TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6064
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6 del bando, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto fondato questo motivo, evidenziando che il Comando di appartenenza aveva ritenuto il ricorrente idoneo sulla base di un certificato valido. Inoltre, una successiva visita medica ha confermato l'idoneità del ricorrente, rendendo illegittimi gli atti di esclusione.

  • Accolto
    Responsabilità del Comando di appartenenza per la visita medica

    Il Tribunale ha ritenuto fondato questo motivo, evidenziando che il Comando di appartenenza aveva ritenuto il ricorrente idoneo sulla base di un certificato valido. Inoltre, una successiva visita medica ha confermato l'idoneità del ricorrente, rendendo illegittimi gli atti di esclusione.

  • Rigettato
    Incompetenza e violazione del bando

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo infondato, affermando che l'accertamento dei requisiti è condizione di ammissione al corso e che rientra nei poteri della Direzione Generale per il Personale Militare disporre l'espulsione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 (mancata comunicazione di avvio del procedimento)

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo infondato, affermando che l'accertamento dei requisiti è condizione di ammissione al corso e che rientra nei poteri della Direzione Generale per il Personale Militare disporre l'espulsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6064
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6064
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo