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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/12/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa AR SA De NC Presidente rel.
Dott.ssa Evelina Iaquinti Giudice
Dott.ssa Martina Badano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario N. RG 34/2025 sub 1 per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) e attualmente residente CP_1 CodiceFiscale_1 in AN MA (IM), assistita dall'Advisor Dott. (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso;
e con l'ausilio del Gestore della Crisi Avv. Laura Mirella AR Patti (C.F.
) nata a [...] il [...], con studio in Albenga (SV), vico a C.F._3
Porta Torlaro n.5, PEC iscritta all'Ordine degli Email_1
Avvocati di Lecco al n. 778 e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall' Controparte_3
nominata dal referente di detto organismo quale Gestore della crisi nel procedimento OCC
[...]
n. 511/2023 in data 24 ottobre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha presentato domanda per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata CP_1 ex art. 268 CCII, deducendo di voler regolamentare i debiti contratti nella qualità di consumatore e anche i debiti derivanti dall'attività di impresa individuale “minore”, avente ad oggetto commercio al dettaglio di articoli da abbigliamento, esercitata in AN MA dal 16.10.2019 (data di iscrizione al RI) sino al 24.2.2023, data della sua cancellazione dal registro;
Sussiste preliminarmente la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza ed il centro degli interessi principale della ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio; Il Gestore della Crisi, Avv. Laura Mirella AR Patti, ha attestato che la debitrice non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e a procedure concorsuali maggiori;
in tal senso dalla relazione del Gestore, prodotta unitamente al ricorso, e dalle scritture fiscali e contabili obbligatorie dell'impresa allegate (all. 61 – 64), risultano i seguenti dati di riferimento:
Anno 2019:
- totale costi: € 13.488,73
- totale ricavi: € 11.865,70
- perdita d'esercizio: € 1.623,03
Anno 2020:
- totale costi: € 44.923,59
- totale ricavi: € 52.006,25
- utile d'esercizio: € 7.082,66
Anno 2021:
- totale costi: € 50.896,04
- totale ricavi: € 70.234,69
- utile d'esercizio: € 19.338,65
Anno 2022:
- totale costi: € 32.387,54
- totale ricavi: € 34.703,47
- utile d'esercizio: € 2.315,93
L'esposizione debitoria complessiva di natura mista è, allo stato, quantificabile in circa € 347.919,42.
Si dà atto dell'assenza di domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV (art. 270 cp. 1) CCII.
Il Gestore ha inoltre attestato che la ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno strumento di cui al capo II, titolo IV o capo IX, titolo V del CCII.
Sulla scorta della relazione del Gestore e della documentazione prodotta, oltre al reddito da lavoro con uno stipendio netto mensile di circa € 1.170,00, in virtù di contratto a far data dal 1 aprile 2025 a tempo indeterminato part time al 75% con mansione “commessa addetta alle vendite” alle dipendenze di “Romeo Giulietta Luxury Dogs Boutique di Mij Giulia” corrente in Sanremo, Via Cavour 31, il patrimonio rientrante nella titolarità della Sig.ra è costituito soltanto dall'autovettura CP_1
Mini Cooper D tg. GS602FJ immatricolata il 19.3.2024 stimata in via provvisoria in € 6.146,25.
Vi sono inoltre beni mobili che, tuttavia, la ricorrente afferma essere beni privi di pregio e destinati a bisogni primari;
ciò a fronte di una ben maggiore situazione debitoria, allo stato indicata dal Gestore in complessivi € 347.919,42, cui devono aggiungersi le spese prededucibili. Sussiste pertanto lo stato di sovraindebitamento così come definito ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII in quanto vi è perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla ricorrente ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, comprensivo dei flussi reddituali e prospettici (come di seguito precisati) che non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni regolarmente e secondo le scadenze pattuite (ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII);
Quanto alla causa dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, la relazione del Gestore riporta le dichiarazioni della ricorrente che attribuisce la difficoltà di conseguire i risultati sperati al momento di avvio dell'attività imprenditoriale, avvenuta con l'apertura del negozio in data 8.12.2019, all'effetto della pandemia Covid19, nonostante le iniziative assunte per pubblicizzare l'attività, esponendo costi fissi mensili pari ad € 7.490,83 cui si aggiungevano € 400,00 mensili per interessi moratori.
Al riguardo annota il Tribunale che, oltre alla richiesta di mutui chirografari alla Parte_1 dal 22.5.2018 al 1.3.2022 per complessivi € 81.000,00, di cui è stata restituita dalla ricorrente la somma di € 11.441,58 (mentre tre posizioni debitorie su cinque risultano assistite da garanzie consortili o fondi di garanzia Covid per il 50% o l'80%), è stato contratto dalla Sig.ra in data CP_1
3.11.2022 – quando l'importo mensile dovuto per le rate dei finanziamenti era pari a quasi 1.300,00 euro (cfr relazione pag. 10) - un ulteriore finanziamento di € 5.000,00 con COMPASS, unitamente al sig. come coobbligato, “per scopi estranei all'attività imprenditoriale”, asseritamente Parte_2 per “coprire assegni che non andassero in protesto”; circostanza questa non specificamente dimostrata.
Allo stato, tale finanziamento SS (cfr relazione pg. 9) è regolarmente assolto dal sig. Parte_2
coobbligato.
[...]
Si rileva inoltre che parte del debito, e segnatamente € 220.000,00, origina dall'aver prestato la ricorrente fideiussione in data 18.6.2010 (all. 12) a garanzia “di mutuo fondiario a tasso variabile valido sino al 10.7.2040” concesso dal al sig. , con termine di efficacia CP_4 Parte_2 della garanzia “fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite”.
Non vi sono informazioni circa le condizioni reddituali ed economiche della Sig.ra al momento CP_1 in cui ha rilasciato la fideiussione, né circa le condizioni economico-patrimoniali del debitore principale. Quanto alla solvibilità del sig. si dà atto, tuttavia, che allo stato le rate del mutuo Pt_2 sono state adempiute posto che non vi è stata escussione della garanzia.
Considerato che, ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, la meritevolezza non è oggetto di scrutinio, non essendo richiesto come requisito di accessibilità alla procedura, non occorrono in questa sede ulteriori valutazioni.
Il Gestore della crisi, Avv. Laura Mirella AR Patti, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, ha espresso giudizio favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda al fine della ricostruzione della condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente e dell'ammontare dei debiti e ha reso l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CCII, evidenziando come debba escludersi la possibilità di instaurare procedimento di esdebitazione dell'incapiente in quanto lo stipendio della Sig.ra e la CP_1 dichiarazione dei redditi della stessa è superiore al parametro ex art. 283 co. 2 CCII dell'assegno sociale x 13 mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i componenti del nucleo familiare ovvero 538,69 x 13 + ½ = € 10.504,40.
Il Gestore ha riferito, inoltre, che la Sig.ra ha dichiarato la disponibilità a versare € 100,00 CP_1 mensili per la durata di tre anni, al fine di dare maggior soddisfacimento ai creditori.
Si rileva che la soglia di povertà assoluta ISTAT per l'anno 2024 nella Regione Liguria per i consumi di una famiglia composta da una persona singola residente in piccolo Comune è pari ad € 967,17, sicchè la quota di reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente per il proprio mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, dovendo a tal fine considerarsi altresì che nella condizione sociale della ricorrente ha un peso rilevante la condizione di debito verso una collettività di creditori concorrenti e che la spesa attuale per canone di locazione (€ 500,00 mensili oltre € 68,00 per oneri condominiali) non è di trascurabile importo, va determinata nell'importo che si reputa congruo di € 1.070,00 mensili, mentre il supero, oltre ad eventuali ulteriori entrate o beni che fossero pervenuti alla ricorrente nel triennio dall'apertura della presente procedura, dovrà essere posto a disposizione dei creditori.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore CP_1 designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.
Si reputa opportuno rammentare che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5, e 150 CCII.
E' noto che per effetto dell'apertura della procedura vengono a cessare eventuali trattenute sullo stipendio, stante la non opponibilità delle stesse alla procedura liquidatoria, poichè essa determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270.
Sul punto si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui “La cessione del quinto della pensione è inopponibile alla procedura di liquidazione controllata dopo la sua apertura. Trattandosi di crediti futuri il cui trasferimento al cessionario dovrebbe avvenire dopo l'apertura di una procedura concorsuale come la liquidazione giudiziale, ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; ciò vale anche per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (Trib. Verona 20 settembre 2022).
In senso analogo, La cessione di crediti che maturano dopo l'apertura della liquidazione controllata non ha effetto nei confronti della procedura anche quando l'atto di cessione sia stato debitamente reso opponibile a norma dell'art. 145 CCII, ostandovi il principio, sancito dall'art. 142, comma 2, CCII, per cui sono compresi nell'attivo i beni che pervengono al debitore in seguito al suo spossessamento. Di conseguenza, benché ne sia stata disposta l'assegnazione forzata prima dell'apertura della liquidazione controllata, i ratei di stipendio o di pensione che maturano dopo l'ingresso in procedura sono attratti all'attivo (Trib. Siracusa 31 marzo 2023)
Conforme è altresì la pronuncia resa dal Tribunale Verona, Sez. II, Sentenza, 25/07/2025, secondo cui “Il giudice, nel dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di un debitore persona fisica non esercente attività imprenditoriale, evidenzia che, a seguito dell'apertura della procedura, non sarà più operata la trattenuta mensile conseguente alla cessione del quinto della pensione, con obbligo dell di versare sul conto corrente della procedura le somme CP_5 eccedenti l'importo minimo stabilito dal giudice delegato. La procedura di liquidazione deve rimanere aperta per un periodo di almeno tre anni dalla data di apertura, durante il quale eventuali quote di reddito e la tredicesima dovranno essere acquisite”.
Da ultimo, si veda il Tribunale Reggio Emilia, 05/03/2025, n. 29 secondo cui: “Nella procedura di liquidazione controllata vale il principio formatosi nella procedura maggiore, per cui il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento. Pertanto, possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14-ter della L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore.
Sono pertanto inefficaci ex lege eventuali pagamenti che il datore di lavoro o terzi pignorati dovessero effettuare, dopo l'apertura della procedura, in favore del singolo creditore pignorante. Costoro sono pertanto obbligati a versare dette somme sul conto corrente di gestione della procedura che verrà aperto dal Liquidatore. Resta ferma l'esclusione dalla liquidazione, in favore della Sig.ra CP_1 per il proprio mantenimento, di una quota dello stipendio mensile pari a € 1.070,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII, 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della Sig.ra nata a CP_1
Torino il 26.01.1968 (cod. fisc. ) C.F._4
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa AR SA De NC;
3) nomina Liquidatore l'Avv. Laura Mirella AR Patti, con studio in Albenga (SV), vico a
Porta Torlaro n. 5,
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
6) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimi;
7) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese per il mantenimento di € 1.070,00 mensili salvo diversa quantificazione da parte del giudice delegato, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
9) dispone che il liquidatore pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
10) manda alla Cancelleria per la notifica al debitore;
11) manda il liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
12) dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c.
1. CCII;
13) proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;
14) predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec
15) informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e
282 CCII;
16) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
17) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275,
III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
18) chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
19) ordina al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
20) dispone l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che è autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia.
Imperia, 09/12/2025.
Il Presidente Rel.
AR SA De NC