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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1057 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'Avv. Valentina Montalbano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
nato ad [...], il [...], elettiva- Controparte_1
mente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Calogero Vetro, che lo rap- presenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 25 novem- bre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 22 agosto 2019, contratto matrimonio con
[...]
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che ve- Controparte_2
nisse pronunciata la separazione personale dal convenuto, nonché la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa di profonde incompatibilità caratteriali, che avrebbero reso intollerabile la convivenza.
Inoltre, la medesima ha chiesto l'assegnazione dell'uso della casa coniu- gale al , la restituzione del 50% delle somme spese per l'ac- CP_1
quisto dei beni mobili in comproprietà e dei regali ricevuti in occasione del matrimonio, nonché di alcuni beni mobili di proprietà della mede- sima.
Con comparsa, depositata il 22 ottobre 2025, non Controparte_1
si è opposto all'accoglimento della domanda principale, chiedendo, al- tresì, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale al medesimo e lo scio- glimento della comunione su alcuni beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, nonché la restituzione del 50% del valore dell'autovettura da lui acquistata per la moglie.
- 2 - Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare, e ritenuti insussi- stenti i presupposti per adottare i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, limita- tamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda di separazione avanzata da parte ricor- rente considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non ri- conciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata op- posizione del resistente.
Venendo al resto, nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che, in assenza di figli, seguirà il regime civilistico del relativo titolo di proprietà.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande proposte da en- trambe le parti di restituzione di beni mobili o di scioglimento della co- munione, trattandosi di domande soggette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassa- zione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660), ne consegue l'irrilevanza, ai fini del decidere, delle prove orali articolate.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dalla ricorrente cumulativa- mente alla domanda di separazione, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore,
- 3 - affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data della comparizione dei co- niugi (dall'udienza del 25 novembre 2025) provveda ad acquisire la di- chiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Favara, il 10 ottobre 1973 e , nato ad [...], il Controparte_1
7 febbraio 1973, i quali hanno contratto matrimonio a Favara, il 22 agosto
2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Favara, numero 71, parte II, serie A, anno 2019; provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 2 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI GU
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1057 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'Avv. Valentina Montalbano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
nato ad [...], il [...], elettiva- Controparte_1
mente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Calogero Vetro, che lo rap- presenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 25 novem- bre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 22 agosto 2019, contratto matrimonio con
[...]
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che ve- Controparte_2
nisse pronunciata la separazione personale dal convenuto, nonché la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa di profonde incompatibilità caratteriali, che avrebbero reso intollerabile la convivenza.
Inoltre, la medesima ha chiesto l'assegnazione dell'uso della casa coniu- gale al , la restituzione del 50% delle somme spese per l'ac- CP_1
quisto dei beni mobili in comproprietà e dei regali ricevuti in occasione del matrimonio, nonché di alcuni beni mobili di proprietà della mede- sima.
Con comparsa, depositata il 22 ottobre 2025, non Controparte_1
si è opposto all'accoglimento della domanda principale, chiedendo, al- tresì, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale al medesimo e lo scio- glimento della comunione su alcuni beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, nonché la restituzione del 50% del valore dell'autovettura da lui acquistata per la moglie.
- 2 - Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare, e ritenuti insussi- stenti i presupposti per adottare i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, limita- tamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda di separazione avanzata da parte ricor- rente considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non ri- conciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata op- posizione del resistente.
Venendo al resto, nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che, in assenza di figli, seguirà il regime civilistico del relativo titolo di proprietà.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande proposte da en- trambe le parti di restituzione di beni mobili o di scioglimento della co- munione, trattandosi di domande soggette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassa- zione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660), ne consegue l'irrilevanza, ai fini del decidere, delle prove orali articolate.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dalla ricorrente cumulativa- mente alla domanda di separazione, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore,
- 3 - affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data della comparizione dei co- niugi (dall'udienza del 25 novembre 2025) provveda ad acquisire la di- chiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Favara, il 10 ottobre 1973 e , nato ad [...], il Controparte_1
7 febbraio 1973, i quali hanno contratto matrimonio a Favara, il 22 agosto
2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Favara, numero 71, parte II, serie A, anno 2019; provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 2 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI GU
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