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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 32618/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Frigerio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 20900 Monza, Via Montelungo 18, giusta delega rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma III c.p.c. opponente
E
(di seguito , codice Controparte_1 CP_1 fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NA , e, per essa quale procuratrice e mandataria, P.IVA_1
giusta procura del 09.08.2022 in Controparte_2 autentica del Notaio Dott. in Milano Rep. 55.553 Persona_1
Raccolta n. 25.807, quest'ultima in persona del procuratore speciale,
Avv. giusta procura del 21.10.2022 in Notar Dr. Controparte_3 di Roma Rep. 5488 - Racc. 4129 Persona_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 dagli Avv.ti Marco Pesenti e Luciana
OL i quali, in forza di poteri conferiti dalla suddetta procura, provvedono ad eleggere domicilio presso il proprio studio in via
Correggio 43 Milano pagina 1 di 6 Conclusioni per l'opponente
Voglia l'On. Tribunale di Milano, denegata ogni contraria istanza così giudicare in via preliminare: ai sensi dell'art. 650 II comma c.p.c. Voglia il Tribunale di Milano adito sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8864/2008 oggi opposto in ragione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi espressi in atti;
nel merito: accertato e dichiarato che la Sig.ra era qualificabile come consumatrice in relazione ad entrambi Pt_1
i titoli (finanziamento e fideiussione) posti alla base del decreto ingiuntivo n. 8864/2008 emesso dal Tribunale di Milano, accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo de quo è divenuto definitivo per mancata opposizione, accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo n. 8864/2008 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della Sig.ra per violazione della normativa a Pt_1 tutela del consumatore ed in particolare per la violazione delle competenza inderogabile in favore del consumatore per i motivi espressi in atti, per l'effetto accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in luogo di quella del Tribunale di Monza e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e/o comunque annullare nei confronti della Sig.ra il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto in accoglimento della presente opposizione con ogni conseguenza di legge. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.
Conclusioni per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: • In via preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8864/2008, perché richiesta in carenza dei relativi presupposti, nonché per insussistenza dei pretesi gravi motivi richiesti dall'art. 649
c.p.c., per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare inammissibile e/o improponibile la presente opposizione tardiva ex pagina 2 di 6 art. 650 c.p.c. in quanto promossa dalla Sig.ra in Parte_1 assenza dei relativi presupposti, per tutti i motivi indicati in narrativa;
• In via principale: - Nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dalla Sig.ra con atto di citazione notificato in data 18/9/2023 Parte_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8864/2008 emesso dal Tribunale di Milano;
- Nel merito, in via subordinata: condannare l'odierno opponente al pagamento, nei confronti della creditrice, della somma di € 47.460,95, quale importo derivante dal residuo del finanziamento rateale n. 61894 del 14/11/2005; • In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 opporsi al decreto ingiuntivo n. 8864/2008, emesso in data dal
Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto, unitamente al sig. il pagamento in favore di Pt_2 Controparte_4 dell'importo complessivo di euro 47.460,95, oltre interessi e spese.
L'importo ingiunto derivava dal saldo di un c.c. intestato all'impresa individuale Fabbrostile di BO GI, rispetto al quale la sig.ra aveva prestato una fideiussione e da un Pt_1 finanziamento “Fido famiglia a . CP_5
Parte opponente deduceva, in particolare: che, in data 13/09/2022, alla Sig.ra e al Sig. era stato notificato, su Pt_1 Pt_2 istanza di cessionaria del Controparte_1 credito originariamente vantato da , atto di Controparte_4 precetto fondato sul titolo di cui sopra;
che entrambi gli ingiunti avevano proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; che, nell'ambito del giudizio di opposizione, il Giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvisato la debitrice esecutata della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in pagina 3 di 6 quanto consumatrice;
che pertanto la sig.ra eccepiva Pt_1
l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, essendo invece competente inderogabilmente il Tribunale di Monza, quale luogo di residenza della Sig.ra . Pt_1
Costituendosi chiedeva che l'opposizione fosse rigettata. CP_1
Affermava, infatti, che la procedura esecutiva n. 1349/2012 R.G.E. si era già conclusa con la vendita dei beni pignorati di proprietà dei signori e . Inoltre, sosteneva che la competenza del Pt_2 Pt_1
Tribunale di Milano era stata individuata in forza dell'art. 19 del contratto di conto corrente e dell'art. 16 della fideiussione, entrambi oggetto di specifica trattativa con l'opponente.
Tanto premesso l'opposizione è fondata.
L'opposta non contestava che la sig.ra aveva sottoscritto la Pt_1 fideiussione e il finanziamento per i quali era stata ingiunta in qualità di consumatrice, ma sosteneva che la procedura esecutiva fondata sul decreto opposto si era già conclusa con la vendita dei beni pignorati di proprietà dei signori e . Pt_2 Pt_1
L'assunto rimaneva indimostrato;
parte opponente in ogni caso allegava e documentava che, in data 13/09/2022, le veniva notificato da un precetto, fondato sul decreto ingiuntivo qui opposto e CP_1 che, a definizione del giudizio di opposizione in data 11/08/2023 il
Tribunale di Monza emetteva la sentenza n. 1837/2023 ove, tra l'altro, così statuiva: “Con riferimento al solo motivo di opposizione proposto da concernente l'asserita Parte_1 abusività delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e fideiussione da lei sottoscritti, riqualifica l'opposizione quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimette la decisione al relativo giudice, disponendo la translatio iudicii e onerando l'attrice di provvedere alla riassunzione del giudizio entro il termine di quaranta giorni”
Tale pronuncia veniva adottata in conformità con quanto statuito da
Cassazione a Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479 laddove prevedeva:
pagina 4 di 6 “Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale ca-rattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debito-re esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'oppo-sizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegna-zione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'a-busività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposi-zione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.
Da quanto sopra risulta l'ammissibilità dell'eccezione di pagina 5 di 6 incompetenza qui proposta dalla sig.ra che invocava Pt_1
l'applicazione del foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. 206/2005.
L'eccezione di incompetenza è fondata in quanto che, come detto, CP_1 non contestava la qualifica di consumatrice in capo all'opponente, non dimostrava alcuna specifica trattativa con l'opponente in relazione alle clausole 19 del contratto di conto corrente e 16 della fideiussione.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva pertanto emesso da Tribunale incompetente in quanto foro competente era quello del luogo di residenza o di domicilio eletto della sig.ra , nel caso di Pt_1 specie il Tribunale di Monza, avendo la medesima residenza prima in
Lissone, all'epoca dell'emissione del decreto ed ora a Arcore.
Il decreto ingiuntivo n. 8864/2008 deve essere pertanto revocato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 8864/2008; condanna (di seguito ), Controparte_1 CP_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi euro 526,00 per la fase di mediazione euro
6713,00 per compenso professionale, euro 286,00 per spese oltre
I.V.A. e C.A.P. disponendone la corresponsione in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Milano il 30.06.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 32618/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Frigerio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 20900 Monza, Via Montelungo 18, giusta delega rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma III c.p.c. opponente
E
(di seguito , codice Controparte_1 CP_1 fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NA , e, per essa quale procuratrice e mandataria, P.IVA_1
giusta procura del 09.08.2022 in Controparte_2 autentica del Notaio Dott. in Milano Rep. 55.553 Persona_1
Raccolta n. 25.807, quest'ultima in persona del procuratore speciale,
Avv. giusta procura del 21.10.2022 in Notar Dr. Controparte_3 di Roma Rep. 5488 - Racc. 4129 Persona_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 dagli Avv.ti Marco Pesenti e Luciana
OL i quali, in forza di poteri conferiti dalla suddetta procura, provvedono ad eleggere domicilio presso il proprio studio in via
Correggio 43 Milano pagina 1 di 6 Conclusioni per l'opponente
Voglia l'On. Tribunale di Milano, denegata ogni contraria istanza così giudicare in via preliminare: ai sensi dell'art. 650 II comma c.p.c. Voglia il Tribunale di Milano adito sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8864/2008 oggi opposto in ragione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi espressi in atti;
nel merito: accertato e dichiarato che la Sig.ra era qualificabile come consumatrice in relazione ad entrambi Pt_1
i titoli (finanziamento e fideiussione) posti alla base del decreto ingiuntivo n. 8864/2008 emesso dal Tribunale di Milano, accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo de quo è divenuto definitivo per mancata opposizione, accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo n. 8864/2008 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della Sig.ra per violazione della normativa a Pt_1 tutela del consumatore ed in particolare per la violazione delle competenza inderogabile in favore del consumatore per i motivi espressi in atti, per l'effetto accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in luogo di quella del Tribunale di Monza e per l'effetto dichiarare nullo, invalido e/o comunque annullare nei confronti della Sig.ra il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto in accoglimento della presente opposizione con ogni conseguenza di legge. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.
Conclusioni per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: • In via preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8864/2008, perché richiesta in carenza dei relativi presupposti, nonché per insussistenza dei pretesi gravi motivi richiesti dall'art. 649
c.p.c., per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare inammissibile e/o improponibile la presente opposizione tardiva ex pagina 2 di 6 art. 650 c.p.c. in quanto promossa dalla Sig.ra in Parte_1 assenza dei relativi presupposti, per tutti i motivi indicati in narrativa;
• In via principale: - Nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dalla Sig.ra con atto di citazione notificato in data 18/9/2023 Parte_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8864/2008 emesso dal Tribunale di Milano;
- Nel merito, in via subordinata: condannare l'odierno opponente al pagamento, nei confronti della creditrice, della somma di € 47.460,95, quale importo derivante dal residuo del finanziamento rateale n. 61894 del 14/11/2005; • In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 opporsi al decreto ingiuntivo n. 8864/2008, emesso in data dal
Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto, unitamente al sig. il pagamento in favore di Pt_2 Controparte_4 dell'importo complessivo di euro 47.460,95, oltre interessi e spese.
L'importo ingiunto derivava dal saldo di un c.c. intestato all'impresa individuale Fabbrostile di BO GI, rispetto al quale la sig.ra aveva prestato una fideiussione e da un Pt_1 finanziamento “Fido famiglia a . CP_5
Parte opponente deduceva, in particolare: che, in data 13/09/2022, alla Sig.ra e al Sig. era stato notificato, su Pt_1 Pt_2 istanza di cessionaria del Controparte_1 credito originariamente vantato da , atto di Controparte_4 precetto fondato sul titolo di cui sopra;
che entrambi gli ingiunti avevano proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; che, nell'ambito del giudizio di opposizione, il Giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvisato la debitrice esecutata della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in pagina 3 di 6 quanto consumatrice;
che pertanto la sig.ra eccepiva Pt_1
l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, essendo invece competente inderogabilmente il Tribunale di Monza, quale luogo di residenza della Sig.ra . Pt_1
Costituendosi chiedeva che l'opposizione fosse rigettata. CP_1
Affermava, infatti, che la procedura esecutiva n. 1349/2012 R.G.E. si era già conclusa con la vendita dei beni pignorati di proprietà dei signori e . Inoltre, sosteneva che la competenza del Pt_2 Pt_1
Tribunale di Milano era stata individuata in forza dell'art. 19 del contratto di conto corrente e dell'art. 16 della fideiussione, entrambi oggetto di specifica trattativa con l'opponente.
Tanto premesso l'opposizione è fondata.
L'opposta non contestava che la sig.ra aveva sottoscritto la Pt_1 fideiussione e il finanziamento per i quali era stata ingiunta in qualità di consumatrice, ma sosteneva che la procedura esecutiva fondata sul decreto opposto si era già conclusa con la vendita dei beni pignorati di proprietà dei signori e . Pt_2 Pt_1
L'assunto rimaneva indimostrato;
parte opponente in ogni caso allegava e documentava che, in data 13/09/2022, le veniva notificato da un precetto, fondato sul decreto ingiuntivo qui opposto e CP_1 che, a definizione del giudizio di opposizione in data 11/08/2023 il
Tribunale di Monza emetteva la sentenza n. 1837/2023 ove, tra l'altro, così statuiva: “Con riferimento al solo motivo di opposizione proposto da concernente l'asserita Parte_1 abusività delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e fideiussione da lei sottoscritti, riqualifica l'opposizione quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimette la decisione al relativo giudice, disponendo la translatio iudicii e onerando l'attrice di provvedere alla riassunzione del giudizio entro il termine di quaranta giorni”
Tale pronuncia veniva adottata in conformità con quanto statuito da
Cassazione a Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479 laddove prevedeva:
pagina 4 di 6 “Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale ca-rattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debito-re esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'oppo-sizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegna-zione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'a-busività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposi-zione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.
Da quanto sopra risulta l'ammissibilità dell'eccezione di pagina 5 di 6 incompetenza qui proposta dalla sig.ra che invocava Pt_1
l'applicazione del foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. 206/2005.
L'eccezione di incompetenza è fondata in quanto che, come detto, CP_1 non contestava la qualifica di consumatrice in capo all'opponente, non dimostrava alcuna specifica trattativa con l'opponente in relazione alle clausole 19 del contratto di conto corrente e 16 della fideiussione.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva pertanto emesso da Tribunale incompetente in quanto foro competente era quello del luogo di residenza o di domicilio eletto della sig.ra , nel caso di Pt_1 specie il Tribunale di Monza, avendo la medesima residenza prima in
Lissone, all'epoca dell'emissione del decreto ed ora a Arcore.
Il decreto ingiuntivo n. 8864/2008 deve essere pertanto revocato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 8864/2008; condanna (di seguito ), Controparte_1 CP_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi euro 526,00 per la fase di mediazione euro
6713,00 per compenso professionale, euro 286,00 per spese oltre
I.V.A. e C.A.P. disponendone la corresponsione in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Milano il 30.06.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 6 di 6