Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da
Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del RTI con Full RV S.r.l. in relazione alla procedura CIG 8482363136, rappresentato e difeso dagli avvocati EN Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati EN Gullo e Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sicurtransport S.p.A, Cosmopol S.p.A., PO RV S.r.l. e La TO S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
- della nota, inviata a mezzo pec in data 25.9.2025, con cui è stato comunicato, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016, che all'esito della seduta del 22.9.2025 la Commissione giudicatrice ha considerato la relativa offerta anomala, proponendone l'esclusione;
- del verbale del 22.9.2025, con cui la Commissione giudicatrice, nominata a supporto del RUP, ha concluso negativamente il subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI ricorrente, nonché dei verbali delle sedute del 27.5.2025, 24.7.2025 e 9.9.2025, durante le quali gli stessi hanno analizzato le giustificazioni prodotte dal medesimo RTI ricorrente;
- del decreto dirigenziale n. 13968 del 2.10.2025, poi rettificato con decreto dirigenziale n. 14637 del 15.10.2025, con cui la Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ha approvato gli atti della commissione, disponendo l'esclusione del RTI ricorrente;
- della nota del 17.10.2025 di riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente;
- dei decreti dirigenziali rispettivamente n. 1714 del 23.2.2021 e n. 6747 del 29.6.2021, di nomina della commissione giudicatrice;
- del provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato, e del provvedimento integrativo d'efficacia dell'aggiudicazione, sconosciuto negli estremi e nel contenuto;
- del provvedimento di nomina del consulente esterno supporto delle operazioni di verifica di congruità, sconosciuto negli estremi e nel contenuto;
- di ogni altro presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
NONCHÉ
per la declaratoria d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l'illegittima aggiudicataria e per il risarcimento in forma specifica, con accertamento del diritto all'aggiudicazione in capo al RTI ricorrente e con disposizione di subentro nell'esecuzione del servizio eventualmente in corso con altro operatore, per l'intera durata contrattuale
NONCHÉ,
in via subordinata, previa eventuale conversione del rito ex.art. 32 c.p.a., per la declaratoria di nullità degli atti impugnati, in quanto adottati in violazione/elusione del giudicato derivante dalla sentenza n. 180 del Tar di Reggio Calabria, pubblicata in data 7.3.2022, confermata, in parte qua dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza non definitiva n. 10641 del 5.12.2022, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 4690/2022;
NONCHE’
per il risarcimento dei danni da ridotta remuneratività dell’offerta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto notificato il 27.10.2025 e depositato il 10.11.2025, l’Istituto di Vigilanza Europol s.r.l., in proprio e n.q. di mandataria del R.T.I. con la società Full RV s.r.l. ha esposto:
-) il RTI ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Regione Calabria con bando spedito alla G.U.U.E. il 15.12.2020 per l’affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria, con durata triennale e valore complessivo pari ad € 2.332.298,17;
-) classificatasi al terzo posto, essa aveva impugnato gli atti di gara dinanzi a questo Tribunale (ricorso R.G. n. 603/2021) contestando sia l’aggiudicazione in favore della controinteressata La TO s.r.l. per violazione dei minimi retributivi ed incongruità degli oneri della sicurezza, sia l’ammissione dell’allora seconda graduata PO RV s.r.l. per carenza dei requisiti generali e per erroneità di punteggio, oltre che per l’anomalia dell’offerta, quantunque non verificata e, in via subordinata, contestava gli atti di nomina della Commissione giudicatrice;
-) con sentenza n. 180 del 7.3.2022 questo T.A.R. accoglieva il ricorso per l’ultimo dei motivi proposti, attinenti la nomina della commissione, rigettava la censura di difetto di istruttoria sul possesso dei requisiti generali per la seconda graduata PO RV ed assorbiva le altre censure;
-) appellata la predetta sentenza sia dalla Regione Calabria che dalla stessa ricorrente (quest’ultima quanto alla graduazione dei motivi seguita in sentenza e riproponendo i motivi assorbiti), con sentenza non definitiva n. 10641 del 5.12.2022 il Consiglio di Stato rigettava l’appello principale così confermando l’annullamento per vizi nella composizione della Commissione e, quanto al gravame incidentale, accoglieva la censura attinente l’ordine di analisi dei motivi, disponendo altresì una verificazione sull’anomalia dei costi del lavoro allegati dall’aggiudicataria La TO;
-) depositata la relazione di verificazione, che si esprimeva nel senso della non congruità dell’offerta, con sentenza n. 634 del 19.1.2024 il Consiglio di Stato annullava l’aggiudicazione in favore della prima graduata La TO e rigettava i motivi attinenti alla posizione della PO RV, essendo in contestazione poteri non ancora esercitati in difetto di verifica dell’anomalia dell’offerta;
-) in ottemperanza alla sentenza definitiva, la S.U.A. richiedeva alla PO RV le giustificazioni sulle voci di costo dell’offerta, anche mediante analisi dettagliate dei loro costi, in particolare quanto al costo del personale e, all’esito della verifica, la Commissione di gara riteneva l’offerta congrua e proponeva l’aggiudicazione in favore della controinteressata PO RV, poi disposta con decreto dirigenziale n.14674 del 16.10.2024, comunicato il successivo 17.10.2024;
-) il provvedimento da ultimo richiamato veniva a sua volta impugnato dall’odierna ricorrente Europol dinanzi a questo T.A.R. (R.G. 668/2024) la quale ha contestato alla S.U.A., e prima ancora alla PO RV, di aver considerato le tabelle ministeriali vigenti all’epoca della gara (approvate con D.M. 21.3.2016) e non invece il maggior costo del lavoro determinato dai rinnovi contrattuali del 30.5.2023 e del 16.2.2024, recepito dalle nuove tabelle ministeriali approvate con decreto dell’8.8.2024;
-) con sentenza n. 243 del 7.3.2025, pubblicata in data 7.4.2025, questo T.A.R. accoglieva anche quest’ultimo ricorso annullando anche la nuova aggiudicazione;
-) preso atto della predetta sentenza, ritenendo la PO RV carente dei requisiti soggettivi, la S.U.A. la escludeva dalla gara, con provvedimento impugnato dalla stessa PO RV con ulteriore ricorso (R.G.N. 255/2025), definito da questo T.A.R. con sentenza di rigetto n. 441/2025, appellata al Consiglio di Stato (R.G.N. 5670/2025), giudizio [al tempo della proposizione del ricorso] non ancora definito;
-) nelle more, avviate le verifiche di congruità a seguito della predetta sentenza n. 243/2025, in data 28.3.3025 la S.U.A. trasmetteva alla ricorrente una prima richiesta di giustificazioni ad oggetto la trasmissione di un prospetto di calcolo sul costo del personale (suddiviso per livelli, numero di ore e specifica di quelle diurne e notturne, numero di ore supplementari e/o di straordinario) riscontrata dalla ricorrente il 13.6.2025, seguita da altre n. 2 richieste di chiarimenti (rispettivamente del 20.6.2025 -avente ad oggetto il costo del personale e gli scatti di anzianità, riscontrata dalla ricorrente il 27.6.2025- e del 9.9.2025 – avente ad oggetto il calcolo delle spese generali e di quelle per migliorie alla luce dell’aumento della voce per costi del personale, riscontrata dalla ricorrente il 16.9.2025) all’esito delle quali la Commissione e il R.U.P., affidandosi a consulenza esterna, hanno ricalcolato il costo del lavoro evidenziando un maggior importo di € 68.060,10 ritenuto non coperto dai giustificativi;
-) in data 9.9.2025 la S.U.A. richiedeva ulteriori chiarimenti circa i margini di utile idonei a compensare il maggior costo del lavoro così rideterminato, cui la ricorrente ha riscontrato il 16.9.2025;
-) non di meno, in data 22.9.2025 il subprocedimento di verifica si è concluso nel senso che le singole voci di costo supererebbero il prezzo complessivo offerto in gara;
-) da ultimo, con decreto dirigenziale n. 13968 del 2.10.2025, rettificato con decreto n. 14637 del 15.10.2025, adottati dopo la comunicazione dell’esclusione, la S.U.A. ha approvato la proposta del R.U.P. e della Commissione disponendo l’esclusione del RTI ricorrente dalla gara e lo scorrimento della stessa in favore del RTI Sicurtransport con mandante Cosmopol.
1.1- Così inquadrata la vicenda, la ricorrente impugna il suindicato provvedimento di esclusione per i seguenti motivi:
A) In via principale: A.1. - Violazione degli artt. 95 e 97, in combinato disposto con gli artt. 23 e 30 del D.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell’art. 1, comma 161, l. 30 dicembre 2020, n. 178, e dell’art. 110, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023; violazione del D.M. n. 50/2024 (determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza); eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, manifesta contraddittorietà e irragionevolezza del giudizio di congruità. Violazione del principio della par condicio competitorum e del buon andamento. Violazione degli artt. 36 e 97 della Costituzione.
Parte ricorrente contesta alla S.U.A. di aver acriticamente recepito gli esiti della consulenza esterna, a sua volta ritenuta inficiata dai seguenti errori:
(i) in primo luogo, quanto alla base temporale di calcolo del costo della manodopera, a fini di calcolare il maggior costo del lavoro derivante dagli aumenti contrattuali sarebbe stato preso a riferimento il dato riferito a dicembre 2026, implicitamente presupponendo -senza fornire alcuna motivazione al riguardo e comunque senza alcun fondamento ragionevole, stante l’arco temporale in cui si svolgeva la verifica di anomalia- che l’affidamento decorresse da tale data e dunque a distanza di oltre un anno da dette verifiche;
(ii) il secondo luogo, la S.U.A. avrebbe erroneamente sommato, anziché sottratto, le agevolazioni di cui alla cd. decontribuzione SUD dal costo del lavoro del personale di livello III.
Soggiunge il ricorrente che, emendato il calcolo dagli errori sopra riportati ed operando sulla base delle retribuzioni applicabili nei rispettivi periodi temporali, le proiezioni corrisponderebbero ai conteggi elaborati dal RTI Europol nei propri giustificativi, riscontrandosi un costo totale di € 1.989.398,72 ove si consideri l’avvio del servizio a giugno 2025 e un costo totale di € 2.013.647,54 ove il servizio decorra da dicembre 2025, da cui l’assenza di un’offerta in perdita.
B) In via subordinata, previa eventuale conversione del rito ex art. 32 c.p.a.: nullità del provvedimento di esclusione per elusione e/o violazione del giudicato derivante dalla sentenza dell’intestato TAR n. 180/2022, confermata in parte qua in appello (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10641/2022). Violazione dell’art. 21 septies L. n. 241/1990. Violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 216 d.lgs. n. 50/2016 e dei regolamenti interni adottati con D.G.R. n. 28 del 17.2.2017 e n. 222 del 31 maggio 2021; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento; sviamento dalla causa tipica; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.); violazione dell’art. 97 Cost.
In via subordinata parte ricorrente insta per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 180/2022, passata in giudicato con riferimento all’annullamento dei decreti, rispettivamente del 23.2.2021 e del 29.6.2021, di nomina della commissione giudicatrice e successiva sostituzione del Presidente, onde ottenere la riedizione della procedura di gara dall’atto dichiarato illegittimo.
Osserva sul punto la ricorrente che l’effetto conformativo derivante dal combinato dei §§ 6.1 e 6.2 della sentenza del T.A.R. n. 180/2022 e del § 7 della sentenza del Consiglio di Stato n. 10642/2022 imporrebbe che, in riedizione del potere la S.U.A. avrebbe dovuto nominare una nuova Commissione di gara e ripetere ex novo le valutazioni delle offerte ragion per cui, non essendo ciò avvenuto, l’impugnata aggiudicazione risentirebbe comunque della violazione o comunque elusione del giudicato con nullità ai sensi dell’art. 114, lett. b) c.p.a.
Ancora, viene dedotta l’assenza di sufficienti titoli professionali tanto con riferimento al Presidente della commissione quanto in merito ai singoli commissari, non avendo questi titoli né avendo incarichi in materia di vigilanza armata.
Infine, la ricorrente contesta alla S.U.A. di aver demandato di fatto l’attività istruttoria ad un consulente esterno privo di potere, al quale acriticamente si sarebbe appoggiata l’amministrazione.
1.2- Parte ricorrente chiede, a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione, che venga disposta l’aggiudicazione in suo favore, previa declaratoria d’inefficacia del contratto ove sia stato eventualmente stipulato con altri soggetti.
1.3- Parte ricorrente chiede anche il risarcimento danni per il ritardo nella conclusione del procedimento, dovuto alla riduzione dell’utile derivato nel tempo dal duplice rinnovo del CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari (30.5.2023 e 16.2.2024) e dall’incremento dei minimi retributivi con decorrenza dall’1.6.2023 e 31.12.2026.
In particolare, la ricorrente rappresenta che il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta sfociato nella contestata esclusione è stato avviato dopo quasi cinque anni dalla formulazione dell’offerta, ossia ben oltre il termine semestrale per l’aggiudicazione di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 76/2020, e, di converso, la durata eccezionale della gara è dipesa da reiterati errori commessi dalla S.U.A. in fase di selezione e nelle successive verifiche, nelle more delle quali il costo del lavoro ha subito un eccezionale incremento non prevedibile al momento della formulazione dell’offerta, con conseguente riduzione del margine operativo considerato al momento della formulazione dell’offerta.
Il risarcimento dei danni viene chiesto sia per il caso di rigetto del ricorso -in termini di lucro cessante (utile e perdita di chance) e di danno curriculare che si riserva di dimostrare in corso di causa- sia per il caso di accoglimento del ricorso -in termini di consistente riduzione di remuneratività dell’offerta da calcolarsi a far data dall’effettivo avvio del servizio.
2- In data 11.11.2025 si è costituita, per resistere al ricorso, la Regione Calabria, che il 14.11.2025 ha depositato memoria.
3- In data 17.12.2025 la ricorrente ha depositato memoria.
4- Alla camera di consiglio del 19.11.2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5- In vista della trattazione del merito, il 4.2.2026 la ricorrente ha depositato consulenza tecnica di parte, seguita il 9.2.2025 dal deposito di memoria.
6- Il 14.2.2026 la Regione Calabria ha depositato memoria di replica.
7- All’udienza pubblica del 25.2.2026 dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Viene anzitutto scrutinata la domanda di annullamento, che è fondata.
9- Assume valenza dirimente il primo motivo di doglianze ( sub A ), che è fondato.
9.1- Si premette in argomento che:
-) ” Il controllo della sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria ha lo scopo di stabilire se l'offerta è attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cui la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell'offerta agli esclusivi fini dell'aggiudicazione, e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara; ma è rivolta anche (se non soprattutto) all'esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale; la valutazione dell'amministrazione appaltante non può prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell'esecuzione, nell'entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17.10,2025, n. 8080);
-) “ Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 30.7.2025, n. 6748).
9.2- Nella fattispecie, ad avviso del Collegio i suddetti limiti di legittimità risultano superati, essendo cioè riscontrabili criticità tali da inficiare l’esito di inattendibilità dell’offerta, per come si evince dalle considerazioni che seguono.
9.3- Occorre in primo luogo ricostruire la vicenda procedimentale.
9.3.1- Nell’impugnato decreto dirigenziale n. 13968 del 2.10.2025, rettificato dal decreto n. 14637 del 15.10.2025, la Regione Calabria – S.U.A. ha motivato l’esclusione della ricorrente sulla base dell’esito dell’attività di verifica conclusasi con verbale del 22.9.2025 ( i.e. il verbale n. 11) previo esame della documentazione della ricorrente a conclusione del quale il R.U.P. e la Commissione si sono determinati, come indicato in verbale, nel senso di dichiarare anomala l’offerta dell’odierna ricorrente in quanto le singole voci di costo supererebbero il prezzo complessivo offerto in gara.
9.3.2- Dalla disamina del predetto verbale n. 11 del 22.9.2025 emerge che, a conclusione dell’esame istruttorio, la Commissione di gara e il R.U.P. evidenziavano che la maggiorazione del costo del personale, per come ricalcolato pari ad € 68.060,10 (come da allegato al verbale n. 9 del 24.7.2025), nonché le ulteriori somme costituenti l’offerta -tenuto conto di quanto dichiarato dall’operatore economico odierno ricorrente con nota del 16.9.2025- superavano il prezzo offerto in sede di gara di € 18.060,10 con conseguente offerta in perdita e dunque anomala.
9.3.3- Ancora, dalla lettura del verbale n. 9 del 24.7.2025 e dei fogli di calcoli allegati emerge poi che la Commissione -con il supporto di consulente esterno le cui considerazioni sono state comunque recepite dalla prima e dunque fatte proprie- dopo aver riportato i dati forniti dalla ricorrente nelle giustificazioni ha ricostruito il costo della manodopera applicando le tabelle ministeriali di cui al decreto n. 50 dell’8.8.2024 (tematica, quest’ultima, cristallizzata all’esito del pregresso contenzioso), determinandolo complessivamente in funzione di ciascuna delle decorrenze retributive prevista dalle predette tabelle (ossia: giugno 2024, giugno 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026) e distinguendo l’ipotesi in cui non si dovesse tener conto delle specificità segnalate dalla ricorrente (enucleata nella c.d. Tabella A, pag. 9 del verbale) e la diversa ipotesi in cui si dovesse tener conto delle suddette specificità (enucleata nella c.d. Tabella B, pag. 10 del verbale).
A seguire, la Commissione ha osservato che, nell’ipotesi di cui alla c.d. Tabella A “ il costo riportato nell’offerta (…) risulta in un primo caso non presentare discordanze rispetto a quanto richiesto solo per le decorrenze retributive 06/2024 e 6/2025, mentre a partire dalla decorrenza successiva al 12/2025 si registra una divergenza tra il costo del personale dichiarato e quello calcolato pari ad € 34.025,46 ”, mentre nell’ipotesi della c.d. Tabella B “ quanto dichiarato dalla società risulta corretto fino alla decorrenza del 04/2026, mentre si registra una divergenza a far data dalla decorrenza 12/2026 tra quanto dichiarato e quanto ricalcolato per un valore complessivo pari ad € 68.060,10 ”.
La Commissione ha, quindi, proseguito nel senso che “ in entrambi i casi pertanto si registra un valore più alto del costo del personale pari rispettivamente a 156.669,02 senza tener conto delle eccezioni applicabili al caso di specie e di € 68.060,10 applicando le specificità dichiarate dalla società ” e che “ con riferimento a queste ultime acquisita documentazione specifica in ordine al fatto che il TFR è ricompreso nella previdenza complementare e il personale che opererà sul servizio è effettivamente personale neo assunto, si ritiene possa essere applicata la tabella che tiene conto delle specificità previste ”.
Non di meno, la Commissione ha concluso nel senso “ non avendo i dettagli dell’offerta economica occorrerà verificare se il valore eccedente del costo della manodopera per come ricalcolato pari ad € 68.060,10, possa essere ricompreso nell’ambito dell’utile dichiarato ovvero di altre specifiche voci (…) idonee ad assorbire detto costo aggiuntivo ” (detta verifica, si precisa, è quella svolta il 22.9.2025 e richiamata nel verbale n. 11 con l’esito nel senso di un’offerta in perdita di € 18,060,10).
9.3.4- Dalla disamina del predetto foglio di calcolo (allegato 11 al verbale n. 9) -che non risulta depositato dalle parti, non essendo incluso né tra gli allegati al verbale n. 9 depositati dal ricorrente il 10.11.2025 né tra la documentazione depositata dalla Regione resistente ma il cui contenuto, per quanto di interesse nell’odierna controversia, è comunque riportato nella perizia di parte depositata il 4.2.2026 (doc. 35, pagg. 70-72) rispetto alla quale la Regione non ha sollevato contestazioni di sorta– emerge che detta quantificazione, oltre ad essere affetta dall’evidente errore di calcolo dell’incidenza della “Decontribuzione Sud” per il personale di livello III -portata in aumento e non in diminuzione, come sarebbe stato invece corretto- determina il costo della manodopera applicando al monte ore considerato la sola decorrenza retributiva riferita a dicembre 2026, analogamente, si precisa, alla metodologia applicata negli altri fogli di calcolo, nei quali viene applicato, al medesimo monte ore, la retribuzione corrispondente a ciascuna delle diverse decorrenze retributive previste dalle precitate tabelle ministeriali.
9.4- In sostanza, per concludere in termini di offerta in perdita per € 18.060,10, la Commissione ha ricalcolato il costo di manodopera in € 2.057.341,14 (nei termini specificamente indicato nella tabella a pag. 1 del verbale n. 11) e, così facendo:
-) per un verso, ha ritenuto applicabili (come chiarito nel verbale n. 9) le più favorevoli specificità valorizzate dalla ricorrente a suo vantaggio;
-) per altro verso, ha considerato, quale costo effettivo della manodopera, quello corrispondente alla decorrenza retributiva di dicembre 2026, come appunto dalla predetta Tabella B, a pag. 10 del verbale n. 9, che indica appunto l’importo di € 2.057.341,14 e richiama sul punto, il foglio di calcolo denominato All. 11, allegato al verbale.
9.5- L’attività svolta dalla Commissione e dal R.U.P., nei termini da ultimo esposti, presta il fianco a obiezioni critiche.
9.6- In primo luogo, con riferimento ad un servizio di durata per il quale le retribuzioni della manodopera sono destinate ad aumentare nel corso dell’appalto in forza di predefiniti aumenti retributivi scadenzati temporalmente la Commissione avrebbe dovuto innanzitutto individuare la data ragionevole (aspetto su cui si ritornerà a breve) di avvio del servizio e quindi determinare il costo della manodopera pro rata temporis , ossia applicando i singoli scaglioni ai corrispondenti mesi.
9.7- Quello ora descritto non risulta però essere stato il modus procedendi seguito dall’amministrazione, che:
-) dal punto di vista metodologico, erroneamente non ha considerato il costo della manodopera in ragione delle singole decorrenze retributive applicabili ai corrispondenti mesi di svolgimento del servizio;
-) in secondo luogo, ha stimato il costo della manodopera applicando unicamente lo scaglione corrispondente alla decorrenza retributiva dicembre 2026, così sostanzialmente ipotizzando -a prescindere dall’errore di calcolo sulla “Decontribuzione Sud”- che l’affidamento del servizio dovesse decorrere non prima di tale momento; detto in altri termini, la Commissione ha applicato all’intero periodo triennale del servizio la retribuzione corrispondente al (più oneroso) scaglione decorrente da dicembre 2026.
9.8- Un siffatto iato temporale (oltre un anno e due mesi, considerando la data di conclusione del procedimento di verifica e la data di ipotizzato avvio del servizio) risulta non solo privo di motivazione, non evincibile dagli atti, ma a monte irragionevole, anche solo a considerare la ben più contenuta tempistica imposta per la stipula del contratto e dunque l’affidamento del servizio (v. art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016).
9.9- Sul punto a ben poco risultano utili le difese svolte dalla Regione Calabria (pag. 9 della memoria del 17.11.2025, ripresa a pag. 6 della memoria di replica) a mente delle quali il dies a quo , nella determinazione del costo del personale, è stato fissato nel mese di ottobre 2025 perché l’Amministrazione ha ipotizzato che il servizio sarebbe partito da tale mese, stanti i tempi tecnici tra la chiusura delle attività di sub verifica della congruità dell’offerta e l’avvio del servizio.
Difatti, a prescindere dall’assenza di un minimo riscontro documentale in ordine a tale assunto, anche in tal caso il calcolo della manodopera svolto dall’Amministrazione risulterebbe erroneo in quanto, come si vedrà appresso, sovrastimato.
9.10- Come adeguatamente evincibile dalle allegazioni di parte ricorrente -in particolare dalle tabelle del ricorso introduttivo (v. §§ 18 e 19) e dalle tabelle allegate alla consulenza di parte depositata il 4.2.2026, i cui risultati e le cui modalità di calcolo oltre ad essere intrinsecamente corrette non sono contestate ex adverso- nell’ipotesi, condivisa dalla Commissione, di valorizzazione delle più vantaggiose condizioni evidenziate dalla ricorrente (ossia della c.d. Tabella B del verbale n. 9), anche ad ipotizzare l’avvio del servizio nel mese di dicembre 2025, in base ai parametri tabellari dei fogli di calcolo (allegati nn. 9, 10 e 11) al predetto verbale e previa correzione dell’errore di calcolo della “Decontribuzione Sud” dalle voci del costo medio orario diurno e notturno:
i) il costo della manodopera totale (36 mesi) e mensile risulterebbe così determinato:
-) decorrenza giugno 2025 (all. 8): costo totale (36 mesi) € 1.868.957,44 (costo mensile € 51.915,48);
-) decorrenza dicembre 2025 (all. 9): costo totale (36 mesi) € 1.914.851,03 (costo mensile € 53.190,30);
-) decorrenza aprile 2026 (all. 10) costo totale (36 mesi) € 1.973.341,49 (costo mensile € 54.815,04);
-) decorrenza dicembre 2026 (all. 11): costo totale (36 mesi) € 2.043.548,98 (costo mensile € 56.765,25);
ii) ponderando i suddetti costi totali per i mesi di applicazione in funzione delle corrispondenti decorrenze retributive si avrebbero i seguenti costi parziali:
-) periodo dicembre 2025–marzo 2026 (4 mesi) € 212.761,23;
-) periodo aprile 2026–novembre 2026 (8 mesi) € 438.520,33;
-) periodo dal dicembre 2026 (restanti 24 mesi) € 1.362.365,99;
iii) sommando i risultati parziali si ottiene il costo totale di manodopera di € 2.013.647,55.
Detto risultato è ben compatibile con l’offerta economica di € 2.087,205,41, tenuto conto che, considerando gli altri costi non contestati ed indicati nella tabella di cui al verbale n. 11 (€ 1.006,52, € 16.650, € 13.067.28, € 5.200.57 ed € 12.000,00, per un totale di € 47.924,37), per non essere in perdita i costi della manodopera non devono superare l’importo di € 2.039.281,04, come si riscontra nell’ipotesi sopra considerata.
Peraltro, ove la decorrenza fosse intervenuta ad ottobre 2025 il costo della manodopera sarebbe stato all’evidenza ancora minore, dovendosi applicare le ai primi due mesi lo scaglione ancor più vantaggioso di giugno 2025 rispetto a dicembre 2026.
9.11- Le conclusioni ora esposte non risultano peraltro scalfite dalle deduzioni difensive della Regione resistente.
In primo luogo -premesso che, salva la questione della “Decontribuzione Sud”, non risulta in contestazione la composizione dei dati contenuti nei fogli di calcolo prodotti dalle parti- la ricostruzione dei costi di manodopera contenuta nelle tabelle allegate alle memorie difensive dell’Ente (v. pag. 10 della memoria depositata il 14.11.2025, ripresa dalle tabelle a pag. 5-6 della memoria di replica del 14.2.2026) nelle quali il costo di manodopera aggregato viene quantificato applicando i diversi scaglioni retributivi delle tabelle ministeriali pro rata temporis (per giungere, si precisa, a risultati diversi rispetto a quanto computato in sede amministrativa) non trova riscontro alcuno nell’attività istruttoria svolta in sede di verifica di anomalia (in particolare nei fogli di calcolo allegati al verbale n. 9 e nel relativo verbale).
Peraltro, come eccepito ex adverso nella consulenza tecnica (v. § 3 dell’allegato 35, pagg. 10-13) con affermazione a sua volta non confutata ex adverso oltre che pienamente attendibile, il suddetto risultato effettivamente in perdita risulta falsato in quanto basato sulla ricostruzione dei costi di manodopera di cui alla c.d. Tabella B del verbale n. 9, la quale -come precedentemente osservato- si riferisce all’ipotesi di mancato riconoscimento delle condizioni favorevoli all’impresa indicate in giustificazioni, che invece la Commissione di gara ha motivatamente ritenuto applicabili, ragion per cui la deduzione difensiva della Regione si porrebbe in inammissibile contrasto con le stesse conclusioni rese dall’Ente in sede procedimentale.
Né, si soggiunge per completezza in quanto oggetto di specifico rilievo della ricorrente in sede di discussione, possono rilevare le ulteriori criticità evidenziate dalla Regione resistente nella memoria di replica del 14.2.2026 (v. pag. 9), atteso che esse sono ultronee rispetto al perimetro motivazionale reso in sede amministrativa.
10- In conclusione, la fondatezza del primo motivo di doglianze –assorbito il secondo motivo in quanto espressamente graduato dalla ricorrente in subordine al primo– comporta l'accoglimento della domanda demolitoria e, conseguentemente, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.
Quale conseguenza di quanto ora statuito -non avendo l’amministrazione evidenziato in sede di verifica ulteriori ragioni di criticità circa l’offerta della ricorrente e tenuto anche conto che, nelle more, con sentenza n. 9229 del 25.11.2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalla PO RV avverso la sentenza di questo Tribunale n. 441/2025, con conseguente consolidazione dell’esclusione dell’appellante– sussiste l’obbligo per la Regione Calabria, di disporre l’aggiudicazione in favore del R.T.I. con mandataria l’odierna ricorrente per come previsto dall’art. 32 comma 8 d.lgs. n. 50 del 2016, previa verifica, ove non già effettuata, sul possesso dei requisiti in capo alla stessa, ampiamente satisfattiva della pretesa azionata da quest’ultima sul piano della tutela in forma specifica della lesione lamentata.
11- Residua l’ulteriore domanda con la quale la ricorrente chiede il risarcimento dei danni cagionati dalla riduzione di remuneratività dell’offerta, da calcolarsi a far data dall’effettivo avvio del servizio, nel senso che, ove il servizio dovesse avere avvio dal mese di dicembre 2025, il risarcimento dovuto sarebbe pari al minor margine di utile (tra € 25.634,00 e gli ulteriori conteggi esposti in ricorso), incrementato dei margini di sicurezza originariamente stimati.
11.1- La domanda è infondata.
11.2- Il Collegio osserva sul punto che “ L'omessa attivazione degli «strumenti di tutela», tra i quali non può non ricomprendersi il rimedio cautelare, costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.3.2021, n. 2174).
11.3- Nella fattispecie controversa, come già osservato, alla camera di consiglio del 19.11.2025 – anteriore peraltro alla data di avvio del servizio individuata dalla ricorrente a parametro della pretesa risarcitoria- fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta in seno al ricorso, la ricorrente ha rinunciato alla predetta istanza, così sostanzialmente precludendosi ab imis, per propria scelta processuale, la possibilità stessa di una pronuncia interinale in ipotesi idonea, nel paralizzare l’operato dell’amministrazione, ad indirizzare la stessa immediatamente verso una corretta revisione dell’esito procedimentale.
11.4- Tale circostanza è concretamente valutabile ai sensi dell’art. 1127 c.c. e dell’art. 30 comma 3 c.p.a. e -letta unitamente all’ulteriore circostanza di essere la ricorrente affidataria uscente del medesimo servizio, che in atto espleta, nelle more della definizione della gara oggetto dell’odierno giudizio contenzioso- comporta l’assenza di danni concretamente risarcibili alla ricorrente.
12- Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Regione Calabria per essere liquidate come da dispositivo. Vanno dichiarate non ripetibili nei riguardi delle parti controinteressate, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 13968 del 2.10.2025, rettificato con decreto dirigenziale n. 14637 del 15.10.2025, oggetto di impugnazione;
2) condanna la Regione Calabria all’aggiudicazione del servizio oggetto di controversia in favore della parte ricorrente, per come indicato in parte motiva (§ 10).
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni (§ 11);
3) condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., alle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge. Spese non ripetibili nei confronti delle controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CE, Presidente
EN LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN LI | NA CE |
IL SEGRETARIO