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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI RO, all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6362/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Mazzeo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 novembre 2023 lamentando Parte_1
l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5815/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del
67%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 27 novembre 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio.
Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa CP_1 viene trattenuta in decisione. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n.
222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione
(v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva in Per_1 terapia farmacologica prima classe NYHA, rachialgia lombare da spondilodiscoartrosi, sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”, precisando che “… La cardiopatia ipertensiva, vista la obiettività clinica e la valutazione anatomo funzionale emersa dall'esame ecg - grafico agli atti sotto il profilo valutativo ai fini della invalidità è inquadrabile nella prima classe funzionale NYHA con il codice tabellare 6441 in misura massima (30%), attingendo come da normativa al DM 05/02/92.
Per quanto pertinente le limitazioni dei movimenti del rachide riferite in anamnesi, concorre nel suo determinismo la spondilodiscoartrosi causando una sintomatologia cronica sia soggettiva che obiettiva caratterizzata da limitazione funzionale del rachide lombare che si esplicita in dolore alla mobilizzazione attiva e passiva del rachide, dolore riferito alla digitopressione dei processi spinosi e una marcata riduzione della capacità di flessione. In merito alla quantificazione della entità ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, attingendo come da normativa al DM 05/02/92, tale condizione, vista l'obiettività clinica e la documentazione sanitaria, è inquadrabile con il codice 7010, rapportandone la percentuale al grado di limitazione funzionale rilevato (40%).
2 La sindrome ansioso - depressiva conseguente allo stato di salute generale vista
l'obiettività clinica e la terapia farmacologica assunta va valutata, ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, attingendo come da normativa al cod. 2205 (misura fissa 25%) del DM
05/02/92.
Complessivamente, quindi, le infermità in diagnosi, tutte a carattere permanente, applicato il calcolo riduzionistico, determinano una condizione di invalidità in misura del 67%.”.
Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “Lette le osservazioni, in premessa ritengo utile specificare che compito del CTU è la valutazione critica di una condizione clinica obiettivabile e strumentalmente certificata di un soggetto, finalizzata alla percentualizzazione del danno in atto in relazione a parametri tabellari di corrispondenza la cui applicazione non può afferire a criteri di discrezionalità specie prognostica che nel caso specifico corrispondono
a quanto incluso nel Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992. … faccio rilevare che il parametro valutativo, che mi ha permesso di formulare il giudizio espresso in bozza, prende in considerazione la massima percentuale tabellare possibile da attribuire alle patologie in diagnosi così come emerge dal rilievo obiettivo durante la visita medica e dall'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico e per questo motivo non risulta possibile riconoscere alla sig.ra più ampi benefici di legge...”. Parte_1
L'accertamento effettuato dal dr. CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 23.10.2025
Il Giudice del lavoro
3 RI RO
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