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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1116 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1116/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
, , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 uff.legale CP_1 P.IVA_1
91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 l. 222/84 con decorrenza 1 settembre 2024 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei non CP_1
corrisposti.
Si è costituito l' il 3.6.2025 chiedendo la cessazione della materia del CP_2
contendere avendo provveduto a riconoscere la prestazione richiesta con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Riconosciuta in maniera incontestata la cessazione della lite, va osservato che la domanda avanzata da parte ricorrente merita in effetti accoglimento, alla luce della incontestata insussistenza dei presupposti che legittimano la domanda del ricorrente;
va,
d'altra parte, rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che, solo in epoca successiva all'instaurazione della causa, parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Ciò posto, in base al principio processuale della soccombenza virtuale, il tardivo ripristino dell'ordine giuridico violato determinerebbe, conseguentemente, a carico dell'ente previdenziale, l'obbligo di rifondere al ricorrente le spese di lite che tuttavia, per le ragioni esposte dall si ritiene di compensare parzialmente. CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione CP_1
parziale delle spese di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 427,00, oltre IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiarando la compensazione per l'altra metà.
Marsala, 17.07.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 1116 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1116/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
, , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 uff.legale CP_1 P.IVA_1
91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 l. 222/84 con decorrenza 1 settembre 2024 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei non CP_1
corrisposti.
Si è costituito l' il 3.6.2025 chiedendo la cessazione della materia del CP_2
contendere avendo provveduto a riconoscere la prestazione richiesta con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Riconosciuta in maniera incontestata la cessazione della lite, va osservato che la domanda avanzata da parte ricorrente merita in effetti accoglimento, alla luce della incontestata insussistenza dei presupposti che legittimano la domanda del ricorrente;
va,
d'altra parte, rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che, solo in epoca successiva all'instaurazione della causa, parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Ciò posto, in base al principio processuale della soccombenza virtuale, il tardivo ripristino dell'ordine giuridico violato determinerebbe, conseguentemente, a carico dell'ente previdenziale, l'obbligo di rifondere al ricorrente le spese di lite che tuttavia, per le ragioni esposte dall si ritiene di compensare parzialmente. CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione CP_1
parziale delle spese di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 427,00, oltre IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiarando la compensazione per l'altra metà.
Marsala, 17.07.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo