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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/10/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16429/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:38 sono presenti l'avv. LE ON per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
***
Successivamente, alle ore 14:53 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 16429/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LE ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Via Giovanni Pacini 5, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/10/2025
D I S P O S I T I V O
- dichiara che è portatrice di disabilità ex art. 3 comma Parte_1
1° della L. 104/1992 e rigetta per il resto il ricorso;
-compensa le spese di lite per la fase di merito del procedimento, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite della fase di CP_1
A.T.P. in favore della parte ricorrente, che liquida in € 625,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante metà e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza e dei benefici conseguenti alla condizione di disabilità ex art. 3 della L. 104/1992, avendo presentato rituale domanda amministrativa rimasta inesitata;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili per l'assegno d'invalidità e riscontrando le condizioni previste dal comma 1° dell'art. 3 della L. 104/1992;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione economica e confermando la valutazione del precedente CTU relativamente alla condizione di disabilità;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda svolta nel merito è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso analogamente al CTU di prime cure.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite per la fase di merito in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti ma, in ragione dell'instaurazione del giudizio in seguito a mancata convocazione a visita, riconoscendo alla parte ricorrente il diritto alla rifusione del 50% delle spese di lite avendo comunque già ottenuto in fase di ATP il parziale riconoscimento della domanda. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,20/10/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/10/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16429/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:38 sono presenti l'avv. LE ON per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
***
Successivamente, alle ore 14:53 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 16429/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LE ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Via Giovanni Pacini 5, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/10/2025
D I S P O S I T I V O
- dichiara che è portatrice di disabilità ex art. 3 comma Parte_1
1° della L. 104/1992 e rigetta per il resto il ricorso;
-compensa le spese di lite per la fase di merito del procedimento, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite della fase di CP_1
A.T.P. in favore della parte ricorrente, che liquida in € 625,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante metà e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le CP_1
fasi del giudizio, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza e dei benefici conseguenti alla condizione di disabilità ex art. 3 della L. 104/1992, avendo presentato rituale domanda amministrativa rimasta inesitata;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili per l'assegno d'invalidità e riscontrando le condizioni previste dal comma 1° dell'art. 3 della L. 104/1992;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione economica e confermando la valutazione del precedente CTU relativamente alla condizione di disabilità;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda svolta nel merito è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso analogamente al CTU di prime cure.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite per la fase di merito in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti ma, in ragione dell'instaurazione del giudizio in seguito a mancata convocazione a visita, riconoscendo alla parte ricorrente il diritto alla rifusione del 50% delle spese di lite avendo comunque già ottenuto in fase di ATP il parziale riconoscimento della domanda. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,20/10/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini