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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3460/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_1
atti dall'avv.to Alessandro Lauretta;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t.; resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.6.2024, conveniva Parte_1
in giudizio l' onde sentirlo condannare, al pagamento di tutti CP_1
i ratei di assegno ordinario d'invalidità cat. IO n. 18032570 illegittimamente trattenuti così come risultanti dai cedolini mensili prodotti, oltre interessi dalle singole debenze all'effettivo soddisfo, dedotto quanto eventualmente già effettivamente fruito.
Instauratosi il contraddittorio, l chiedeva il rigetto del ri- CP_1
corso di cui variamente argomentando deduceva l'infondatezza.
1 Con le note del 17.11.2025 le parti chiedevano dichiararsi la cassazione della materia del contendere a seguito del pagamento della prestazione richiesta.
In ragione dell'intervenuto pagamento del beneficio in contestazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
, che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre Parte_1
iva e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali al
15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 9.12.2025 IL GIUDICE
AN PA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3460/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_1
atti dall'avv.to Alessandro Lauretta;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t.; resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.6.2024, conveniva Parte_1
in giudizio l' onde sentirlo condannare, al pagamento di tutti CP_1
i ratei di assegno ordinario d'invalidità cat. IO n. 18032570 illegittimamente trattenuti così come risultanti dai cedolini mensili prodotti, oltre interessi dalle singole debenze all'effettivo soddisfo, dedotto quanto eventualmente già effettivamente fruito.
Instauratosi il contraddittorio, l chiedeva il rigetto del ri- CP_1
corso di cui variamente argomentando deduceva l'infondatezza.
1 Con le note del 17.11.2025 le parti chiedevano dichiararsi la cassazione della materia del contendere a seguito del pagamento della prestazione richiesta.
In ragione dell'intervenuto pagamento del beneficio in contestazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
, che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre Parte_1
iva e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali al
15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 9.12.2025 IL GIUDICE
AN PA
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