TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 145
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione normativa sulla determinazione del costo del lavoro e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di doglianza, riscontrando criticità nel calcolo del costo della manodopera da parte della commissione. In particolare, viene evidenziato un errore metodologico nell'applicare unicamente lo scaglione retributivo più oneroso (dicembre 2026) all'intero periodo contrattuale, senza una motivazione adeguata e senza considerare un calcolo pro rata temporis. Viene inoltre rilevato un errore nel calcolo della 'Decontribuzione Sud'. Corretti i calcoli, il costo della manodopera risulta compatibile con l'offerta economica.

  • Accolto
    Violazione normativa sulla determinazione del costo del lavoro e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di doglianza, riscontrando criticità nel calcolo del costo della manodopera da parte della commissione. In particolare, viene evidenziato un errore metodologico nell'applicare unicamente lo scaglione retributivo più oneroso (dicembre 2026) all'intero periodo contrattuale, senza una motivazione adeguata e senza considerare un calcolo pro rata temporis. Viene inoltre rilevato un errore nel calcolo della 'Decontribuzione Sud'. Corretti i calcoli, il costo della manodopera risulta compatibile con l'offerta economica.

  • Accolto
    Violazione normativa sulla determinazione del costo del lavoro e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di doglianza, riscontrando criticità nel calcolo del costo della manodopera da parte della commissione. In particolare, viene evidenziato un errore metodologico nell'applicare unicamente lo scaglione retributivo più oneroso (dicembre 2026) all'intero periodo contrattuale, senza una motivazione adeguata e senza considerare un calcolo pro rata temporis. Viene inoltre rilevato un errore nel calcolo della 'Decontribuzione Sud'. Corretti i calcoli, il costo della manodopera risulta compatibile con l'offerta economica.

  • Accolto
    Violazione normativa sulla determinazione del costo del lavoro e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di doglianza, riscontrando criticità nel calcolo del costo della manodopera da parte della commissione. In particolare, viene evidenziato un errore metodologico nell'applicare unicamente lo scaglione retributivo più oneroso (dicembre 2026) all'intero periodo contrattuale, senza una motivazione adeguata e senza considerare un calcolo pro rata temporis. Viene inoltre rilevato un errore nel calcolo della 'Decontribuzione Sud'. Corretti i calcoli, il costo della manodopera risulta compatibile con l'offerta economica.

  • Accolto
    Violazione del giudicato e carenza di titoli professionali

    Il Tribunale, pur accogliendo il ricorso per altri motivi, non entra nel merito di questo specifico motivo in quanto assorbito dalla fondatezza del primo motivo, ma implicitamente conferma l'annullamento degli atti viziati dalla nomina della commissione come da precedente giudicato.

  • Accolto
    Violazione normativa sulla determinazione del costo del lavoro e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di doglianza, riscontrando criticità nel calcolo del costo della manodopera da parte della commissione. In particolare, viene evidenziato un errore metodologico nell'applicare unicamente lo scaglione retributivo più oneroso (dicembre 2026) all'intero periodo contrattuale, senza una motivazione adeguata e senza considerare un calcolo pro rata temporis. Viene inoltre rilevato un errore nel calcolo della 'Decontribuzione Sud'. Corretti i calcoli, il costo della manodopera risulta compatibile con l'offerta economica.

  • Accolto
    Eccesso di potere per affidamento dell'istruttoria a consulente esterno privo di potere

    Il Tribunale, pur accogliendo il ricorso per altri motivi, non entra nel merito di questo specifico motivo in quanto assorbito dalla fondatezza del primo motivo, ma implicitamente conferma l'annullamento degli atti viziati dalla nomina della commissione come da precedente giudicato.

  • Accolto
    Annullamento del provvedimento di esclusione

    In conseguenza dell'accoglimento della domanda demolitoria e non avendo l'amministrazione evidenziato ulteriori ragioni di criticità sull'offerta, il Tribunale ordina alla Regione Calabria di disporre l'aggiudicazione in favore del RTI ricorrente, previa verifica dei requisiti.

  • Rigettato
    Rinuncia all'istanza cautelare e assenza di danni risarcibili

    La domanda è infondata. La rinuncia all'istanza cautelare da parte della ricorrente preclude la possibilità di ottenere una pronuncia interinale idonea a indirizzare l'amministrazione verso una corretta revisione dell'esito procedimentale. Tale circostanza, unitamente al fatto che la ricorrente era affidataria uscente del servizio, comporta l'assenza di danni concretamente risarcibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 145
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 145
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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