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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa RE RU, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3491 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. PANICCIA ERNESTA giusta procura in atti e domiciliata in Frosinone presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura in atti Parte_2 e domiciliata in Napoli presso il suo studio
-appellato-
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-appellato contumace-
Avente ad oggetto: Appello avverso Sent. 436/2023 del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n.
436/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi depositata in data 4-
5 ottobre 2023 chiedendone la riforma integrale e la declaratoria di legittimità dell'ingiunzione fiscale n. 20230134900000156 del 15 giugno
2023.
Ha dedotto a sostengo della propria domanda:
-1 di 5- -che a seguito di opposizione proposta da avverso Parte_2 l'ingiunzione fiscale n. 20230134900000156 del 15 giugno 2023 emessa per il mancato pagamento della sanzione contenuta nel verbale di violazione del codice della strada n. 2783/2017 del 4 aprile 2017 – al cui accoglimento l'odierna appellante si era opposta- il Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi aveva con la sentenza impugnata accolto la domanda dell'appellato ed annullato l'ordinanza di ingiunzione, per mancato rispetto del termine quinquennale per la riscossione dei crediti extratributari ex art. 28 della legge 689/1981;
-che il Giudice di Pace non aveva applicato le disposizioni e in materia di sospensione della prescrizione e della decadenza previste dalla normativa Covid che prevedevano la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo decorrente dall'08.03.2020 al
31.08.2023.
Si è costituito in giudizio l'appellato insistendo preliminarmente per l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nonché per il rigetto dello stesso in quanto infondato.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
-che la sospensione dei termini prescrizionali disposta ex D.Lgs. 18/2020 non poteva trovare applicazione, stante l'espressa limitazione della stessa ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, come stabilito dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs.
18/20;
-che in ogni caso, anche a voler ritenere che il verbale di contestazione era stato notificato in data 15/06/2017, mentre l'ingiunzione opposta il
28/06/2023, doveva ritenersi prescritto il diritto per decorso di un periodo di 6 anni e 13 giorni;
-che il termine quinquennale ordinario infatti doveva ritenersi decorso in data 15/06/2022, e pur volendo sommare ad esso il periodo di sospensione della prescrizione, di 311 giorni, doveva ritenersi la notifica tardiva;
-che laddove si ritenesse fondato il motivo di appello proposto, egli intendeva riproporre gli altri motivi di opposizione formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado;
-che la notifica dell'ingiunzione opposta era inesistente e comunque nulla atteso che la stessa è stata recapitata presso un indirizzo ove l'avv. non risiedeva da svariati anni;
Pt_2
-che i verbali di contravvenzione sottesi all'opposta ingiunzione non erano mai stati notificati all'avv. , e che il Pt_2 [...]
, non aveva prodotto documentazione attestante la ritualità CP_1 della notificazione.
-2 di 5- Nonostante la regolarità delle notifiche non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_1 evocato in giudizio e non costituito.
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito, l'unico motivo di appello formulato dall'appellante è fondato.
Errata infatti è la decisione del giudice di prime cure relativa allo spirare del termine di prescrizione in data 15 giugno 2022 e dunque anteriormente alla notifica della ingiunzione di pagamento, pacificamente avvenuta il giorno 28 giugno 2023.
Infatti, la fase della riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il Covid 19 è stata oggetto di interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospenderne l'attività di riscossione nel periodo dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche per le entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del D.L.
18/2020 che dopo aver recitato al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”. Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68, che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” -
e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
Tale norma prevede, al comma 1, che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
-3 di 5- degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; e al comma 3 che “l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Dal combinato disposto delle norme citate deve desumersi che il legislatore ha previsto la sospensione anche del termine di prescrizione relativo alla notifica delle ingiunzioni di pagamento- nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (sul punto cfr. precedenti conformi del
Tribunale di Benevento n. 472/2023, n.470/2023, n.1193/2023,
n.1833/2023). Occorre peraltro rilevare che, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe potuti giungere in applicazione dei principi generali in tema di prescrizione contenuti nel codice civile, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando i detti principi al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa del decorso del termine di prescrizione, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data
28 giugno 2023, è intervenuta prima del maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, in quanto lo stesso- che secondo i criteri generali sarebbe spirato il 15 giugno
2022, è rimasto sospeso per 542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, per poi riprendere a decorrere dal 1 settembre 2021.
Pertanto, la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto il maturarsi della detta prescrizione è erronea e va pretanto riformata.
Il ha riproposto gli ulteriori motivi di opposizione già proposti Pt_2 in primo grado, non esaminati dal giudice di prime cure e che pertanto devono essere qui esaminati.
Il motivo relativo alla inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale perché avvenuta in indirizzo diverso da quello di residenza è infondato tenuto conto che la notifica in luogo diverso da quello di residenza è nulla e non inesistente ( sul punto cfr. ex multis Cass.
26544/2024) e ha raggiunto il suo scopo avendo l'opponente proposto tempestivamente opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, deducendo
-4 di 5- peraltro anche vizi diversi ed ulteriori rispetto alla mera nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione ( sul punto cfr. Cass.
4018/2007 e Cass. 14854/2000).
Infondato è anche il motivo di opposizione originariamente proposto in primo grado concernente la mancata notifica del verbale di violazione al codice della strada tenuto conto che dalla documentazione depositata da risulta che l'atto, pur notificato a mezzo posta in Parte_1 luogo diverso da quello di residenza ( allo stesso indirizzo di notifica dell'ordinanza ingiunzione) fu però ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale, con conseguente sanatoria della nullità della notifica
(perché avvenuta in luogo diverso da quello di residenza) per raggiungimento dello scopo (sul punto cfr. Cass. 26287/2019).
Alla luce delle ragioni esposte, essendo fondato il motivo di appello e infondati gli altri motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado e riproposti in appello, l'impugnazione deve essere accolta e deve pertanto essere rigettata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134900000156.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e della peculiarità del caso concreto, appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa RE
RU, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza
436/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134900000156;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Benevento, sentenza letta all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025.
Il Giudice
RE RU
-5 di 5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa RE RU, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3491 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. PANICCIA ERNESTA giusta procura in atti e domiciliata in Frosinone presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura in atti Parte_2 e domiciliata in Napoli presso il suo studio
-appellato-
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-appellato contumace-
Avente ad oggetto: Appello avverso Sent. 436/2023 del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n.
436/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi depositata in data 4-
5 ottobre 2023 chiedendone la riforma integrale e la declaratoria di legittimità dell'ingiunzione fiscale n. 20230134900000156 del 15 giugno
2023.
Ha dedotto a sostengo della propria domanda:
-1 di 5- -che a seguito di opposizione proposta da avverso Parte_2 l'ingiunzione fiscale n. 20230134900000156 del 15 giugno 2023 emessa per il mancato pagamento della sanzione contenuta nel verbale di violazione del codice della strada n. 2783/2017 del 4 aprile 2017 – al cui accoglimento l'odierna appellante si era opposta- il Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi aveva con la sentenza impugnata accolto la domanda dell'appellato ed annullato l'ordinanza di ingiunzione, per mancato rispetto del termine quinquennale per la riscossione dei crediti extratributari ex art. 28 della legge 689/1981;
-che il Giudice di Pace non aveva applicato le disposizioni e in materia di sospensione della prescrizione e della decadenza previste dalla normativa Covid che prevedevano la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo decorrente dall'08.03.2020 al
31.08.2023.
Si è costituito in giudizio l'appellato insistendo preliminarmente per l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nonché per il rigetto dello stesso in quanto infondato.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
-che la sospensione dei termini prescrizionali disposta ex D.Lgs. 18/2020 non poteva trovare applicazione, stante l'espressa limitazione della stessa ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, come stabilito dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs.
18/20;
-che in ogni caso, anche a voler ritenere che il verbale di contestazione era stato notificato in data 15/06/2017, mentre l'ingiunzione opposta il
28/06/2023, doveva ritenersi prescritto il diritto per decorso di un periodo di 6 anni e 13 giorni;
-che il termine quinquennale ordinario infatti doveva ritenersi decorso in data 15/06/2022, e pur volendo sommare ad esso il periodo di sospensione della prescrizione, di 311 giorni, doveva ritenersi la notifica tardiva;
-che laddove si ritenesse fondato il motivo di appello proposto, egli intendeva riproporre gli altri motivi di opposizione formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado;
-che la notifica dell'ingiunzione opposta era inesistente e comunque nulla atteso che la stessa è stata recapitata presso un indirizzo ove l'avv. non risiedeva da svariati anni;
Pt_2
-che i verbali di contravvenzione sottesi all'opposta ingiunzione non erano mai stati notificati all'avv. , e che il Pt_2 [...]
, non aveva prodotto documentazione attestante la ritualità CP_1 della notificazione.
-2 di 5- Nonostante la regolarità delle notifiche non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_1 evocato in giudizio e non costituito.
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito, l'unico motivo di appello formulato dall'appellante è fondato.
Errata infatti è la decisione del giudice di prime cure relativa allo spirare del termine di prescrizione in data 15 giugno 2022 e dunque anteriormente alla notifica della ingiunzione di pagamento, pacificamente avvenuta il giorno 28 giugno 2023.
Infatti, la fase della riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il Covid 19 è stata oggetto di interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospenderne l'attività di riscossione nel periodo dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche per le entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del D.L.
18/2020 che dopo aver recitato al comma 1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”. Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68, che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” -
e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
Tale norma prevede, al comma 1, che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
-3 di 5- degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; e al comma 3 che “l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Dal combinato disposto delle norme citate deve desumersi che il legislatore ha previsto la sospensione anche del termine di prescrizione relativo alla notifica delle ingiunzioni di pagamento- nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (sul punto cfr. precedenti conformi del
Tribunale di Benevento n. 472/2023, n.470/2023, n.1193/2023,
n.1833/2023). Occorre peraltro rilevare che, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe potuti giungere in applicazione dei principi generali in tema di prescrizione contenuti nel codice civile, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Applicando i detti principi al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa del decorso del termine di prescrizione, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data
28 giugno 2023, è intervenuta prima del maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, in quanto lo stesso- che secondo i criteri generali sarebbe spirato il 15 giugno
2022, è rimasto sospeso per 542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, per poi riprendere a decorrere dal 1 settembre 2021.
Pertanto, la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto il maturarsi della detta prescrizione è erronea e va pretanto riformata.
Il ha riproposto gli ulteriori motivi di opposizione già proposti Pt_2 in primo grado, non esaminati dal giudice di prime cure e che pertanto devono essere qui esaminati.
Il motivo relativo alla inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale perché avvenuta in indirizzo diverso da quello di residenza è infondato tenuto conto che la notifica in luogo diverso da quello di residenza è nulla e non inesistente ( sul punto cfr. ex multis Cass.
26544/2024) e ha raggiunto il suo scopo avendo l'opponente proposto tempestivamente opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, deducendo
-4 di 5- peraltro anche vizi diversi ed ulteriori rispetto alla mera nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione ( sul punto cfr. Cass.
4018/2007 e Cass. 14854/2000).
Infondato è anche il motivo di opposizione originariamente proposto in primo grado concernente la mancata notifica del verbale di violazione al codice della strada tenuto conto che dalla documentazione depositata da risulta che l'atto, pur notificato a mezzo posta in Parte_1 luogo diverso da quello di residenza ( allo stesso indirizzo di notifica dell'ordinanza ingiunzione) fu però ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale, con conseguente sanatoria della nullità della notifica
(perché avvenuta in luogo diverso da quello di residenza) per raggiungimento dello scopo (sul punto cfr. Cass. 26287/2019).
Alla luce delle ragioni esposte, essendo fondato il motivo di appello e infondati gli altri motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado e riproposti in appello, l'impugnazione deve essere accolta e deve pertanto essere rigettata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134900000156.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e della peculiarità del caso concreto, appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa RE
RU, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza
436/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134900000156;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Benevento, sentenza letta all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025.
Il Giudice
RE RU
-5 di 5-