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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1093/2019 RGAC vertente
TRA
(cf ), nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario e fideiussore della (p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
cessata e cancellata dal registro delle imprese, Parte_2
rappresentato e difeso dell'Avv. Eugenio Bisceglia, (C.F. C.F._2
in forza di procura apposta a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Milelli n. 26 presso lo studio dell'avv. Pasquale
Costantino;
APPELLANTE
E
1 società a responsabilità limitata costituita ai sensi Controparte_2
della L. 130/99, con Sede Legale in Milano, Viale Majno n° 45, Capitale Sociale €
10.000,00 interamente versato - Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n° - e, per essa, (denominazione P.IVA_2 CP_3
assunta da come deliberato Controparte_4
dall'Assemblea Straordinaria in data 30/10/15, giusta verbale, Rep. 12539 - Racc.
6528, per Notar di Milano - cfr. doc. 1), in persona del suo l.r.p.t., Persona_1
con Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n° 1, Capitale Sociale € 41.280.000,00,
iscritta all'Albo delle Banche - Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA di
Verona e Codice Fiscale n° P.IVA n° - quale P.IVA_3 P.IVA_4
mandataria, giusta procura del 20/07/17, Rep. 60850 - Racc. 11358, per Notar
di Milano - rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Scrivo (C.F. Persona_2
), in forza di procura generale alle liti del 16/09/10, Rep. CodiceFiscale_3
67619 - Racc. 18679, per Notar di Verona, elettivamente Persona_3
domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via Mario Greco n° 16.;
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 la causa era posta in decisione con ordinanza
ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante : << Piaccia all'Ecc.ma TE TA , contrariis reiectis, statuire e
declarare:
- Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado n 2413/2018,
revocando il monitorio n. 1069/2014 del Tribunale di Cosenza, declarando la carenza di
2 legittimazione attiva della opposta e della mandataria per tutti i motivi spiegati in
narrativa.
-In via subordinata, accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado
n 2413/2018, revocando il monitorio n. 1069/2014 del Tribunale di Cosenza, declarando
la illegittimità della relativa richiesta di pagamento, statuendo la infondatezza e
mancanza di prova della richiesta monitoria opposta per tutti i motivi di cui in narrativa
relativi alla inidoneità assoluta dei documenti allegati dall'appellata a dare prova del
credito per come reclamato, stante la contestazione specifica degli opponenti dell'esistenza
e consistenza delle somme ingiunte.-
-Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese e competenze difensive
tutte del doppio grado del giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc.>>;
Per l'appellata.: << Voglia l'Ecc.ma TE d'Appello TA, contrariis reiectis, ritenuta
la narrativa del presente atto, le emergenze documentali e istruttorie tutte
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
quale fideiussore della cessata e cancellata, per le ragioni esposte nella Controparte_1
narrativa del presente atto;
- previo rigetto dell'appello proposto con atto di citazione dell'08/05/19, confermare in
ogni sua parte l'impugnata sentenza n° 2413/18 emessa dal Tribunale di Cosenza e
pubblicata il 13/11/18. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ con decreto ingiuntivo n° 1069/14, emesso dal Tribunale
di Cosenza il 18/07/14, depositato in pari data e notificato alla società opponente il
30/10/14, veniva ingiunto alla in persona Parte_3
del suo l.r.p.t., nonché ai Sigg. e - in qualità di Parte_4 Parte_1
fideiussori - il pagamento, in solido, della complessiva somma di € 71.621,75, oltre
3 interessi convenzionali dal 15/01/14, spese e competenze del monitorio, in favore di
credito nascente dall'esposizione debitoria di cui al c/c n° 3443726 ed Controparte_4
al finanziamento “ ” sotto forma di apertura di credito in c/c n° 10351600; CP_5
Con atto di citazione del 06/12/14, la S.a.s. ha proposto opposizione avverso il
suddetto decreto adducendo, in via preliminare, l'illegittimità dello stesso per carenza di
legittimazione attiva in capo ad e di legittimatio ad causam di Controparte_4 [...]
(ora , nel merito, la nullità e l'infondatezza del decreto perché Controparte_4 CP_3
privo dei presupposti probatori previsti dalla legge. Con comparsa del 15/04/15 Si
costituiva in giudizio per contestare l'avversa domanda in quanto Controparte_4
destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e per invocarne, pertanto, il rigetto.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art.
183 VI co c.p.c. Acquisite le memorie all'udienza del 09/07/18,senza alcuna attività
istruttoria precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 5457/2014, il Tribunale di Cosenza
emetteva la sentenza n. 2413/2018, pubblicata il 13.11.2018, con la quale così
provvedeva: “Rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il Decreto ingiuntivo n.
1069/2014. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 2000,00 per compensi professionali a favore di in p.l.r.p.t.”. Controparte_4
Con atto di citazione nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e fideiussore della Parte_3
essata e cancellata dal registro delle imprese, interponeva appello avverso
[...]
la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta attesa la mancanza in atti di documentazione idonea a dimostrare i passaggi asseritamente intervenuti tra la dedotta originaria titolare del credito
4 Credito italiano spa e l'ingiungente , né risultano prodotti ex adverso CP_4
gli atti di fusione asseritamente intervenuti, né quelli di cessione (non si evince in alcun modo la circostanza affermata dal Giudicante e dalla opposta, secondo cui avrebbe conferito i rami aziendali, a ); CP_4 Controparte_6
- mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimatio ad causam della mandataria che agirebbe nell'odierno Controparte_4
giudizio per conto della sulla base della procura per notaio CP_4
el 22.1.2008. L'analisi della procura del 22.01.2008 per notaio Per_4 Per_4
tra la e la mandataria , comprova come la Controparte_7 CP_8
stessa, a causa della sua assoluta genericità, non è in alcun modo idonea a legittimare quest'ultima banca nel giudizio de quo, laddove non vi era alcuna certezza che l'asserito credito oggetto del monitorio, rientrasse tra gli affari di gestione conferiti alla mandataria;
tanto ancor più in assenza della mancata indicazione di ogni periodo temporale di riferimento dei crediti cd. Anomali. E
tanto rileva ancor più nella fattispecie che ci occupa, sia perché alla data del rilascio della citata procura i rapporti de quo sarebbero stati ancora in essere,
essendo la revoca del conto intervenuta a febbraio 2008, sia perché, sempre a voler considerare la ricostruzione avversaria, addirittura alla data della procura per notaio di gennaio 2008 il credito in oggetto non sarebbe stato di Per_4
competenza della mandataria , ma dell'originaria CP_4 Controparte_9
considerato che le asserite incorporazioni in sarebbero
[...] CP_4
avvenute successivamente, ossia nel mese di ottobre 2008;
- carenza di legittimazione della , si sottolinea, sempre in via subordinata Pt_5
a quanto sopra, che solo in comparsa conclusionale, quindi del tutto tardivamente, la opposta allegava un “Verbale di assemblea… “ attraverso il quale avrebbe inteso affermare la legittimazione di una ennesima ed ulteriore società,
5 la , giammai dedotta prima nel corso del processo;
tanto, nonostante Parte_6
il documento prodotto rechi come data, il 30.10.2015;
- mancata prova della pretesa creditoria oggetto di giudizio, sia perché la banca non ha prodotto tutti i titoli negoziali, sia perché la documentazione allegata è
incompleta ed intrinsecamente contraddittoria, e ancor più in quanto non corrisponde al vero che l'ingiungente abbia prodotto tutte le movimentazioni contabili;
- mancato riconoscimento della nullità della clausola anatocistica e usurarietà
degli interessi convenuti e applicati.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva e, per essa, quale Controparte_2 CP_3
mandataria, a seguito di cessione di crediti da parte di in data Controparte_4
14/07/17, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. quale fideiussore della Parte_1 Parte_3
in quanto carente di legittimazione attiva a proporre il
[...]
presente gravame;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato con vittoria di spese e competenze di lite.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la TE si riservava.
La causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la sussistenza in capo all'odierno appellante della legittimazione ad agire in qualità di socio accomandatario della
6 cessata e cancellata dal registro Parte_3
delle imprese, atteso che, a seguito della cessazione e cancellazione di una società
di persone, le posizioni giuridiche facenti capo a questa succedono ai soci illimitatamente responsabili.
Passando all'esame nel merito dell'appello, ritiene questa TE che lo stesso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre precisare che il presente giudizio trae origine dal D.I. n.
1069/2014- rg. 3315/2014 del Tribunale di Cosenza del 18.7.14, emesso in favore della . CP_4
Alla base del proprio ricorso monitorio l'ingiungente premetteva:
-a) che, le banche: , Controparte_9 Controparte_10
, Controparte_11 Controparte_12 [...]
, Controparte_13 Controparte_14 [...]
erano state fuse per incorporazione in Controparte_15
; CP_4
b) che , come sopra detto, avrebbe conferito a CP_4 [...]
(già la procura volta alla gestione dei Controparte_4 CP_8
propri crediti anomali. c) che, il credito de quo sarebbe derivato dal contratto di c/c n. 3443726 (ex 120803) del 4.9.2001 intercorso tra la e la CP_4 [...]
Controparte_16
d) che a valere su detto conto corrente sarebbe stato, in data 28.8.2007,
concesso affidamento per € 50.000,00, ad aumento di un precedente affidamento già concesso il 15.6.2006 di € 35.000,00.-
e) che, in data 11.03.05, avrebbe concesso sempre Controparte_9
all'opponente un finanziamento di € 15.000,00 sotto forma di apertura di credito in c/c n. 10351600, denominato .- CP_5
7 f) che, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei Controparte_1
confronti dell'istituto di credito ricorrente, si sarebbero costituiti fideiussori i
Sig.ri e Parte_4 Parte_1
e) che, a mezzo lettera raccomandata del 26.02.08, non avendo il debitore rispettato gli accordi contrattuali, l'opposta avrebbe proceduto alla revoca delle facilitazioni creditizie concesse, intimando il pagamento, al debitore ed ai fideiussori, di quanto dovuto;
f) che, dal mancato adempimento da parte di questi ultimi dell'esposizione debitoria, pari ad € 71.621,75, (di cui 61.826,19 per scoperto di c/c ed € 9.795,56
per c/c flexicredito) sarebbe stato necessario ricorrere alla procedura monitoria,
essendo il credito vero e liquido, giusta certificazione del saldoconto ex art. 50
L.B..
I motivi posti a base dell'opposizione della ingiunta società si sono sostanziati nella assoluta negazione del credito reclamato sostanzialmente per:
a) carenza di legittimatio ad causam, formale e sostanziale, della opposta mandataria nonché della mandante Controparte_4
; CP_4
- b) mancanza di ogni documentazione idonea a dare prova del credito per come reclamato, stante la assenza di validi e completi titoli negoziali, nonché
delle scritture contabili di riferimento, nella specie gli estratti conto completi per l'intera durata del rapporto;
c) in subordine si è eccepita comunque la presenza di clausole contrattuali nulle, e per applicazione di interessi anatocistici vietati, e per superamento del tasso usura, e per commissioni di massimo scoperto illegittime.
8 Il giudice di prime cure, rigettando le preliminari eccezioni proposte dall'opponente, ha rigettato nel merito l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, l'odierna appellante, con il primo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta attesa la mancanza in atti di documentazione idonea a dimostrare i passaggi asseritamente intervenuti tra la dedotta originaria titolare del credito Credito italiano spa e l'ingiungente
. CP_4
Il motivo di appello è fondato.
Dalla documentazione in atti prodotta da parte opposta, non emerge la titolarità in capo alla ingiungente del credito azionato. CP_4
Ed invero, la società che agisca quale successore (a titolo universale o particolare) di altra società titolare di un credito, è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione (v. Cass. Civ. Sez. un. n. 11650-06).
Al principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società
asseritamente cessionaria di crediti bancari in blocco ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare (o anche, eventualmente,
la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove
9 la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria,
anche alla prova dell'incorporazione”. (Cass civ 4116/2016).
L'odierna appellata deduce che dalla documentazione versata in atti emerge la legittimazione attiva dell'opposta evidenziando che il contratto di c/c ordinario è stato acceso nel 2001 da Credito Italiano S.p.a. che, successivamente nel 2002, ha variata la propria denominazione in con Controparte_9
mantenimento dello stesso numero di C.F. P.IVA_5
Tuttavia, dal contratto di Conto corrente e dalla documentazione in atti emerge che il codice fiscale del Credito Italiano non è 12931320159
(corrispondente al codice fiscale di con partita IVA CP_4 P.IVA_6
e ), ma con p.i. , per cui non v'è Controparte_9 P.IVA_7 P.IVA_8
alcuna corrispondenza con il codice fiscale, così come non vi è coincidenza,
contrariamente a quanto dedotto, di sede legale.
La restante documentazione prodotta dall'odierna appellata, compresi gli atti di fusione e di cessione intervenuti, attengono ad una fase successiva (si tratta della fusione per incorporazione, in data 2008, di in Controparte_9 CP_4
del conferimento dei rami aziendali da a
[...] Controparte_4 Controparte_10
e nonché
[...] Controparte_12 Controparte_14
di nuova costituzione, banche che, con atto del 19/10/10, Controparte_9
sono state nuovamente fuse in . Controparte_4
A tanto consegue l'accoglimento del primo motivo di appello.
Ogni altra valutazione in ordine ai restanti motivi di appello deve ritenersi ultronea.
Deve, dunque, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della opposta e, per l'effetto, in riformare la sentenza di primo grado n 2413/2018, deve essere revoca il decreto ingiuntivo
10 n° 1069/14, emesso dal Tribunale di Cosenza il 18/07/14.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
PQM
La TE d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di socio Parte_1
accomandatario della , avverso Parte_3
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2413/2018, pubblicata il 13.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riformare la sentenza di primo grado n
2413/2018, revoca il decreto ingiuntivo n° 1069/14, emesso dal Tribunale di
Cosenza il 18/07/14;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida per il primo grado in euro 406,50 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., e per il presente grado d'appello in euro 406,50 per spese ed euro 9.991,00 per compensi, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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