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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 204/2025 del R.G.V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosalia GANCI, pec Email_1
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
a) dichiarare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 82 cod. civ. e dall'art. 8 della
Legge del 25/03/1985, n. 121, l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Palermitano in data 18.12.2024 e pubblicata il giorno 27.01.2025, munita del decreto
1 di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data
08.04.2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in
Palermo in data 17.07.2021 presso la Chiesa parrocchiale “San Giuseppe Passo di
Rigano” e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo, al n°145, Parte II, Serie A, Volume 2720, dell'anno 2021;
b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge, mandando alla Cancelleria al fine di provvedere ai prescritti adempimenti consequenziali.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.5.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata
[...]
efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Palermitano in data 18.12.2024, pubblicata il 27.01.2025 e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
8.4.2025, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Palermo il 17.7.2021 “per esclusione dell'indissolubilità da parte della donna”.
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 30.5.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
2 Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, constando che la e il Pt_1 Parte_2
hanno addirittura presentato un libello comune.
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il giorno
8.4.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di
“superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della , ovverosia per un motivo che non osta Pt_1
all'accoglimento della domanda, atteso che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, non trova ostacolo nell'ordine pubblico ove la divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta
3 (Cass. 17036/2019), laddove appunto nella specie il – secondo quanto Parte_2
accertato dal giudice ecclesiastico – ha dichiarato: <durante i preparativi del matrimonio cominciò ad aver dei dubbi sulla buona riuscita del matrimonio e me Pt_1
l'ha detto espressamente. Io le ho fatto notare che era già tutto pronto e , anche non Pt_1
volendo, poi aderì al matrimonio>>. …<quando ci siamo sposati lo abbiamo fatto con la mentalità che se le cose fossero andate male ci saremmo lasciati e avremmo fatto ricorso alla separazione e al divorzio>>. Così conclamando di essere perfettamente consapevole della fragilità dell'unione coniugale e della contrarietà al matrimonio della donna con la quale stava per sposarsi.
9. Il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla durata della convivenza (la convivenza triennale
"come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è infatti oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio), valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
4 La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano in data 18.12.2024, pubblicata il 27.01.2025 e dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 8.4.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data
17.07.2021 presso la Chiesa parrocchiale “San Giuseppe Passo di Rigano” e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo, al n°145, Parte II,
Serie A, Volume 2720, dell'anno 2021, da nata a [...] il Parte_1
10.04.1990, e , nato a [...] il [...]. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
12 settembre 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 204/2025 del R.G.V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosalia GANCI, pec Email_1
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
a) dichiarare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 82 cod. civ. e dall'art. 8 della
Legge del 25/03/1985, n. 121, l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Palermitano in data 18.12.2024 e pubblicata il giorno 27.01.2025, munita del decreto
1 di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data
08.04.2025, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in
Palermo in data 17.07.2021 presso la Chiesa parrocchiale “San Giuseppe Passo di
Rigano” e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo, al n°145, Parte II, Serie A, Volume 2720, dell'anno 2021;
b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge, mandando alla Cancelleria al fine di provvedere ai prescritti adempimenti consequenziali.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.5.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata
[...]
efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Palermitano in data 18.12.2024, pubblicata il 27.01.2025 e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
8.4.2025, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Palermo il 17.7.2021 “per esclusione dell'indissolubilità da parte della donna”.
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 30.5.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
2 Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, constando che la e il Pt_1 Parte_2
hanno addirittura presentato un libello comune.
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il giorno
8.4.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di
“superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della , ovverosia per un motivo che non osta Pt_1
all'accoglimento della domanda, atteso che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, non trova ostacolo nell'ordine pubblico ove la divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta
3 (Cass. 17036/2019), laddove appunto nella specie il – secondo quanto Parte_2
accertato dal giudice ecclesiastico – ha dichiarato: <durante i preparativi del matrimonio cominciò ad aver dei dubbi sulla buona riuscita del matrimonio e me Pt_1
l'ha detto espressamente. Io le ho fatto notare che era già tutto pronto e , anche non Pt_1
volendo, poi aderì al matrimonio>>. …<quando ci siamo sposati lo abbiamo fatto con la mentalità che se le cose fossero andate male ci saremmo lasciati e avremmo fatto ricorso alla separazione e al divorzio>>. Così conclamando di essere perfettamente consapevole della fragilità dell'unione coniugale e della contrarietà al matrimonio della donna con la quale stava per sposarsi.
9. Il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla durata della convivenza (la convivenza triennale
"come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è infatti oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio), valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
4 La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano in data 18.12.2024, pubblicata il 27.01.2025 e dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 8.4.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data
17.07.2021 presso la Chiesa parrocchiale “San Giuseppe Passo di Rigano” e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo, al n°145, Parte II,
Serie A, Volume 2720, dell'anno 2021, da nata a [...] il Parte_1
10.04.1990, e , nato a [...] il [...]. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
12 settembre 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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