescrive l'indicazione negli atti impositivi delle modalità di calcolo degli interessi di mora, tanto più che le medesime modalità sono normativamente previste e, come tali, conoscibili da parte dello stesso contribuente. Si rileva, in ogni caso, come le modalità di calcolo degli interessi di mora siano specificatamente indicate alle pagg. 35
e ss. dell'atto di intimazione impugnato.
Gli interessi di mora, tra l'altro, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, secondo un tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
Tali interessi, pertanto, non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica della stessa.
Peraltro, il tasso di interesse è determinato di anno in anno da specifiche disposizioni normative ed è, quindi, conoscibile da parte dei contribuenti. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile
2011, n. 8613), il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi ben individuati.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n.
26671 del 2009, ha affermato che: “con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche nel caso di specie, in quanto il “richiamo” (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della
“dichiarazione” quanto alla “condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale”, anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per “interessi... per ritardato o omesso pagamento” sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
Anche questo motivo di doglianza, pertanto, è assolutamente infondato.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato.
In virtù del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore di ognuna delle parti convenute costituite (Agenzia delle Entrate di Brindisi, Comune di Francavilla
Fontana, Regione Puglia e Agenzia delle Entrate - SI), della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione, limitatamente all'Agenzia delle Entrate -
SI, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti convenute costituite (Agenzia delle Entrate Brindisi, Comune di Francavilla Fontana, Regione Puglia e Agenzia Entrate e
SI di Brindisi), della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione, limitatamente all'ADER Brindisi, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brindisi, lì 13 febbraio 2026
Il Presidente/estensore dott. Salvatore Carpino
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente e Relatore COSTANTINI ANTONIO, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Puglia - Lungomare N. Sauro 70121 Bari BA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Francavilla Fontana - Municipio, N.4 72021 Francavilla Fontana BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, N.120 72100 Brindisi BR
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249006854402000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120000107979000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120012954822000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130001451109000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130001451109000 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130009859218000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140007214054000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140009091846000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140009091846000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140009091846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150003619280000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150006406856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150006406856000 REC.CREDITO.IMP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160002690172000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160004534206000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160004534206000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160006135220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420160008305756000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170002846134000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170004144389000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170004144389000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170008872837000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420170008872837000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190001248318000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190010530728000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190012575516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420200013419064000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210004734261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210016384232000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420210016384232000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420220001548485000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - SI, all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Francavilla Fontana e alla Regione Puglia, impugnava l'atto di intimazione di pagamento n. 02420249006854402/000, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate -
SI in data 23.12.2024, con il quale si chiedeva la corresponsione della somma complessiva di euro 167.206,11, comprensiva delle spese esecutive, per l'omesso versamento degli importi scaturenti da trentacinque cartelle esattoriali e da quattro avvisi di addebito. L'opponente specificava che il ricorso, tenuto conto della natura del credito che vale a ripartire la competenza tra giudice ordinario e giudice tributario, era limitato ai soli crediti di natura tributaria (IRAP per gli anni 2008, 2009, 2012; Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per gli anni dal
2007 al 2014; IVA per gli anni dal 2010 al 2014; Recupero credito d'imposta premio di assunzione indebitamente compensato per gli anni 2010 e 2011; Tassa automobilistica per gli anni dal 2008 al
2017; Ritenute IRPEF per gli anni 2012, 2013, 2014; Imposta sostitutiva redditi rivalutazione TFR dovuta da sostituto anno 2012; Addizionale comunale e Regionale IRPEF anno 2014; Imposta di registro fabbricati anno 2013; TARES 2013), scaturenti da ventidue cartelle esattoriali, poste a fondamento dell'atto impugnato.
Si riportano, di seguito, gli atti impositivi in questione:
1. cartella n. 02420120000107979000, asseritamente notificata il 2.2.2012, relativa a IRAP anno 2008, oltre sanzioni e interessi, dell'importo di € 2.981,03; 2. cartella n. 02420120012954822000, asseritamente notificata il 7.1.2013, relativa a IRAP anno 2009, oltre sanzioni e interessi, dell'importo di € 3.292,57; 3. cartella n. 02420130001451109000, asseritamente notificata il 19.3.2013, relativa a Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2007 e 2008, dell'importo di € 1.391,12;
4. cartella n. 02420130009859218000, asseritamente notificata in data 11.3.2014, relativa a Recupero credito d'imposta premio assunzione indebitamente compensato anno 2010 e IVA anno
2010, dell'importo di € 32.194,11;
5. cartella n. 02420140007214054000, asseritamente notificata il 6.8.2015, relativa a Tassa automobilistica anno 2008, dell'importo di € 227,93;
6. cartella n. 02420140009091846000, asseritamente notificata il 19.4.2015, relativa a Tassa automobilistica anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di € 1.663,23;
7. cartella n. 02420150003619280000, asseritamente notificata il 22.5.2015, relativa a Recupero credito d'imposta premio assunzione indebitamente compensato anno 2011 e IVA anno 2011, dell'importo di € 35.235,29; 8. cartella n. 02420150006406856000, asseritamente notificata il 4.4.2016, relativa a Recupero credito d'imposta premio assunzione indebitamente compensato anno 2011 e Tassa automobilistica anno 2009, dell'importo di € 9.435,21;
9. cartella n. 02420160002690172000, asseritamente notificata il 16.1.2017, relativa a IVA anno 2012, dell'importo di € 2.801,73;
10. cartella n. 02420160004534206000, asseritamente notificata il 28.1.2017, relativa a IRAP e Ritenuta addizionale comunale Irpef anno 2012, dell'importo di € 4.984,06;
11. cartella n. 02420160006135220000, asseritamente notificata il 15.3.2017, relativa a Tassa automobilistica anno 2010, dell'importo di € 732,42;
12. cartella n. 02420160008305756000, asseritamente notificata il 17.3.2017, relativa a versamento ritenute lav. dip. e ritenuta addizionale comunale Irpef anno 2013, dell'importo di € 3.640,58;
13. cartella n. 02420170002846134000, asseritamente notificata il 31.5.2017, relativa a IVA anno 2013, dell'importo di € 5.093,55; 14. cartella n. 02420170004144389000, asseritamente notificata il 29.9.2017, relativa a Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2011 e 2012, dell'importo di € 2.094,48;
15. cartella n. 02420170008872837000, asseritamente notificata il 16.4.2018, relativa a Irpef e Addizionale comunale Irpef anno 2014, dell'importo di € 4.978,81;
16. cartella n. 02420190001248318000, asseritamente notificata il 21.3.2019, relativa a Imposta di registro locazione fabbricati, dell'importo di € 561,84;
17. cartella n. 02420190010530728000, asseritamente notificata il 6.9.2019, relativa a Tassa automobilistica anno 2013, dell'importo di € 370,62;
18. cartella n. 02420190012575516000, asseritamente notificata il 23.11.2021, relativa a Tassa automobilistica anno 2014, dell'importo di € 361,18;
19. cartella n. 02420200013419064000, asseritamente notificata il 14.4.2022, relativa a Tassa ambientale rifiuti e servizi Tares anno 2013, dell'importo di € 2.600,75;
20. cartella n. 02420210004734261000, asseritamente notificata il 13.1.2023, relativa a Tassa automobilistica anno 2016, dell'importo di € 356,04;
21. cartella n. 02420210016384232000, asseritamente notificata il 27.3.2023, relativa a Tari anno 2015, dell'importo di € 3.661,66; 22. cartella n. 02420220001548485000, asseritamente notificata il 13.1.2023, relativa a Tassa automobilistica anno 2017, dell'importo di € 334,02.
In merito ai motivi del ricorso, l'opponente eccepiva:
a) la nullità/illegittimità dell'atto di intimazione per mancanza di attività prodromica e, nello specifico, per omessa notificazione degli atti impositivi sopra richiamati, posti a fondamento dell'intimazione impugnata;
b) l'inesistenza/nullità dell'atto impugnato (e delle prodromiche cartelle esattoriali) per violazione delle norme sulla notificazione, anche con riferimento alla mancata compilazione della relata di notifica;
c) la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione, anche con riguardo alla mancata allegazione di copia degli atti prodromici, all'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso e dei termini e delle modalità per proporre ricorso;
d) la decadenza e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
e) la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento per eccessività ed indeterminatezza delle somme pretese e per illegittima applicazione di maggiorazioni, interessi e spese;
f) l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni. Il ricorrente, pertanto, richiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 24.3.2025, ha controdedotto alle argomentazioni proposte dal ricorrente, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dell'Ufficio finanziario.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Il Comune di Francavilla Fontana, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 25.3.2025, ha resistito alle censure sollevate dal ricorrente, producendo in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notifica degli atti di liquidazione delle imposte comunali, sottesi alle cartelle richiamate dall'atto impugnato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La Regione Puglia, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 21.8.2025, ha resistito alle eccezioni di parte avversa, richiamando, a sostegno della legittimità e fondatezza della pretesa tributaria, la normativa vigente e i principi giurisprudenziali espressi in materia.
Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, previa declaratoria in ogni caso del difetto di legittimazione passiva di esso ente impositore in ordine alle attività dell'agente della riscossione. Con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate - SI, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 14.3.2025, ha controdedotto ai rilievi sollevati ex adverso, evidenziando, in particolare, la correttezza della procedura adottata e la legittimità della pretesa tributaria.
Produceva, in proposito, documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento indicate dal ricorrente e poste a fondamento dell'atto impugnato.
Produceva, altresì, documentazione attestante la notifica degli atti “interruttivi intermedi” (riferiti alle medesime cartelle esattoriali) e, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 02420199004040837000, notificata in data 23.11.2021 e l'intimazione di pagamento n. 02420239001401480000, notificata in data 6.9.2023. L'Agenzia, quindi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 10 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
All'esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le molteplici ragioni dell'opposizione devono, in proposito, essere analizzate in ragione della loro intima connessione.
Per quanto riguarda l'eccepita illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di attività prodromica
(motivo lett. a del ricorso), si rileva come, alla luce della documentazione (neppure contestata dall'opponente) prodotta dall'Agenzia delle Entrate - SI, debba necessariamente concludersi per la rituale notificazione all'odierno ricorrente delle cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato e indicate in maniera analitica dal contribuente.
Né vale, in contrario, l'argomentazione secondo cui le cartelle esattoriali sono state notificate mediante raccomandata e, pertanto, in violazione delle norme sulla notificazione, anche con riferimento alla mancata compilazione della relata di notifica (motivo lett. b del ricorso). Occorre, in proposito, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di notifica della cartella di pagamento. Quest'ultima, invero, può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
“ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass., Sez. V°, sentenza n. 11708 del 27/05/2011;
Cass. ordinanza n. 25128 dell'8.11.2013).
Tale eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
Quanto sopra evidenziato esclude, altresì, la fondatezza dell'eccezione di merito riguardante la decadenza e l'intervenuta prescrizione dei crediti ovvero degli interessi e delle sanzioni (motivi lett. d e lett. f del ricorso). Invero, l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, di conseguenza, la definitività e l'inoppugnabilità di tali atti impositivi, preclude al ricorrente, in questa sede, di sollevare tali rilievi, che dovevano essere eccepiti tempestivamente in sede di impugnazione delle cartelle esattoriali.
Né può dirsi perfezionata, alla luce degli atti “interruttivi” indicati dall'Agenzia delle Entrate -
SI (cfr. documentazione, in atti) - e, in particolare, alla luce dell'l'intimazione di pagamento n. 02420199004040837000 (notificata in data 23.11.2021) e dell'intimazione di pagamento n.
02420239001401480000 (notificata in data 6.9.2023) - la c.d. prescrizione “sopravvenuta”. La mancata impugnazione di tali atti ha determinato, oltre all'interruzione del termine di prescrizione, il consolidamento del credito sotteso, non potendo più l'odierno ricorrente sollevare alcuna contestazione avverso i rispettivi atti prodromici.
Quest'ultimo, in sostanza, aveva comunque l'onere di proporre tali eccezioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica dei precedenti atti impositivi, contenenti l'indicazione delle medesime cartelle oggetto dell'odierno ricorso.
Difatti, laddove il contribuente lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, “ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacchè, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile”
(cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 15941 dell'8.6.2021: nella specie, il contribuente - che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento - aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo però lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intervenuta). Con riguardo all'inesistenza/nullità dell'atto di intimazione impugnato per violazione delle norme sulla notificazione, anche con riferimento alla mancata compilazione della relata di notifica (motivo lett. b del ricorso), è sufficiente ribadire quanto già detto con riferimento alla notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
“ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass., Sez. V°, sentenza n. 11708 del 27/05/2011; Cass. ordinanza n. 25128 dell'8.11.2013).
Anche tale eccezione, pertanto, è assolutamente infondata.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione, anche con riguardo alla mancata allegazione di copia degli atti prodromici, all'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso e dei termini e delle modalità per proporre ricorso (motivo lett. c del ricorso), il Collegio osserva come l'atto impugnato presenti tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla normativa vigente: sono indicate, invero, le violazioni in cui è incorso il contribuente, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento non pagate, di cui risultano indicati i relativi estremi di notificazione.
Deve evidenziarsi, inoltre, che l'atto impugnato non costituisce, come sopra evidenziato, il primo ed unico atto con il quale si richiede il tributo dovuto.
Occorre richiamare, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cartelle di pagamento: “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione
o di pubblicazione (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto di intimazione di pagamento, pur in assenza di allegazione delle
“prodromiche” cartelle di pagamento, riporta comunque i dati identificativi degli atti in questione, ritualmente notificati all'odierno ricorrente, che ha dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Occorre aggiungere che la tempestiva e rituale proposizione dell'impugnazione esclude anche la fondatezza dell'eccezione riguardante l'omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso e la mancata indicazione dei termini e delle modalità per proporre ricorso. Tali omissioni, peraltro, integrano, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte, una mera
“irregolarità”, non essendo prevista dal legislatore alcuna conseguenza e/o sanzione di nullità in merito. Si osserva, tra l'altro, come l'atto impugnato indichi, seppur per relazionem, i termini, le modalità e l'Autorità competente cui presentare ricorso (cfr. pag. 2 dell'atto di intimazione impugnato).
Tale rilievo, pertanto, deve essere disatteso, avendo la parte potuto effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, esercitando in toto i suoi diritti di difesa.
Rimane da esaminare il rilievo concernente la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento per eccessività ed indeterminatezza delle somme pretese e per illegittima applicazione di maggiorazioni, interessi e spese (motivo lett. e del ricorso). Tale eccezione, oltre che totalmente generica, è palesemente infondata e priva di pregio giuridico, atteso che i criteri di calcolo delle somme richieste, indicati - evidentemente - nelle cartelle esattoriali ritualmente notificate alla parte, erano conosciuti o conoscibili dal ricorrente, che ha potuto, in tal modo, effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Deve aggiungersi che nessuna specifica disposizione normativa prescrive l'indicazione negli atti impositivi delle modalità di calcolo degli interessi di mora, tanto più che le medesime modalità sono normativamente previste e, come tali, conoscibili da parte dello stesso contribuente. Si rileva, in ogni caso, come le modalità di calcolo degli interessi di mora siano specificatamente indicate alle pagg. 35
e ss. dell'atto di intimazione impugnato.
Gli interessi di mora, tra l'altro, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, secondo un tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
Tali interessi, pertanto, non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica della stessa.
Peraltro, il tasso di interesse è determinato di anno in anno da specifiche disposizioni normative ed è, quindi, conoscibile da parte dei contribuenti. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile
2011, n. 8613), il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi ben individuati.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n.
26671 del 2009, ha affermato che: “con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche nel caso di specie, in quanto il “richiamo” (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della
“dichiarazione” quanto alla “condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale”, anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per “interessi... per ritardato o omesso pagamento” sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
Anche questo motivo di doglianza, pertanto, è assolutamente infondato.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato.
In virtù del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore di ognuna delle parti convenute costituite (Agenzia delle Entrate di Brindisi, Comune di Francavilla
Fontana, Regione Puglia e Agenzia delle Entrate - SI), della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione, limitatamente all'Agenzia delle Entrate -
SI, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti convenute costituite (Agenzia delle Entrate Brindisi, Comune di Francavilla Fontana, Regione Puglia e Agenzia Entrate e
SI di Brindisi), della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione, limitatamente all'ADER Brindisi, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brindisi, lì 13 febbraio 2026
Il Presidente/estensore dott. Salvatore Carpino