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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2534/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, promossa da:
C.F. e P.IVA , con sede in Tuscania (VT), Via Ivrea n. 27, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gasbarri e con CP_1 questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via del Pavone n. 101, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
(già , P.IVA Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Monte Argentario, Porto Santo Stefano, via del Campone n. 48, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spada e con questi elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Angelico n. 35, studio del difensore;
Convenuto
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 24.10.2023 con Parte_1 il quale la le ha intimato il pagamento di € 56.089,04, in forza della sentenza n. Controparte_2
844/2023, pronunciata il 30.09.2023 dal Tribunale di Grosseto.
Con l'unico motivo di opposizione ha lamentato il vizio del precetto nella parte in cui prevede il pagamento degli interessi legali per ogni giorno di penale dal 01.10.2011 al 01.10.2012, con ciò violando il titolo giudiziale, che attribuisce gli interessi legali solo a far data dal 01.10.2012.
Per tale ragione ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e non dovuta l'intera somma intimata, disponendone la restituzione.
2. La con la comparsa di risposta ha contestato l'opposizione, eccependo in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità per carenza di interesse, avendo la spontaneamente Pt_1 adempiuto con bonifico del 07.11.2023.
Nel merito ha affermato l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che, sebbene nella motivazione della sentenza n. 844/2023 sia indicata la data del 01.10.2011 quale momento iniziale dell'inadempimento, cionondimeno il calcolo degli interessi era stato effettuato solo dal 01.10.2012, rispettando la disposizione contenuta nel dispositivo.
Alla luce delle compendiate ragioni ha chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte, nonché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Nello svolgimento al processo, la causa, non necessitando di istruttoria, è stata rinviata per la rimessione in decisione al 02.07.2025.
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione a precetto proposta da non merita accoglimento e deve essere Parte_1 rigettata.
Preliminarmente si osserva che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, basata sull'argomento secondo cui, avendo l'attrice pagato spontaneamente l'intero importo precettato con bonifico del 07.11.2023, essa non avrebbe ulteriore interesse a coltivare l'opposizione esecutiva.
Invero, giova ricordare che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto
2 in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
Solo in mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini processuali, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
In buona sostanza, l'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice
(C. 6918/2013; C. 13906/2002).
Orbene, nel caso scrutinato, la società attrice ha pagato l'importo precettato al fine di evitare gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'inizio dell'esecuzione, ma ha coltivato l'opposizione a precetto per contestare il diritto della convenuta a procedere in via esecutiva sulla base del titolo giudiziale.
Infatti, anche dopo il pagamento, sussiste un evidente interesse concreto ed attuale della Pt_1 ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere in via esecutiva. Il
[...] provvedimento richiesto al giudice sarebbe, infatti, idoneo a rimuovere la lesione lamentata, consentendo la ripetizione della somma indebitamente pagata.
Quindi l'opposizione deve ritenersi ammissibile, sussistendo l'interesse attuale e concreto ad ottenere il provvedimento giudiziale richiesto.
Cionondimeno l'opposizione si palesa infondata nel merito.
In proposito si osserva, anzitutto, che, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, coltivando i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (da ultimo Cass. Ord.
24927/2024).
Ebbene, nel caso in esame, il motivo di opposizione non investe direttamente la sorta capitale, ma solo la data di decorrenza degli interessi, giacché l'attrice si lamenta del fatto che a pagina due del precetto notificato sia indicato il seguente criterio di computo degli interessi: “interessi legali per ogni giorno di penale dal 1.10.2011 al 1.10.2012 da quantificare in sede esecutiva”
Al riguardo deve precisarsi che la sentenza del Tribunale di Grosseto pacificamente individua la data di decorrenza degli interessi al 01.10.2012.
3 Non coglie nel segno il ragionamento sofistico della convenuta secondo cui, essendo indicato a pagina nove della motivazione della sentenza il 01.10.2011 come data di inizio dell'inadempimento contrattuale, proprio da tale momento dovrebbero decorrere gli interessi. Infatti, proseguendo nella lettura del medesimo punto di motivazione, indebitamente troncato dalla convenuta, si rileva che il giudice ha accertato che per la durata di un anno, ovvero dal 01.10.2011 al 01.10.2012, è stata indebitamente omessa l'esecuzione del contratto (con conseguente obbligo di corrispondere la penale per il ritardo), ma ha poi espressamente stabilito che il 01.10.2012 costituisce il dies a quo di decorrenza degli “interessi da calcolarsi a decorrere dal 1°.10.2012 e su ogni frazione di credito giornalmente maturata fino al soddisfo;
è da escludersi, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.”
Pertanto, è pacifico che, in base al tenore del titolo giudiziale, gli interessi legali siano dovuti solo dal 01.10.2012 e su ogni frazione di credito giornalmente maturata fino al soddisfo.
Questi essendo i termini del titolo esecutivo, si deve rilevare che, nonostante l'errore riportato a pagina due del precetto, nell'elenco dettagliato di calcolo degli interessi, la ha Controparte_2 correttamente individuato il dies a quo nel 01.10.2012.
Pertanto, non essendo inficiato il calcolo degli interessi, che, pur partendo da premesse errate, è stato sviluppato in termini conformi alle disposizioni del titolo esecutivo, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, con liquidazione dell'importo in prossimità dei parametri medi.
Non ricorrono e non sono stati dimostrati i presupposti della lite temeraria come previsti dall'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da contro Parte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.500,00, oltre
4 conseguenze di legge, da distrarsi in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo, il 02.07.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2534/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, promossa da:
C.F. e P.IVA , con sede in Tuscania (VT), Via Ivrea n. 27, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gasbarri e con CP_1 questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via del Pavone n. 101, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
(già , P.IVA Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Monte Argentario, Porto Santo Stefano, via del Campone n. 48, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spada e con questi elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Angelico n. 35, studio del difensore;
Convenuto
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 24.10.2023 con Parte_1 il quale la le ha intimato il pagamento di € 56.089,04, in forza della sentenza n. Controparte_2
844/2023, pronunciata il 30.09.2023 dal Tribunale di Grosseto.
Con l'unico motivo di opposizione ha lamentato il vizio del precetto nella parte in cui prevede il pagamento degli interessi legali per ogni giorno di penale dal 01.10.2011 al 01.10.2012, con ciò violando il titolo giudiziale, che attribuisce gli interessi legali solo a far data dal 01.10.2012.
Per tale ragione ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e non dovuta l'intera somma intimata, disponendone la restituzione.
2. La con la comparsa di risposta ha contestato l'opposizione, eccependo in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità per carenza di interesse, avendo la spontaneamente Pt_1 adempiuto con bonifico del 07.11.2023.
Nel merito ha affermato l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che, sebbene nella motivazione della sentenza n. 844/2023 sia indicata la data del 01.10.2011 quale momento iniziale dell'inadempimento, cionondimeno il calcolo degli interessi era stato effettuato solo dal 01.10.2012, rispettando la disposizione contenuta nel dispositivo.
Alla luce delle compendiate ragioni ha chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte, nonché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Nello svolgimento al processo, la causa, non necessitando di istruttoria, è stata rinviata per la rimessione in decisione al 02.07.2025.
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione a precetto proposta da non merita accoglimento e deve essere Parte_1 rigettata.
Preliminarmente si osserva che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, basata sull'argomento secondo cui, avendo l'attrice pagato spontaneamente l'intero importo precettato con bonifico del 07.11.2023, essa non avrebbe ulteriore interesse a coltivare l'opposizione esecutiva.
Invero, giova ricordare che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto
2 in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
Solo in mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini processuali, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
In buona sostanza, l'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice
(C. 6918/2013; C. 13906/2002).
Orbene, nel caso scrutinato, la società attrice ha pagato l'importo precettato al fine di evitare gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'inizio dell'esecuzione, ma ha coltivato l'opposizione a precetto per contestare il diritto della convenuta a procedere in via esecutiva sulla base del titolo giudiziale.
Infatti, anche dopo il pagamento, sussiste un evidente interesse concreto ed attuale della Pt_1 ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere in via esecutiva. Il
[...] provvedimento richiesto al giudice sarebbe, infatti, idoneo a rimuovere la lesione lamentata, consentendo la ripetizione della somma indebitamente pagata.
Quindi l'opposizione deve ritenersi ammissibile, sussistendo l'interesse attuale e concreto ad ottenere il provvedimento giudiziale richiesto.
Cionondimeno l'opposizione si palesa infondata nel merito.
In proposito si osserva, anzitutto, che, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, coltivando i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (da ultimo Cass. Ord.
24927/2024).
Ebbene, nel caso in esame, il motivo di opposizione non investe direttamente la sorta capitale, ma solo la data di decorrenza degli interessi, giacché l'attrice si lamenta del fatto che a pagina due del precetto notificato sia indicato il seguente criterio di computo degli interessi: “interessi legali per ogni giorno di penale dal 1.10.2011 al 1.10.2012 da quantificare in sede esecutiva”
Al riguardo deve precisarsi che la sentenza del Tribunale di Grosseto pacificamente individua la data di decorrenza degli interessi al 01.10.2012.
3 Non coglie nel segno il ragionamento sofistico della convenuta secondo cui, essendo indicato a pagina nove della motivazione della sentenza il 01.10.2011 come data di inizio dell'inadempimento contrattuale, proprio da tale momento dovrebbero decorrere gli interessi. Infatti, proseguendo nella lettura del medesimo punto di motivazione, indebitamente troncato dalla convenuta, si rileva che il giudice ha accertato che per la durata di un anno, ovvero dal 01.10.2011 al 01.10.2012, è stata indebitamente omessa l'esecuzione del contratto (con conseguente obbligo di corrispondere la penale per il ritardo), ma ha poi espressamente stabilito che il 01.10.2012 costituisce il dies a quo di decorrenza degli “interessi da calcolarsi a decorrere dal 1°.10.2012 e su ogni frazione di credito giornalmente maturata fino al soddisfo;
è da escludersi, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.”
Pertanto, è pacifico che, in base al tenore del titolo giudiziale, gli interessi legali siano dovuti solo dal 01.10.2012 e su ogni frazione di credito giornalmente maturata fino al soddisfo.
Questi essendo i termini del titolo esecutivo, si deve rilevare che, nonostante l'errore riportato a pagina due del precetto, nell'elenco dettagliato di calcolo degli interessi, la ha Controparte_2 correttamente individuato il dies a quo nel 01.10.2012.
Pertanto, non essendo inficiato il calcolo degli interessi, che, pur partendo da premesse errate, è stato sviluppato in termini conformi alle disposizioni del titolo esecutivo, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, con liquidazione dell'importo in prossimità dei parametri medi.
Non ricorrono e non sono stati dimostrati i presupposti della lite temeraria come previsti dall'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da contro Parte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 8.500,00, oltre
4 conseguenze di legge, da distrarsi in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo, il 02.07.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
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