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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/10/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1397/2025 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TRIGGIANI Parte_1 C.F._1
AN NI, (c.f. ) con studio in Osimo ed elettivamente domiciliati in C.F._2 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 CP_ rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIA GASPRETTI con studio in ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 9,23 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. TRIGGIANI AN NI Parte_1 per l'amm.re personalmente Controparte_1 sig. con l'avv. Gasparetti Giorgia Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,30 sospende la trattazione del procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 10,51 previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,15.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TRIGGIANI Parte_1 C.F._1
AN NI, (c.f. ) con studio in Osimo ed elettivamente domiciliati in C.F._2 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_ rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIA GASPRETTI con studio in ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio il convenuto, CP_1 per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “a) Voglia il Tribunale adito, per i motivi indicati, annullare la delibera assembleare impugnata e sopra indicata. b) Conseguentemente, applicarsi la tabella millesimale che andrà redatta eventualmente, ma nel frattempo adottarsi ed applicarsi la tabella in vigore al momento dell'acquisto onde evitare che il sia escluso Controparte_3 dalla partecipazione alle spese delle parti comuni dell'edificio (artt.1117 e 1120 cod. civ.) ed in particolare del cortile ove insiste una bocca di lupo a servizio esclusivo della proprietà c) In Parte_1 via cautelare, sospendere la efficacia dell'atto impugnato in quanto vi è il concreto pregiudizio economico delle somme richieste dall'Amministratore che non restituisce il dovuto. Impregiudicata ogni altra richiesta quanto alle somme versate. c) Si chiede di nominare eventualmente un C.T.U. per stilare le tabelle millesimali da applicarsi. d) Vinte le spese con distrazione.”
Si costituiva il contestando la domanda e Controparte_4 concludendo come segue: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis: nel merito - voglia rigettare la domanda avversaria perché nulla e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra riportate con vittoria di spese e compenso professionale liquidato sul valore effettivo della controversia compreso nello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 3 All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e dopo sintetica discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Parte attrice impugna la delibera assembleare del 07.02.2025 (doc. 1 di parte attrice), affermando che le tabelle millesimali applicate non erano conformi a quelle applicate all'epoca dell'acquisto del cespite sito nel condominio da parte dell'attore, ma quelle successivamente applicate in modifica alle precedenti, del 27 Ottobre 2009 e che sono state approvate dall'assemblea dei condomini con delibera del 30.11.2009 (doc.
3-4 di parte convenuta).
Orbene dall'esame dei documenti appare che le tabelle applicate siano le ultime approvate circa 16 anni orsono e senza che le stesse abbiano riportato modifiche, non riportando l'ordine del giorno della delibera impugnata la voce “modifica tabelle millesimali” non essendo argomento non sottoposto all'assemblea il 07.02.25, neppure sotto forma di “Varie ed eventuali”.
Ulteriore questione che si osserva e che gli argomenti affrontati nell'atto introduttivo di lite (annullamento della delibera con conseguente applicazione delle tabelle millesimali ante 2009) non vengono trattati nel corso dell'assemblea condominiale da cui è scaturita la delibera impugnata, per cui non potranno mai portare alla modifica delle citate tabelle, risultate regolarmente approvate con delibera del novembre 2009 mai impugnata.
Detta circostanza non può che portare al rigetto della domanda, poiché non afferente alle questioni trattate dalla delibera impugnata del 07.02.25.
Appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1397/2025 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TRIGGIANI Parte_1 C.F._1
AN NI, (c.f. ) con studio in Osimo ed elettivamente domiciliati in C.F._2 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 CP_ rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIA GASPRETTI con studio in ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 9,23 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. TRIGGIANI AN NI Parte_1 per l'amm.re personalmente Controparte_1 sig. con l'avv. Gasparetti Giorgia Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,30 sospende la trattazione del procedimento per altri calendarizzati.
Ad ore 10,51 previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,15.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TRIGGIANI Parte_1 C.F._1
AN NI, (c.f. ) con studio in Osimo ed elettivamente domiciliati in C.F._2 indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_ rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIA GASPRETTI con studio in ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice evocava in giudizio il convenuto, CP_1 per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “a) Voglia il Tribunale adito, per i motivi indicati, annullare la delibera assembleare impugnata e sopra indicata. b) Conseguentemente, applicarsi la tabella millesimale che andrà redatta eventualmente, ma nel frattempo adottarsi ed applicarsi la tabella in vigore al momento dell'acquisto onde evitare che il sia escluso Controparte_3 dalla partecipazione alle spese delle parti comuni dell'edificio (artt.1117 e 1120 cod. civ.) ed in particolare del cortile ove insiste una bocca di lupo a servizio esclusivo della proprietà c) In Parte_1 via cautelare, sospendere la efficacia dell'atto impugnato in quanto vi è il concreto pregiudizio economico delle somme richieste dall'Amministratore che non restituisce il dovuto. Impregiudicata ogni altra richiesta quanto alle somme versate. c) Si chiede di nominare eventualmente un C.T.U. per stilare le tabelle millesimali da applicarsi. d) Vinte le spese con distrazione.”
Si costituiva il contestando la domanda e Controparte_4 concludendo come segue: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis: nel merito - voglia rigettare la domanda avversaria perché nulla e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra riportate con vittoria di spese e compenso professionale liquidato sul valore effettivo della controversia compreso nello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 3 All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e dopo sintetica discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Parte attrice impugna la delibera assembleare del 07.02.2025 (doc. 1 di parte attrice), affermando che le tabelle millesimali applicate non erano conformi a quelle applicate all'epoca dell'acquisto del cespite sito nel condominio da parte dell'attore, ma quelle successivamente applicate in modifica alle precedenti, del 27 Ottobre 2009 e che sono state approvate dall'assemblea dei condomini con delibera del 30.11.2009 (doc.
3-4 di parte convenuta).
Orbene dall'esame dei documenti appare che le tabelle applicate siano le ultime approvate circa 16 anni orsono e senza che le stesse abbiano riportato modifiche, non riportando l'ordine del giorno della delibera impugnata la voce “modifica tabelle millesimali” non essendo argomento non sottoposto all'assemblea il 07.02.25, neppure sotto forma di “Varie ed eventuali”.
Ulteriore questione che si osserva e che gli argomenti affrontati nell'atto introduttivo di lite (annullamento della delibera con conseguente applicazione delle tabelle millesimali ante 2009) non vengono trattati nel corso dell'assemblea condominiale da cui è scaturita la delibera impugnata, per cui non potranno mai portare alla modifica delle citate tabelle, risultate regolarmente approvate con delibera del novembre 2009 mai impugnata.
Detta circostanza non può che portare al rigetto della domanda, poiché non afferente alle questioni trattate dalla delibera impugnata del 07.02.25.
Appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3