Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5894 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers, Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto Mariscuolata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa concessione della misura cautelare
- della nota 15 aprile 2025, prot. n. M_D -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare -, con cui veniva disposta l’esclusione dal concorso interno per l’accesso al 24° corso complementare della Marina Militare riservato agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e dei Volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0448841 del 31 luglio 2024;
- della nota 15 aprile 2025 di Mariscuola Taranto con cui si propone la decadenza del candidato per la mancanza di visita medica periodica in vigore;
- ove occorra del bando di concorso, Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0448841 del 31 luglio 2024, nella parte in cui fa ricadere sul ricorrente le responsabilità in capo al Comando di appartenenza come peraltro previsto dall’art. 6 del bando stesso in combinato disposto con gli artt. 13 e 2 del bando stesso;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente per la condanna dell’Amministrazione al re-incorporamento dello stesso, ai fini della frequenza del corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers e di Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto MariscuolaTa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IC De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il 2° Capo sig. -OMISSIS-, partecipava al concorso interno per il 24° Corso Complementare (indetto con bando del 31 luglio 2024) finalizzato all'accesso al ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, risultando all’uopo idoneo ancorchè non immediatamente in posizione di vincitore.
1.1 A seguito di rinuncia e scorrimento della graduatoria veniva convocato per l’ammissione al Corso, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando.
1.2 In fase di verifica tuttavia veniva contestata al ricorrente la mancanza del requisito d’idoneità sanitaria attestato dalla visita periodica biennale, come previsto dagli art. 2 co. 1 lett. c) e 13, comma 2 del bando di concorso e la Direzione Generale per il Personale Militare ne disponeva l’esclusione.
1.3 Insorgeva allora il Militare innanzi questo TAR chiedendo l’annullamento, di detti atti, previe misure cautelari ed ordine di ostensione ex art. 116 CPA, con ricorso affidato a tre motivi:
“I — Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 (mancata comunicazione di avvio del procedimento)” in cui si sosteneva che il provvedimento di esclusione, adottato dopo la conclusione di tutte le prove e dopo la dichiarazione di vincitore, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Trattandosi di un atto di "secondo grado" — incidente su una posizione già consolidata — l'interessato avrebbe avuto diritto di partecipare al procedimento, rappresentare le proprie ragioni e consentire all'amministrazione una valutazione completa.
“II — Incompetenza e violazione del bando” con cui si rilevava che l'art. 2, comma 7 del bando attribuiva il potere di esclusione alla Direzione Generale per il Personale Militare solo nell'arco temporale della procedura concorsuale, cioè fino all'approvazione definitiva della graduatoria. Nel caso di specie, la graduatoria era già definitiva e il candidato era già stato dichiarato vincitore: la fase concorsuale era quindi da ritenersi conclusa. Ne conseguiva che l'esclusione sarebbe stata adottata fuori dai limiti temporali e sostanziali della lex specialis, configurando un vizio di incompetenza. Al più, l'amministrazione avrebbe dovuto disporre il rinnovo della visita medica, non l'esclusione.
“III — Violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6 del bando, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità” con cui si affermava in primo luogo che il bando attribuiva espressamente ai rispettivi Comandi la responsabilità di verificare e aggiornare la visita medica dei propri sottoposti: l'eventuale irregolarità riscontrata non era quindi imputabile al militare ma al suo Comando che lo aveva reputato idoneo e non sottoposto a visita aggiornata. In ogni caso si sottolineava che l’idoneità del ricorrente era attestata sia dalla visita medica periodica effettuata il 6 dicembre 2022, sia da un successivo certificato di idoneità al servizio incondizionato datato 31 luglio 2023, che indebitamente era stato ritenuto un controllo estemporaneo inidoneo ad aggiornare lo stato di buona salute compatibile con il servizio.
1.4 Questo TAR con decreto monocratico accordava immediata tutela cautelare sospendendo l’impugnato provvedimento di esclusione e chiedendo dettagliata relazione all’Amministrazione.
1.5 Si costituiva il Ministero della difesa e resisteva al ricorso affermando, in particolare, che il provvedimento costituiva espressione di attività vincolata, trattandosi di esclusione automatica derivante dalla mera verifica documentale della carenza di un requisito essenziale previsto dal bando.
1.6 Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 9 luglio 2025 questo TAR confermava la misura cautelare monocratica “Considerato che appare suscettibile di favorevole apprezzamento l’argomento secondo cui incombeva sull’amministrazione l’onere di sottoporre il sottufficiale alla visita periodica”.
1.7 In vista dell’udienza di trattazione l’Amministrazione attestava con nota 22 luglio 2025 che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, “il 2° Capo NP -OMISSIS- sarà convocato, con riserva, per la frequenza del primo corso utile successivo, considerato che il 24° corso ha avuto inizio in data 31 marzo 2025 ed è terminato il 27 giugno 2025”.
1.8 All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 fissata per la trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
2 Il ricorso va accolto nei termini seguenti.
2.1 Come già rilevato in sede cautelare è fondato il motivo III del ricorso.
Posto che secondo il bando era requisito concorsuale il possesso da parte dei partecipanti dell’idoneità fisica attestata dagli accertamenti periodici dell’Amministrazione militare, emerge che la situazione di salute del Capo -OMISSIS- risultava attestata da due documenti sanitari rilevanti: una visita medica periodica effettuata il 6 dicembre 2022 presso l'Infermeria Presidiaria di TA (di durata biennale e quindi scaduta il 6 dicembre 2024) ed un successivo certificato di idoneità al servizio incondizionato datato 31 luglio 2023, rilasciato dalla stessa Infermeria.
Il Comando di appartenenza aveva valutato il secondo documento come valido e sufficiente, ritenendo che il termine biennale decorresse dal 31 luglio 2023, con scadenza al 31 luglio 2025, quindi ancora in corso di validità alla data del 14 aprile 2025 di convocazione alla Scuola Sottufficiali dopo lo scorrimento della graduatoria del concorso.
La Scuola della Marina Militare però reputava che il certificato del 31 luglio 2023 non era una visita estemporanea autonoma, bensì un'integrazione (completamento di accertamenti clinici prescritti) alla visita periodica del 6 dicembre 2022. Di conseguenza, la visita periodica risultava scaduta il 6 dicembre 2024, prima dell'inizio del corso. Questa interpretazione veniva successivamente confermata dal Comando Marittimo Sicilia e portava all’espulsione.
È convincente a riguardo anzitutto l’affermazione da parte del ricorrente alla cui stregua il bando attribuiva ai Comandi di appartenenza dei militari partecipanti la responsabilità di verificare e attestare la loro idoneità fisica.
Nel caso di specie il reparto d’appartenenza del Capo -OMISSIS- aveva ritenuto la sua condizione fisica adeguatamente attestata come idonea dal certificato del 31 luglio 2023, non sottoponendolo, per l’effetto, alla nuova visita biennale che sarebbe stata necessaria per l’aggiornamento del precedente certificato del 6 dicembre 2022.
Anche allora a voler seguire la decisione della Scuola di Taranto di considerare inadeguato il certificato del 31 luglio 2023 è evidente che la carenza contestata al Capo -OMISSIS- sarebbe comunque ascrivibile alla responsabilità del suo Comando di appartenenza e quindi allo stesso apparato della Marina Militare.
A ciò si aggiunge che in nessun momento l’Amministrazione ha contestato effettivi difetti sostanziali nella condizione di idoneità fisica del ricorrente che, anzi, risulta essere stato in data 18 giugno 2025 convocato e sottoposto presso l’infermeria militare della Marina ad TA alla visita medica periodica, in esito alla quale è stato giudicato idoneo incondizionatamente al servizio nella Marina Militare, confermando il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
Consegue già per ciò solo l’illegittimità degli atti impugnati.
2.2 I rimanenti due motivi (supra sub 1.3 II e III), per quanto dovuto ed utile in una ricognizione ormai astratta, vanno invece reputati infondati.
Da un lato la mancata comunicazione di avvio del procedimento espulsivo (che non ha connotato di secondo grado essendo l’accertamento dei requisiti condizione di ammissione al corso) sarebbe dequotata dal carattere vincolato del provvedimento, dall’altro sarebbe rientrato comunque negli ordinari e sovraordinati poteri gerarchici della Direzione Generale per il Personale Militare decretare l’espulsione.
3 Il ricorso va quindi accolto nei termini suddetti, con annullamento degli atti impugnati e conseguente dovere dell’Amministrazione di riconoscere al 2° Capo -OMISSIS-, in mancanza di altre condizioni ostative, l’accesso pleno jure e senza riserve al corso ed al ruolo dei marescialli come da sua posizione vittoriosa concorsuale. Salva poi la riserva di ulteriore azione risarcitoria manifestata in atti dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie annullando gli atti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente con dovere dell’Amministrazione di riconoscergli, in mancanza di altre condizioni ostative, l’accesso pleno jure e senza riserve al corso ed al ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto come da sua vittoriosa posizione concorsuale;
condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, da versarsi agli avvocati antistatari della parte ricorrente Santi Delia e Michele Bonetti, che si liquidano in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV IA, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
IC De AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De AR | OV IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.