TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/10/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5308/2021 R.G.
TRA
(P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
AU (SR) alla C.da San Cusumano s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa alla Via Unione Sovietica n. 4, preso lo studio dell'avv. Salvatore Fontana, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-attore/convenuto in via riconvenzionale-
CONTRO
P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Ispica (RG) alla C.da Chiusi s.n., elettivamente domiciliata in Siracusa alla Unione
Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Gianluca Caruso, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dipasquale, giusta procura in atti
-convenuto/attore in via riconvenzionale-
OGGETTO: Risarcimento danno da inadempimento contratto di trasporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La conveniva la Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale contestando l'inadempimento di quest'ultima
[...] alle obbligazioni nascenti dai contratti di trasporto stipulati con quest'ultima.
L'attrice esponeva di essersi affidata alla convenuta per il trasporto dei prodotti ittici freschi di cui al DDT 937 del 14/12/2020, DDT 965 del 21/12/2020 ed al
DDT 968 del 22/12/2020, affinché gli stessi venissero caricati dal vettore presso il proprio stabilimento sito in Via Elorina e consegnati al destinatario
[...]
CP_2
Lamentava l'attrice che la propria merce, dopo aver viaggiato sui mezzi di trasporto della convenuta, era giunta presso la destinataria, la quale aveva rifiutato la consegna in quanto la temperatura dei prodotti trasportati, rilevata con strumento di misurazione certificato, era superiore a quella consentita dalla normativa di riferimento ed inoltre che, in occasione della consegna dei lotti di cui ai DDT 937 e 965, il trasportatore non aveva acconsentito alla comparazione tra la temperatura registrata dal destinatario e quella rilevata tramite lo strumento di misurazione in dotazione al mezzo (la c.d. “strisciata”).
Riferiva altresì che nell'immediatezza dei fatti, i trasportatori avevano contattato il mittente ammettendo che la temperatura della merce aveva superato i limiti di legge poiché aveva viaggiato assieme a dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre, a fronte della rifiutata consegna, il vettore aveva provveduto alla restituzione della sola merce di cui al DDT 937, così da consentirne lo smaltimento.
Sulla scorta di tali circostanze, il mittente, odierno attore, chiedeva accertare la responsabilità per inadempimento del trasportatore, per avere quest'ultimo determinato la perdita/avaria della merce e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per € 16.581,27, pari al valore della merce, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Si costituiva la resistendo alla domanda. Controparte_1
Segnatamente, esponeva che nessuna richiesta risarcitoria poteva essere formulata pag. 2/10 dal mittente in relazione al primo carico, essendo stato accettato il reso senza nulla eccepire e difettando adeguata prova dello smaltimento della merce resa. Rilevava comunque che le misurazioni effettuate dalla destinataria non potevano considerarsi attendibili in quanto non eseguite in contraddittorio tra le parti e avvalendosi di strumentazione non tarata/certificata, talché era stato proprio il destinatario a rifiutare il confronto tra la propria rilevazione e la c.d. strisciata del misuratore in dotazione ai veicoli di trasporto.
Rispetto al secondo carico rappresentava che la consegna era stata rifiutata per via del fatto che essa era stata prevista per il giorno successivo rispetto a quanto pattuito tra mittente e trasportatore, ribadendo la contestazione relativa al mancato impiego di adeguata strumentazione per la rilevazione della temperatura dei prodotti consegnati, di fatto, il giorno successivo.
Per quanto attiene al terzo carico, rilevava che la temperatura dei prodotti non era stata misurata al momento della consegna, non potendo il vettore rispondere del fatto che, una volta aperto il portellone della cella frigorifera, questo sia stato lasciato aperto per oltre due ore da parte del destinatario, unico soggetto ad essere nella disponibilità del mezzo e della merce una volta che questi hanno fatto ingresso nella zona di scarico.
Più in generale, contestava di non aver ricevuto dal mittente tutte le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione del trasporto e che, in ogni caso, pur di garantire il trasporto delle proprie merci a destinazione, l'attrice aveva accettato che i propri prodotti ittici viaggiassero assieme ad altra merce, assumendosi così il rischio del deterioramento, senza poi impartire alcuna istruzione al vettore nell'immediatezza del rifiuto delle consegne.
Svolte tali difese, parte convenuta riteneva non esserle addebitabile alcun inadempimento. Nondimeno, in via subordinata, ai fini dell'eventuale determinazione del quantum debeatur, invocava i limiti della responsabilità vettoriale di cui all'art. 1969 c.c., ribadendo che il mittente aveva accettato il reso del primo carico e che comunque, dall'importo delle fatture si sarebbe dovuta detrarre l'IVA.
pag. 3/10 In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva accertare il credito vantato nei confronti dell'attrice di € 2.647,40 come risultante da fattura n. 5794 del
31/12/2020 riferita ai trasporti effettuati per suo conto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e formulata proposta conciliativa ex art 185-bis c.p.c., all'udienza del 20/03/2023 parte attrice manifestava il proprio assenso rispetto alla proposta formulata, mentre la parte convenuta dichiarava di non aderirvi.
La causa veniva istruita per mezzo delle prove testimoniali ritenute ammissibili e rilevanti.
Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., precisate le conclusioni come in atti, la causa all'udienza del 29.05.2025 veniva assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'inadempimento che l'attore contesta al convenuto rispetto alle obbligazioni sorte con i contratti di trasporto stipulati tra di essi. Opportunamente si precisa che, alla luce delle difese svolte dalle parti, non può dirsi che l'esistenza e/o l'esecuzione di detti contratti sia stata messa in discussione dalle parti, le quali si trovano a controvertere, esclusivamente, sull'inesatta esecuzione delle obbligazioni dedotte nei vari contratti di trasporto, i quali si palesano come sicuramente esistenti. Ad ogni modo, il contratto di trasporto è un contratto a forma libera, con la conseguenza che la prova della sua esistenza e, per quel che rileva in questa sede, delle obbligazioni costituenti il suo oggetto, può essere fornita in qualunque modo.
Vertendo la causa in materia di responsabilità contrattuale, ne deriva l'integrale applicazione dei principi vigenti in materia di distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza che colui che vanta il credito sarà tenuto a dimostrarne la fonte e ad allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, il fatto estintivo o il caso fortuito. Il tipo di pag. 4/10 rapporto dedotto in giudizio risulta inoltre destinatario di una disciplina specificamente dedicata a tale genus contrattuale. Tale disciplina specialistica, pone a carco del mittente e del vettore specifiche obbligazioni reciproche.
L'art. 1683 c.c. prevede espressamente che il mittente debba indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto, ponendo a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
L'art. 1693 c.c. nel prevedere che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Le norme appena richiamante, consentono, senza margini di incertezza di tracciare il perimetro delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti e di ripartire correttamente tra queste l'onere della prova, rendendo consequenziali le seguenti osservazioni.
Deve anzitutto ritenersi provato che il mittente abbia indicato con esattezza al vettore gli estremi necessari ad eseguire il trasporto. Risulta infatti dai documenti di trasporto la chiara indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, individuati in , presso strada provinciale per Torchiarolo in San Controparte_2
ET ER. Altrettanto puntualmente indicati risultano natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare. Al contrario, il vettore non ha adeguatamente provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 1693 c.c., che la perdita o l'avaria della merce sia derivata dal fatto del mittente, per non avere quest'ultimo fornito le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione del trasporto, con particolare riferimento alla temperatura di viaggio (cfr. all. 2 alle note ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.), o alla custodia nel momento successivo al rifiuto pag. 5/10 della consegna. Manca infine la prova del fatto che vi sia stata, da parte del mittente, una formale accettazione del rischio di perimento della merce, con conseguente manleva del vettore.
Tantomeno il vettore ha dimostrato che l'avaria della merce sia stata determinata dal fatto del destinatario per avere quest'ultimo impiegato strumenti di misurazione della temperatura inadeguati o ingiustificatamente rifiutato la comparazione tra le temperature rilevate o, ancora, per avere determinato l'avaria della merce mentre questa si trovava nella sua esclusiva disponibilità.
Nel delineare i profili di responsabilità del vettore è altresì necessario considerare due ulteriori circostanze.
La prima circostanza concerne l'avvenuto reso della merce e la possibilità che la restituzione del primo carico di merce al mittente, valga ad escludere la responsabilità risarcitoria del vettore, soluzione questa che sembra doversi escludere. Infatti, al momento della restituzione della merce stessa, questa si trovava già in stato di definitiva avaria. A tale conclusione è agevole giungere sulla scorta delle seguenti considerazioni. Il trasporto del 14/12/2020 poteva dirsi esattamente adempiuto solo ove la merce fosse giunta alla sua destinazione nel pieno rispetto delle condizioni di viaggio, ovvero il mantenimento della c.d. catena del freddo. Le prove emerse nel presente giudizio convengono sul fatto che la catena del freddo non sia stata rispettata e che dunque la merce era già avariata al momento della consegna al destinatario. La sua restituzione al mittente non esclude dunque l'inadempimento del vettore, né vale a limitare la responsabilità per il danno cagionato posto che il mittente non ha potuto trarre alcun vantaggio compensativo dalla rivendita della merce. La documentazione versata in atti (cfr. all. 5 atto citazione materiali destinati all'eliminazione) e le testimonianze acquisite (cfr. verbale udienza 8/5/2024) confermano l'avvenuto smaltimento della merce riconsegnata, da cui il mittente non ha potuto trarre alcun profitto derivante dalla rivendita. Né può dirsi che l'avvenuta restituzione della merce possa avere estinto l'azione del mittente nei confronti del vettore ai sensi dell'art.
pag. 6/10 1698 c.c., dal momento che in favore del vettore non è pacificamente avvenuto il pagamento della prestazione effettuata.
La seconda circostanza attiene alle difese svolte da parte convenuta in merito alla consegna del 21/12/2020. La consultazione del DDT 965 consente agevolmente di rilevare che tale lotto non fu respinto per ragioni inerenti al mancato rispetto della temperatura di trasporto, circostanza che invece è stata esplicitamente menzionata nei DDT 937 e 968. Al contrario, per come si evince dalla stessa documentazione allegata da parte attrice e proveniente dalla destinataria cfr. Controparte_2 all. 7 atto di citazione – nota PEC ), il rifiuto del carico venne attribuito al CP_2 fatto che per la data del 21/12/2020 “non era prevista consegna alcuna”. Pare dunque che, per il trasporto in oggetto, non sia addebitabile alla convenuta alcun inadempimento, posto che la stessa si è pedissequamente attenuta alle indicazioni impartite dal mittente ed in base alle quali ha provveduto alla consegna per la data indicata nel DDT 965, ignara degli accordi raggiunti tra mittente e destinataria.
Tracciati i profili di responsabilità del vettore, venendo alla determinazione del quantum debeatur, appare non condivisibile l'eccezione di parte convenuta, secondo cui l'accoglimento della pretesa risarcitoria di parte attrice produrrebbe per la stessa un indebito arricchimento, ovvero un risultato economico addirittura migliorativo rispetto a quello atteso in assenza di adempimento. Infatti, ai sensi dell'articolo 1223 c.c., il risarcimento del danno da inadempimento deve comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta. Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, commisurata al valore della merce rifiutata, come pure risultante dai
DDT 937 del 14/12/2020 (€ 4.626,26) e DDT 968 del 22/12/2020 (€ 4.970,58), non pare affatto esorbitante.
L'invocato limite alla responsabilità del vettore di cui all'art 1696 c.c. non pare poter trovare applicazione al caso di specie. L'inapplicabilità del citato limite risarcitorio richiede al giudice un accertamento concreto del valore delle cose trasportate, delle circostanze di tempo e di luogo e ad ogni altro utile elemento di pag. 7/10 giudizio per graduare la colpa e determinarne la gravità. Sul punto, è emerso che il vettore ha trasportato i prodotti ittici insieme ad altra merce, per la quale era previsto una differente temperatura di trasporto. Con ciò il vettore non pare aver mantenuto il livello di diligenza proprio del vettore professionale, né ha provato, in maniera univoca che le condizioni di trasporto (inadeguate) siano state formalmente accettate dalla con conseguente Parte_1 esonero dalla insorgenda responsabilità per inadempimento.
Deve infine aggiungersi che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, dunque comprensivo dell'IVA, a meno che il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (Tribunale
Milano sez. VII, 30/01/2023, n.759). Nel caso di specie, il danneggiato, per quanto titolare di partita IVA siccome esercente commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici, ha definitivamente perso la possibilità di recuperare l'IVA già assolta, essendo la merce ormai perita.
L'entità del risarcimento va determinato quindi in € 4.626,26 per il carico di merci di cui al DDT 937 del 14/12/2020 e in € 4.970,58 per il carico di cui al DDT 968 del 22/12/2020, per complessivi € 9.596,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Si giudica infine ammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. Infatti, parte convenuta eccepisce in compensazione all'importo richiesto a titolo di risarcimento, il credito vantato nei confronti della
[...]
e sorto sulla scorta di stabili relazioni negoziali intercorse tra Parte_1 le odierne parti in giudizio. Pertanto, la domanda avanzata in via riconvenzionale, presenta chiari elementi di collegamento sia soggettivo che oggettivo rispetto alla domanda avanzata in via principale da parte attrice.
pag. 8/10 Nel caso di specie il convenuto domanda l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento contratta dalla sia in base ai medesimi Parte_1 contratti di trasporto dedotti in giudizio dall'attrice, sia in base ad altri.
Opportunamente, si ribadisce che il contratto di trasporto è un contratto a forma libera, potendo la prova della sua esistenza essere raggiunta con qualsiasi mezzo.
Nel caso a mani la fattura prodotta dalla parte convenuta (cfr. all. 2 comparsa - fattura n. 5794 del 31.12.2020) rappresenta un principio di prova Controparte_1 scritta riferibile dell'esistenza dei contratti di trasporto stipulati. L'esistenza di tali contratti ha trovato, inoltre, univoca conferma nelle deposizioni rese dai testi (cfr. verbale 4/3/2024 e 10/7/2024). Non meno rilevante è il fatto che la fattura menziona espressamente le consegne oggetto del presente giudizio. Nel complesso, dunque, può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza dei contratti in oggetto e, posto che rispetto alla domanda riconvenzionale è il convenuto a dedurre l'inadempimento dell'attore sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova dell'esatto adempimento o del fatto estintivo, prova che è del tutto mancata. Di conseguenza, l'attore deve certamente essere condannato al pagamento degli importi risultanti in fattura e segnatamente riferiti ai trasporti effettuati in data
2/12/2020; 4/12/2020; 7/12/2020; 9/12/2020; 11/12/2020; 16/12/2020;
18/12/2020 e 21/12/2020, considerato che rispetto a tale ultima prestazione di trasporto il rifiuto della consegna non è stato giudicato addebitabile al vettore per le ragioni già esposte in precedenza. Nessuno corrispettivo risulta invece dovuto rispetto relativamente alle consegne del 14/12/2020 e del 22/12/2020 rimaste inadempiute per esclusiva responsabilità del vettore. L'attore andrà dunque condannato al pagamento del corrispettivo delle prestazioni risultanti dalla fattura n. 5794/2020 per € 1.750 oltre IVA di € 385 per complessivi € 2.135,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario ai pag. 9/10 sensi dell'art. 93 c.p.c., compensandole, in virtù dell'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale nella misura di ¼
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5308/2021 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, ed in ragione di quanto in parte motiva,
1) Condanna la l pagamento Controparte_1 di € 9.596,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo in favore della a titolo di danno da Parte_1 inadempimento,
2) In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condanna l pagamento della somma di € 2.135,00 Parte_1 oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo in favore di Controparte_1
[...]
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077 per compensi, oltre 290 per spese, 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, compensandole tra le parti nella misura di ¼ e distratte in favore dell'avv. Salvatore Fontana, difensore antistatario, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 10.10.2025
Il giudice onorario
dott. Gianfranco Todaro
pag. 10/10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5308/2021 R.G.
TRA
(P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
AU (SR) alla C.da San Cusumano s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa alla Via Unione Sovietica n. 4, preso lo studio dell'avv. Salvatore Fontana, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-attore/convenuto in via riconvenzionale-
CONTRO
P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Ispica (RG) alla C.da Chiusi s.n., elettivamente domiciliata in Siracusa alla Unione
Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Gianluca Caruso, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dipasquale, giusta procura in atti
-convenuto/attore in via riconvenzionale-
OGGETTO: Risarcimento danno da inadempimento contratto di trasporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La conveniva la Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale contestando l'inadempimento di quest'ultima
[...] alle obbligazioni nascenti dai contratti di trasporto stipulati con quest'ultima.
L'attrice esponeva di essersi affidata alla convenuta per il trasporto dei prodotti ittici freschi di cui al DDT 937 del 14/12/2020, DDT 965 del 21/12/2020 ed al
DDT 968 del 22/12/2020, affinché gli stessi venissero caricati dal vettore presso il proprio stabilimento sito in Via Elorina e consegnati al destinatario
[...]
CP_2
Lamentava l'attrice che la propria merce, dopo aver viaggiato sui mezzi di trasporto della convenuta, era giunta presso la destinataria, la quale aveva rifiutato la consegna in quanto la temperatura dei prodotti trasportati, rilevata con strumento di misurazione certificato, era superiore a quella consentita dalla normativa di riferimento ed inoltre che, in occasione della consegna dei lotti di cui ai DDT 937 e 965, il trasportatore non aveva acconsentito alla comparazione tra la temperatura registrata dal destinatario e quella rilevata tramite lo strumento di misurazione in dotazione al mezzo (la c.d. “strisciata”).
Riferiva altresì che nell'immediatezza dei fatti, i trasportatori avevano contattato il mittente ammettendo che la temperatura della merce aveva superato i limiti di legge poiché aveva viaggiato assieme a dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre, a fronte della rifiutata consegna, il vettore aveva provveduto alla restituzione della sola merce di cui al DDT 937, così da consentirne lo smaltimento.
Sulla scorta di tali circostanze, il mittente, odierno attore, chiedeva accertare la responsabilità per inadempimento del trasportatore, per avere quest'ultimo determinato la perdita/avaria della merce e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per € 16.581,27, pari al valore della merce, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Si costituiva la resistendo alla domanda. Controparte_1
Segnatamente, esponeva che nessuna richiesta risarcitoria poteva essere formulata pag. 2/10 dal mittente in relazione al primo carico, essendo stato accettato il reso senza nulla eccepire e difettando adeguata prova dello smaltimento della merce resa. Rilevava comunque che le misurazioni effettuate dalla destinataria non potevano considerarsi attendibili in quanto non eseguite in contraddittorio tra le parti e avvalendosi di strumentazione non tarata/certificata, talché era stato proprio il destinatario a rifiutare il confronto tra la propria rilevazione e la c.d. strisciata del misuratore in dotazione ai veicoli di trasporto.
Rispetto al secondo carico rappresentava che la consegna era stata rifiutata per via del fatto che essa era stata prevista per il giorno successivo rispetto a quanto pattuito tra mittente e trasportatore, ribadendo la contestazione relativa al mancato impiego di adeguata strumentazione per la rilevazione della temperatura dei prodotti consegnati, di fatto, il giorno successivo.
Per quanto attiene al terzo carico, rilevava che la temperatura dei prodotti non era stata misurata al momento della consegna, non potendo il vettore rispondere del fatto che, una volta aperto il portellone della cella frigorifera, questo sia stato lasciato aperto per oltre due ore da parte del destinatario, unico soggetto ad essere nella disponibilità del mezzo e della merce una volta che questi hanno fatto ingresso nella zona di scarico.
Più in generale, contestava di non aver ricevuto dal mittente tutte le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione del trasporto e che, in ogni caso, pur di garantire il trasporto delle proprie merci a destinazione, l'attrice aveva accettato che i propri prodotti ittici viaggiassero assieme ad altra merce, assumendosi così il rischio del deterioramento, senza poi impartire alcuna istruzione al vettore nell'immediatezza del rifiuto delle consegne.
Svolte tali difese, parte convenuta riteneva non esserle addebitabile alcun inadempimento. Nondimeno, in via subordinata, ai fini dell'eventuale determinazione del quantum debeatur, invocava i limiti della responsabilità vettoriale di cui all'art. 1969 c.c., ribadendo che il mittente aveva accettato il reso del primo carico e che comunque, dall'importo delle fatture si sarebbe dovuta detrarre l'IVA.
pag. 3/10 In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva accertare il credito vantato nei confronti dell'attrice di € 2.647,40 come risultante da fattura n. 5794 del
31/12/2020 riferita ai trasporti effettuati per suo conto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e formulata proposta conciliativa ex art 185-bis c.p.c., all'udienza del 20/03/2023 parte attrice manifestava il proprio assenso rispetto alla proposta formulata, mentre la parte convenuta dichiarava di non aderirvi.
La causa veniva istruita per mezzo delle prove testimoniali ritenute ammissibili e rilevanti.
Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., precisate le conclusioni come in atti, la causa all'udienza del 29.05.2025 veniva assunta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'inadempimento che l'attore contesta al convenuto rispetto alle obbligazioni sorte con i contratti di trasporto stipulati tra di essi. Opportunamente si precisa che, alla luce delle difese svolte dalle parti, non può dirsi che l'esistenza e/o l'esecuzione di detti contratti sia stata messa in discussione dalle parti, le quali si trovano a controvertere, esclusivamente, sull'inesatta esecuzione delle obbligazioni dedotte nei vari contratti di trasporto, i quali si palesano come sicuramente esistenti. Ad ogni modo, il contratto di trasporto è un contratto a forma libera, con la conseguenza che la prova della sua esistenza e, per quel che rileva in questa sede, delle obbligazioni costituenti il suo oggetto, può essere fornita in qualunque modo.
Vertendo la causa in materia di responsabilità contrattuale, ne deriva l'integrale applicazione dei principi vigenti in materia di distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza che colui che vanta il credito sarà tenuto a dimostrarne la fonte e ad allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, il fatto estintivo o il caso fortuito. Il tipo di pag. 4/10 rapporto dedotto in giudizio risulta inoltre destinatario di una disciplina specificamente dedicata a tale genus contrattuale. Tale disciplina specialistica, pone a carco del mittente e del vettore specifiche obbligazioni reciproche.
L'art. 1683 c.c. prevede espressamente che il mittente debba indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto, ponendo a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
L'art. 1693 c.c. nel prevedere che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Le norme appena richiamante, consentono, senza margini di incertezza di tracciare il perimetro delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti e di ripartire correttamente tra queste l'onere della prova, rendendo consequenziali le seguenti osservazioni.
Deve anzitutto ritenersi provato che il mittente abbia indicato con esattezza al vettore gli estremi necessari ad eseguire il trasporto. Risulta infatti dai documenti di trasporto la chiara indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, individuati in , presso strada provinciale per Torchiarolo in San Controparte_2
ET ER. Altrettanto puntualmente indicati risultano natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare. Al contrario, il vettore non ha adeguatamente provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 1693 c.c., che la perdita o l'avaria della merce sia derivata dal fatto del mittente, per non avere quest'ultimo fornito le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione del trasporto, con particolare riferimento alla temperatura di viaggio (cfr. all. 2 alle note ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.), o alla custodia nel momento successivo al rifiuto pag. 5/10 della consegna. Manca infine la prova del fatto che vi sia stata, da parte del mittente, una formale accettazione del rischio di perimento della merce, con conseguente manleva del vettore.
Tantomeno il vettore ha dimostrato che l'avaria della merce sia stata determinata dal fatto del destinatario per avere quest'ultimo impiegato strumenti di misurazione della temperatura inadeguati o ingiustificatamente rifiutato la comparazione tra le temperature rilevate o, ancora, per avere determinato l'avaria della merce mentre questa si trovava nella sua esclusiva disponibilità.
Nel delineare i profili di responsabilità del vettore è altresì necessario considerare due ulteriori circostanze.
La prima circostanza concerne l'avvenuto reso della merce e la possibilità che la restituzione del primo carico di merce al mittente, valga ad escludere la responsabilità risarcitoria del vettore, soluzione questa che sembra doversi escludere. Infatti, al momento della restituzione della merce stessa, questa si trovava già in stato di definitiva avaria. A tale conclusione è agevole giungere sulla scorta delle seguenti considerazioni. Il trasporto del 14/12/2020 poteva dirsi esattamente adempiuto solo ove la merce fosse giunta alla sua destinazione nel pieno rispetto delle condizioni di viaggio, ovvero il mantenimento della c.d. catena del freddo. Le prove emerse nel presente giudizio convengono sul fatto che la catena del freddo non sia stata rispettata e che dunque la merce era già avariata al momento della consegna al destinatario. La sua restituzione al mittente non esclude dunque l'inadempimento del vettore, né vale a limitare la responsabilità per il danno cagionato posto che il mittente non ha potuto trarre alcun vantaggio compensativo dalla rivendita della merce. La documentazione versata in atti (cfr. all. 5 atto citazione materiali destinati all'eliminazione) e le testimonianze acquisite (cfr. verbale udienza 8/5/2024) confermano l'avvenuto smaltimento della merce riconsegnata, da cui il mittente non ha potuto trarre alcun profitto derivante dalla rivendita. Né può dirsi che l'avvenuta restituzione della merce possa avere estinto l'azione del mittente nei confronti del vettore ai sensi dell'art.
pag. 6/10 1698 c.c., dal momento che in favore del vettore non è pacificamente avvenuto il pagamento della prestazione effettuata.
La seconda circostanza attiene alle difese svolte da parte convenuta in merito alla consegna del 21/12/2020. La consultazione del DDT 965 consente agevolmente di rilevare che tale lotto non fu respinto per ragioni inerenti al mancato rispetto della temperatura di trasporto, circostanza che invece è stata esplicitamente menzionata nei DDT 937 e 968. Al contrario, per come si evince dalla stessa documentazione allegata da parte attrice e proveniente dalla destinataria cfr. Controparte_2 all. 7 atto di citazione – nota PEC ), il rifiuto del carico venne attribuito al CP_2 fatto che per la data del 21/12/2020 “non era prevista consegna alcuna”. Pare dunque che, per il trasporto in oggetto, non sia addebitabile alla convenuta alcun inadempimento, posto che la stessa si è pedissequamente attenuta alle indicazioni impartite dal mittente ed in base alle quali ha provveduto alla consegna per la data indicata nel DDT 965, ignara degli accordi raggiunti tra mittente e destinataria.
Tracciati i profili di responsabilità del vettore, venendo alla determinazione del quantum debeatur, appare non condivisibile l'eccezione di parte convenuta, secondo cui l'accoglimento della pretesa risarcitoria di parte attrice produrrebbe per la stessa un indebito arricchimento, ovvero un risultato economico addirittura migliorativo rispetto a quello atteso in assenza di adempimento. Infatti, ai sensi dell'articolo 1223 c.c., il risarcimento del danno da inadempimento deve comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta. Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, commisurata al valore della merce rifiutata, come pure risultante dai
DDT 937 del 14/12/2020 (€ 4.626,26) e DDT 968 del 22/12/2020 (€ 4.970,58), non pare affatto esorbitante.
L'invocato limite alla responsabilità del vettore di cui all'art 1696 c.c. non pare poter trovare applicazione al caso di specie. L'inapplicabilità del citato limite risarcitorio richiede al giudice un accertamento concreto del valore delle cose trasportate, delle circostanze di tempo e di luogo e ad ogni altro utile elemento di pag. 7/10 giudizio per graduare la colpa e determinarne la gravità. Sul punto, è emerso che il vettore ha trasportato i prodotti ittici insieme ad altra merce, per la quale era previsto una differente temperatura di trasporto. Con ciò il vettore non pare aver mantenuto il livello di diligenza proprio del vettore professionale, né ha provato, in maniera univoca che le condizioni di trasporto (inadeguate) siano state formalmente accettate dalla con conseguente Parte_1 esonero dalla insorgenda responsabilità per inadempimento.
Deve infine aggiungersi che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, dunque comprensivo dell'IVA, a meno che il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (Tribunale
Milano sez. VII, 30/01/2023, n.759). Nel caso di specie, il danneggiato, per quanto titolare di partita IVA siccome esercente commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici, ha definitivamente perso la possibilità di recuperare l'IVA già assolta, essendo la merce ormai perita.
L'entità del risarcimento va determinato quindi in € 4.626,26 per il carico di merci di cui al DDT 937 del 14/12/2020 e in € 4.970,58 per il carico di cui al DDT 968 del 22/12/2020, per complessivi € 9.596,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Si giudica infine ammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. Infatti, parte convenuta eccepisce in compensazione all'importo richiesto a titolo di risarcimento, il credito vantato nei confronti della
[...]
e sorto sulla scorta di stabili relazioni negoziali intercorse tra Parte_1 le odierne parti in giudizio. Pertanto, la domanda avanzata in via riconvenzionale, presenta chiari elementi di collegamento sia soggettivo che oggettivo rispetto alla domanda avanzata in via principale da parte attrice.
pag. 8/10 Nel caso di specie il convenuto domanda l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento contratta dalla sia in base ai medesimi Parte_1 contratti di trasporto dedotti in giudizio dall'attrice, sia in base ad altri.
Opportunamente, si ribadisce che il contratto di trasporto è un contratto a forma libera, potendo la prova della sua esistenza essere raggiunta con qualsiasi mezzo.
Nel caso a mani la fattura prodotta dalla parte convenuta (cfr. all. 2 comparsa - fattura n. 5794 del 31.12.2020) rappresenta un principio di prova Controparte_1 scritta riferibile dell'esistenza dei contratti di trasporto stipulati. L'esistenza di tali contratti ha trovato, inoltre, univoca conferma nelle deposizioni rese dai testi (cfr. verbale 4/3/2024 e 10/7/2024). Non meno rilevante è il fatto che la fattura menziona espressamente le consegne oggetto del presente giudizio. Nel complesso, dunque, può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza dei contratti in oggetto e, posto che rispetto alla domanda riconvenzionale è il convenuto a dedurre l'inadempimento dell'attore sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova dell'esatto adempimento o del fatto estintivo, prova che è del tutto mancata. Di conseguenza, l'attore deve certamente essere condannato al pagamento degli importi risultanti in fattura e segnatamente riferiti ai trasporti effettuati in data
2/12/2020; 4/12/2020; 7/12/2020; 9/12/2020; 11/12/2020; 16/12/2020;
18/12/2020 e 21/12/2020, considerato che rispetto a tale ultima prestazione di trasporto il rifiuto della consegna non è stato giudicato addebitabile al vettore per le ragioni già esposte in precedenza. Nessuno corrispettivo risulta invece dovuto rispetto relativamente alle consegne del 14/12/2020 e del 22/12/2020 rimaste inadempiute per esclusiva responsabilità del vettore. L'attore andrà dunque condannato al pagamento del corrispettivo delle prestazioni risultanti dalla fattura n. 5794/2020 per € 1.750 oltre IVA di € 385 per complessivi € 2.135,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario ai pag. 9/10 sensi dell'art. 93 c.p.c., compensandole, in virtù dell'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale nella misura di ¼
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5308/2021 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, ed in ragione di quanto in parte motiva,
1) Condanna la l pagamento Controparte_1 di € 9.596,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo in favore della a titolo di danno da Parte_1 inadempimento,
2) In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condanna l pagamento della somma di € 2.135,00 Parte_1 oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo in favore di Controparte_1
[...]
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077 per compensi, oltre 290 per spese, 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, compensandole tra le parti nella misura di ¼ e distratte in favore dell'avv. Salvatore Fontana, difensore antistatario, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 10.10.2025
Il giudice onorario
dott. Gianfranco Todaro
pag. 10/10