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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1495/2023
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 1495 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a nato il [...] in [...] e residente in [...]
Quaranta C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di mandato come in atti dall'Avv. C.F._1
Massimo Gennatiempo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
Trento n° 109;
- Attrice -
E
, in persona del Sindaco p.t. (P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa ai fini del presente atto dall'avv. Maria Annunziata (C.F.: ), con studio in C.F._2
Salerno, Piazza S. Agostino, 29 -84121,
-Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno. Responsabilità ex art 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo che: - risultava Parte_1 aggiudicatario del fabbricato per civile abitazione alla Via Giovanni Falcone n° 17, già Via Olivella n. 19, non ancora ultimato ed in stato di totale abbandono, intercluso nella particella 70 del foglio 5, avente accesso mediante cancelli pedonale e carrabile al civico n. 17 di detta via Falcone sul lato Ovest del fondo, composto tale fabbricato da piano terra suddiviso in tre corpi, dal piano primo non ultimato dove sono presenti i soli pilastri ed una scala in cemento armato di accesso al secondo paiano nonché da una porzione di solaio del secondo piano sul lato Est, il tutto per una consistenza catastale di 8 (otto) vani, confinante pagina 1 di 6 per tutti i lati dal terreno di cui a descriversi distinto con la particella n. 70, riportato in NCEU del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) al foglio 5, particella 163, Via Olivella n. 19, piano T, categoria A/3, classe
1, consistenza 8 vani, superficie catastale mq 174, totale escluse aree scoperte mq 174, r.c. € 557,77, oltre l'appezzamento di terreno ricadente in parte in zona “D5 – turistico ricettiva” ed in parte in zona Sp44, giusta atto pubblico per Notar rep. 3344 racc n. 2878; - il succitato compendio immobiliare Per_1 rientrava nell'attivo della procedura fallimentare della società “Terme Bosco San Benedetto srl”, contrassegnata con il n° RF 23/2004; - giusta relazione del CTU Ing. , nominato dal G.D. Persona_2 delegato, il detto compendio immobiliare veniva realizzato in virtù della licenza edilizia n° 6/1973 e successiva C.E. sanatoria n° 25 del 07.04.1994, prevedente, per il lotto allora compreso in una zona omogenea classificata “agricola”, la costruzione di una casetta colonica;
- formulava offerta congrua per acquisire il succitato compendio immobiliare, ottenendo, in data 15.01.2021, dal Tribunale di Salerno, nella persona del G.D. designato, l'aggiudicazione definitiva del complesso immobiliare descritto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dai competenti uffici del Comune di , finalizzata ad ottenere Controparte_1 il rilascio della richiesta autorizzazione all'effettuazione dei necessari lavori di ristrutturazione stante il suddetto stato di totale abbandono, avvalendosi dei bonus edilizi, veniva comunicato all'istante, Parte_1
, che il manufatto (casetta colonica), oggetto dell'acquisto, “era stato realizzato in totale difformità rispetto
[...] alla licenza edilizia n° 6/1973 e che quindi l'elaborato peritale posto alla base del bando di vendita era totalmente e gravemente viziato”; - vanamente il invitava il responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pt_1
Privata del Comune di , ad esaminare i documenti, richiamati dal CTU del tribunale Controparte_1 di Salerno, e precisamente la licenza n° 6/73 e la concessione edilizia in Sanatoria n° 25 del 07.05.1994 e che già nel 1998 (concessione edilizia n° 12) il Comune di aveva dapprima sanato i Controparte_1 vizi, indicati dal citato responsabile e dappoi aveva annullato tale ultima concessione edilizia in sanatoria, in quanto già oggetto di condono rilasciato con la menzionata concessione edilizia n° 25/94; - stante la rigidità manifestata dal citato responsabile del procedimento, il dapprima, ricorreva all'On.le Pt_1
Tribunale di Salerno al fine di richiedere che i termini di cui agli artt. 39, comma 1, legge n. 724/1994, 32, comma 25, decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, e 46, comma
5, D.P.R. n. 380/2001, fossero prorogati, e, dappoi, previo versamento della somma di € 2.791,47 era costretto, suo malgrado, a depositare una nuova istanza di condono per effetto della quale in data
27.07.2022 il Comune di rilasciava il permesso a costruire in sanatoria n° 3\22 Controparte_1
(sebbene tale permesso fossa stato già rilasciato in data 7.4.94 permesso n. 25 ed in data 23.07.1998 permesso n. 12 – quest'ultimo poi revocato per le ragioni di cui sopra-); - che a causa del grave errore e dell'incontestabile comportamento colposo, tenuto dal e dai suoi Controparte_1 responsabili del preposto Settore, il Sig. , non solo è stato costretto ad affrontare spese Parte_1 assolutamente non dovute (ex plurimis costo per permesso a costruire in sanatoria n° 3/22), ma pagina 2 di 6 soprattutto non ha potuto ottenere, pur essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente previsti, dei bonus edilizi previsti dalla normativa all'epoca vigente;
tanto premesso, il chiedeva il Pt_1 riconoscimento in capo all'ente locale della responsabilità ex art. 2043 c.c. per il comportamento colposo tenuto dallo stesso e, per l'effetto, la condanna al pagamento in suo favore della somma € 245.000,00 oltre interessi e spese legali.
L'atto di citazione veniva ritualmente notificato al che si Controparte_1 costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine chiedeva di riconoscere la corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La causa veniva istruita con CTU e rinviata all'odierna udienza del 12.03.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il CTU, dott. , all'esito delle operazioni Persona_3 peritali, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “con la richiesta di archiviazione del 08/04/2022 da parte del sig. protocollata al n. 4964 del Comune di terminava l'iter per l'ottenimento del titolo Pt_1 Controparte_1 abilitativo, con il quale l'attore chiedeva l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato oggetto del contenzioso, stando così i fatti: non sono rilevabili profili di criticità nella gestione della pratica da parte del Comune di Controparte_1
• conclusosi l'iter per l'ottenimento del titolo abilitativo con la richiesta di archiviazione, non è possibile attribuire errori di istruttoria che abbiano compromesso la possibilità dell'attore di ottenere i Superbonus edilizi, l'iter di fatto si è concluso con la richiesta di archiviazione;
• nelle more dell'istruttoria la richiesta d'integrazione documentale fu un atto legittimato dalla necessità di reperire ulteriore documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento del titolo abilitativo anche in funzione dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal cd Superbonus 110;
• l'iter procedurale ha mostrato un ritardo della richiesta d'integrazione documentale da parte del rispetto ai CP_1 termini di legge;
sull'accaduto il CTU ha messo all'attenzione di chi legge una possibile conseguenza di detto ritardo: se non si fosse richiesta l'archiviazione l'attore avrebbe avuto la possibilità vedere accolta la domanda del Permesso di Costruire per il silenzio-assenzo;
• il CTU non ha trovato agli atti di causa una fonte scritta in cui il convenuto dichiarava la “totale difformità”, di cui al quesito posto dal giudice, tale dichiarazione, se esistita, risulterebbe errata a causa del titolo edilizio concesso in sanatoria;
dallo studio degli atti di causa, in concreto, si può affermare che il nesso causale con il quale l'attore principale ha fondato l'azione legale viene a mancare in assenza di una fonte, incontrovertibile, comprovante che a causa della denunciata dichiarazione di “totale difformità” (del Comune di il sig. veniva condizionato e indotto a Controparte_1 Pt_1 richiedere l'archiviazione del Permesso di Costruzione per demolizione e ricostruzione del bene immobile, descritto nell'atto di citazione, con la conseguenza di abbandonare anche la richiesta delle agevolazioni eventualmente ottenibili dal cd Superbonus
110”. pagina 3 di 6 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Pervenivano osservazioni da parte del CTP di parte attrice in cui il perito premettendo di essere “ben
a conoscenza che possono non esserci comunicazioni scritte in quanto, come è prassi usuale, gli UTC invitano (anche per via telefonica) i soggetti richiedenti presso gli uffici comunali, per discutere di eventuali anomalie ostacolanti l'iter per il rilascio dei titoli abilitativi” ha chiesto al CTU di “evidenziare la possibilità di comunicazioni avvenute presso gli uffici comunali e che tale evento può trovare riscontri nella prassi comune di gestione di pratiche edilizie, specialmente in Comuni demograficamente più piccoli”.
Tali osservazioni sono ininfluenti e superflue così come la prova testimoniale richiesta da parte attrice, che non è stata ammessa ed espletata appunto perché inutile.
In sostanza l'attore avrebbe voluto provare, con la prova testimoniale, che il responsabile del procedimento dell'UTC del Comune di , Ing. dopo la Controparte_1 Persona_4 presentazione da parte del ella richiesta di rilascio di autorizzazione all'effettuazione dei lavori Pt_1 di ristrutturazione della casetta colonica, che era in stato di totale abbandono, gli avrebbe riferito oralmente, negli uffici comunali - come sembra adombrare il ctp di parte attrice nelle osservazioni - che il predetto manufatto era stato realizzato in totale difformità rispetto alla licenza edilizia n° e che Num_1 quindi l'elaborato peritale posto alla base del bando di vendita era totalmente e gravemente viziato;
che il invitava l'ing ad esaminare i documenti con particolare riferimento alla concessione Pt_1 Per_4 edilizia in Sanatoria n° 25 del 07.05.1994; ma a causa della rigidità manifestata dal citato responsabile, il ra costretto, suo malgrado, a depositare una nuova istanza di condono per evitare un ordine di Pt_1 demolizione del manufatto abusivo.
Anche a ritenere vere tali circostanze – il Tribunale non ha infatti motivi per dubitare di questa versione – esse sono del tutto irrilevanti a supportare la domanda risarcitoria attorea.
Ed invero, le norme di diritto amministrativo sono imperative ed inderogabili;
ad un'istanza proveniente da un privato vige l'obbligo dell'Amministrazione di rispondere con un provvedimento formale ed espresso (art. 2 Legge 241/90), salvi i casi di silenzio provvedimentale significativo (silenzio assenso o silenzio rigetto).
La P.A. non può manifestare all'esterno il proprio convincimento in altre forme, di certo non oralmente al cittadino che si reca presso gli uffici comunali per discutere di una pratica amministrativa appena presentata. Pertanto, l'orientamento sull'abusività del manufatto, espressa oralmente dal responsabile del procedimento era privo di qualsiasi valore;
ciò che rileva è il provvedimento scritto adottato dal Comune di sull'istanza di rilascio di permesso a costruire presentata Controparte_1 pagina 4 di 6 dal in data 01.10.21, e precisamente la nota del 20.12.21 con cui il Comune ha richiesto Pt_1 all'istante semplicemente un'integrazione documentale, senza far minimamente cenno alla abusività edilizia del manufatto;
richiesta di integrazione documentale peraltro legittima in relazione al rilascio di un titolo abilitativo in funzione dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal cd Superbonus 110, come specificato dal CTU a pag 12 della perizia. Quindi ciò che ha potuto riferire oralmente l'ing è privo di Per_4 qualsiasi valore giuridico e non è stato accompagnato da provvedimenti coerenti con il suo convincimento sull'abusività del manufatto;
infatti in tale ultimo caso l'UTC del avrebbe comunicato all'istante CP_1
n preavviso di diniego ex art 10 bis Legge 241/90. Pt_1
Successivamente, come si evince dalla tabella n 1 a pag 10 dell'elaborato peritale, in cui risulta ricostruito l'intero iter procedimentale, il dapprima in data 24/01/2022 presentava Pt_1 un'integrazione alla richiesta di permesso a costruire del 20-12-2021 e solo in data 08/04/2022 depositava l'integrazione documentale richiesta dal , ma, in pari data, chiedeva Controparte_1
l'archiviazione dell'istanza di Permesso di Costruire presentata l'1.10.21 per poi ripresentare il 23/05/2022 la nuova Istanza di condono edilizio non dovuta, secondo la sua prospettazione.
Da tale iter procedimentale si evidenzia che la colpa per il ritardo con cui il a ottenuto il Pt_1 titolo edilizio assentivo, (id est il permesso a costruire in sanatoria n° 3\22 rilasciato in data 27.07.2022) è ascrivibile proprio a lui.
Infatti, a seguito dell'istanza di permesso a costruire dell'1.10.21, il Comune di ha CP_1 semplicemente richiesto un'integrazione documentale, come detto, assolutamente legittima;
il Pt_1 poteva opporsi stante la tardività, ed eccepire che si fosse già formato il silenzio assenso, come evidenziato dal CTU;
ad ogni buon conto, tra i documenti da integrare è indicato al punto n 3) “Dichiarazione di assenza di abusi”, per cui il vrebbe potuto riscontrare tempestivamente questa richiesta del Comune ed Pt_1 allegare, in relazione al doc punto 3) la C.E. sanatoria n° 25 del 07.04.1994, così da dissipare ogni dubbio dell'ing sulla legittimità edilizia dell'immobile e da indurre il Comune a rilasciare il permesso a Per_4 costruire. Anche se il avesse concluso il procedimento con un Controparte_1 provvedimento di diniego, nonostante la coerenza e completezza dell'integrazione documentale, l'istante vrebbe potuto impugnarlo innanzi al Tar, con istanza di sospensiva, potendo confidare in una Pt_1 sicura vittoria processuale, dal momento che poteva esibire la Concessione in sanatoria n° 25 del
07.04.1994.
Il diversamente, non ha atteso l'epilogo formale del procedimento amministrativo Pt_1 incardinato con la sua istanza del 01.10.21; ne ha richiesto l'archiviazione in data 08.04.22 e subito dopo ha chiesto autonomamente una nuova istanza di condono. I costi sostenuti per questo successivo condono erano evitabili;
parimenti, la perdita dei benefici dei superbonus edilizi è dovuta ad un ritardo pagina 5 di 6 provvedimentale ascrivibile al stesso per aver richiesto inutilmente ed immotivatamente Pt_1
l'archiviazione del primo procedimento di rilascio del titolo edilizio, invece di coltivarlo con successo.
La domanda risarcitoria odierna è pertanto infondata e va rigettata con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite e di CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della l Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente Controparte_1 provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del convenuto che si Parte_1 liquidano in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
12.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 1495 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a nato il [...] in [...] e residente in [...]
Quaranta C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di mandato come in atti dall'Avv. C.F._1
Massimo Gennatiempo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
Trento n° 109;
- Attrice -
E
, in persona del Sindaco p.t. (P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa ai fini del presente atto dall'avv. Maria Annunziata (C.F.: ), con studio in C.F._2
Salerno, Piazza S. Agostino, 29 -84121,
-Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno. Responsabilità ex art 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo che: - risultava Parte_1 aggiudicatario del fabbricato per civile abitazione alla Via Giovanni Falcone n° 17, già Via Olivella n. 19, non ancora ultimato ed in stato di totale abbandono, intercluso nella particella 70 del foglio 5, avente accesso mediante cancelli pedonale e carrabile al civico n. 17 di detta via Falcone sul lato Ovest del fondo, composto tale fabbricato da piano terra suddiviso in tre corpi, dal piano primo non ultimato dove sono presenti i soli pilastri ed una scala in cemento armato di accesso al secondo paiano nonché da una porzione di solaio del secondo piano sul lato Est, il tutto per una consistenza catastale di 8 (otto) vani, confinante pagina 1 di 6 per tutti i lati dal terreno di cui a descriversi distinto con la particella n. 70, riportato in NCEU del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) al foglio 5, particella 163, Via Olivella n. 19, piano T, categoria A/3, classe
1, consistenza 8 vani, superficie catastale mq 174, totale escluse aree scoperte mq 174, r.c. € 557,77, oltre l'appezzamento di terreno ricadente in parte in zona “D5 – turistico ricettiva” ed in parte in zona Sp44, giusta atto pubblico per Notar rep. 3344 racc n. 2878; - il succitato compendio immobiliare Per_1 rientrava nell'attivo della procedura fallimentare della società “Terme Bosco San Benedetto srl”, contrassegnata con il n° RF 23/2004; - giusta relazione del CTU Ing. , nominato dal G.D. Persona_2 delegato, il detto compendio immobiliare veniva realizzato in virtù della licenza edilizia n° 6/1973 e successiva C.E. sanatoria n° 25 del 07.04.1994, prevedente, per il lotto allora compreso in una zona omogenea classificata “agricola”, la costruzione di una casetta colonica;
- formulava offerta congrua per acquisire il succitato compendio immobiliare, ottenendo, in data 15.01.2021, dal Tribunale di Salerno, nella persona del G.D. designato, l'aggiudicazione definitiva del complesso immobiliare descritto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dai competenti uffici del Comune di , finalizzata ad ottenere Controparte_1 il rilascio della richiesta autorizzazione all'effettuazione dei necessari lavori di ristrutturazione stante il suddetto stato di totale abbandono, avvalendosi dei bonus edilizi, veniva comunicato all'istante, Parte_1
, che il manufatto (casetta colonica), oggetto dell'acquisto, “era stato realizzato in totale difformità rispetto
[...] alla licenza edilizia n° 6/1973 e che quindi l'elaborato peritale posto alla base del bando di vendita era totalmente e gravemente viziato”; - vanamente il invitava il responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pt_1
Privata del Comune di , ad esaminare i documenti, richiamati dal CTU del tribunale Controparte_1 di Salerno, e precisamente la licenza n° 6/73 e la concessione edilizia in Sanatoria n° 25 del 07.05.1994 e che già nel 1998 (concessione edilizia n° 12) il Comune di aveva dapprima sanato i Controparte_1 vizi, indicati dal citato responsabile e dappoi aveva annullato tale ultima concessione edilizia in sanatoria, in quanto già oggetto di condono rilasciato con la menzionata concessione edilizia n° 25/94; - stante la rigidità manifestata dal citato responsabile del procedimento, il dapprima, ricorreva all'On.le Pt_1
Tribunale di Salerno al fine di richiedere che i termini di cui agli artt. 39, comma 1, legge n. 724/1994, 32, comma 25, decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, e 46, comma
5, D.P.R. n. 380/2001, fossero prorogati, e, dappoi, previo versamento della somma di € 2.791,47 era costretto, suo malgrado, a depositare una nuova istanza di condono per effetto della quale in data
27.07.2022 il Comune di rilasciava il permesso a costruire in sanatoria n° 3\22 Controparte_1
(sebbene tale permesso fossa stato già rilasciato in data 7.4.94 permesso n. 25 ed in data 23.07.1998 permesso n. 12 – quest'ultimo poi revocato per le ragioni di cui sopra-); - che a causa del grave errore e dell'incontestabile comportamento colposo, tenuto dal e dai suoi Controparte_1 responsabili del preposto Settore, il Sig. , non solo è stato costretto ad affrontare spese Parte_1 assolutamente non dovute (ex plurimis costo per permesso a costruire in sanatoria n° 3/22), ma pagina 2 di 6 soprattutto non ha potuto ottenere, pur essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente previsti, dei bonus edilizi previsti dalla normativa all'epoca vigente;
tanto premesso, il chiedeva il Pt_1 riconoscimento in capo all'ente locale della responsabilità ex art. 2043 c.c. per il comportamento colposo tenuto dallo stesso e, per l'effetto, la condanna al pagamento in suo favore della somma € 245.000,00 oltre interessi e spese legali.
L'atto di citazione veniva ritualmente notificato al che si Controparte_1 costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine chiedeva di riconoscere la corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La causa veniva istruita con CTU e rinviata all'odierna udienza del 12.03.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il CTU, dott. , all'esito delle operazioni Persona_3 peritali, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “con la richiesta di archiviazione del 08/04/2022 da parte del sig. protocollata al n. 4964 del Comune di terminava l'iter per l'ottenimento del titolo Pt_1 Controparte_1 abilitativo, con il quale l'attore chiedeva l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato oggetto del contenzioso, stando così i fatti: non sono rilevabili profili di criticità nella gestione della pratica da parte del Comune di Controparte_1
• conclusosi l'iter per l'ottenimento del titolo abilitativo con la richiesta di archiviazione, non è possibile attribuire errori di istruttoria che abbiano compromesso la possibilità dell'attore di ottenere i Superbonus edilizi, l'iter di fatto si è concluso con la richiesta di archiviazione;
• nelle more dell'istruttoria la richiesta d'integrazione documentale fu un atto legittimato dalla necessità di reperire ulteriore documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento del titolo abilitativo anche in funzione dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal cd Superbonus 110;
• l'iter procedurale ha mostrato un ritardo della richiesta d'integrazione documentale da parte del rispetto ai CP_1 termini di legge;
sull'accaduto il CTU ha messo all'attenzione di chi legge una possibile conseguenza di detto ritardo: se non si fosse richiesta l'archiviazione l'attore avrebbe avuto la possibilità vedere accolta la domanda del Permesso di Costruire per il silenzio-assenzo;
• il CTU non ha trovato agli atti di causa una fonte scritta in cui il convenuto dichiarava la “totale difformità”, di cui al quesito posto dal giudice, tale dichiarazione, se esistita, risulterebbe errata a causa del titolo edilizio concesso in sanatoria;
dallo studio degli atti di causa, in concreto, si può affermare che il nesso causale con il quale l'attore principale ha fondato l'azione legale viene a mancare in assenza di una fonte, incontrovertibile, comprovante che a causa della denunciata dichiarazione di “totale difformità” (del Comune di il sig. veniva condizionato e indotto a Controparte_1 Pt_1 richiedere l'archiviazione del Permesso di Costruzione per demolizione e ricostruzione del bene immobile, descritto nell'atto di citazione, con la conseguenza di abbandonare anche la richiesta delle agevolazioni eventualmente ottenibili dal cd Superbonus
110”. pagina 3 di 6 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Pervenivano osservazioni da parte del CTP di parte attrice in cui il perito premettendo di essere “ben
a conoscenza che possono non esserci comunicazioni scritte in quanto, come è prassi usuale, gli UTC invitano (anche per via telefonica) i soggetti richiedenti presso gli uffici comunali, per discutere di eventuali anomalie ostacolanti l'iter per il rilascio dei titoli abilitativi” ha chiesto al CTU di “evidenziare la possibilità di comunicazioni avvenute presso gli uffici comunali e che tale evento può trovare riscontri nella prassi comune di gestione di pratiche edilizie, specialmente in Comuni demograficamente più piccoli”.
Tali osservazioni sono ininfluenti e superflue così come la prova testimoniale richiesta da parte attrice, che non è stata ammessa ed espletata appunto perché inutile.
In sostanza l'attore avrebbe voluto provare, con la prova testimoniale, che il responsabile del procedimento dell'UTC del Comune di , Ing. dopo la Controparte_1 Persona_4 presentazione da parte del ella richiesta di rilascio di autorizzazione all'effettuazione dei lavori Pt_1 di ristrutturazione della casetta colonica, che era in stato di totale abbandono, gli avrebbe riferito oralmente, negli uffici comunali - come sembra adombrare il ctp di parte attrice nelle osservazioni - che il predetto manufatto era stato realizzato in totale difformità rispetto alla licenza edilizia n° e che Num_1 quindi l'elaborato peritale posto alla base del bando di vendita era totalmente e gravemente viziato;
che il invitava l'ing ad esaminare i documenti con particolare riferimento alla concessione Pt_1 Per_4 edilizia in Sanatoria n° 25 del 07.05.1994; ma a causa della rigidità manifestata dal citato responsabile, il ra costretto, suo malgrado, a depositare una nuova istanza di condono per evitare un ordine di Pt_1 demolizione del manufatto abusivo.
Anche a ritenere vere tali circostanze – il Tribunale non ha infatti motivi per dubitare di questa versione – esse sono del tutto irrilevanti a supportare la domanda risarcitoria attorea.
Ed invero, le norme di diritto amministrativo sono imperative ed inderogabili;
ad un'istanza proveniente da un privato vige l'obbligo dell'Amministrazione di rispondere con un provvedimento formale ed espresso (art. 2 Legge 241/90), salvi i casi di silenzio provvedimentale significativo (silenzio assenso o silenzio rigetto).
La P.A. non può manifestare all'esterno il proprio convincimento in altre forme, di certo non oralmente al cittadino che si reca presso gli uffici comunali per discutere di una pratica amministrativa appena presentata. Pertanto, l'orientamento sull'abusività del manufatto, espressa oralmente dal responsabile del procedimento era privo di qualsiasi valore;
ciò che rileva è il provvedimento scritto adottato dal Comune di sull'istanza di rilascio di permesso a costruire presentata Controparte_1 pagina 4 di 6 dal in data 01.10.21, e precisamente la nota del 20.12.21 con cui il Comune ha richiesto Pt_1 all'istante semplicemente un'integrazione documentale, senza far minimamente cenno alla abusività edilizia del manufatto;
richiesta di integrazione documentale peraltro legittima in relazione al rilascio di un titolo abilitativo in funzione dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal cd Superbonus 110, come specificato dal CTU a pag 12 della perizia. Quindi ciò che ha potuto riferire oralmente l'ing è privo di Per_4 qualsiasi valore giuridico e non è stato accompagnato da provvedimenti coerenti con il suo convincimento sull'abusività del manufatto;
infatti in tale ultimo caso l'UTC del avrebbe comunicato all'istante CP_1
n preavviso di diniego ex art 10 bis Legge 241/90. Pt_1
Successivamente, come si evince dalla tabella n 1 a pag 10 dell'elaborato peritale, in cui risulta ricostruito l'intero iter procedimentale, il dapprima in data 24/01/2022 presentava Pt_1 un'integrazione alla richiesta di permesso a costruire del 20-12-2021 e solo in data 08/04/2022 depositava l'integrazione documentale richiesta dal , ma, in pari data, chiedeva Controparte_1
l'archiviazione dell'istanza di Permesso di Costruire presentata l'1.10.21 per poi ripresentare il 23/05/2022 la nuova Istanza di condono edilizio non dovuta, secondo la sua prospettazione.
Da tale iter procedimentale si evidenzia che la colpa per il ritardo con cui il a ottenuto il Pt_1 titolo edilizio assentivo, (id est il permesso a costruire in sanatoria n° 3\22 rilasciato in data 27.07.2022) è ascrivibile proprio a lui.
Infatti, a seguito dell'istanza di permesso a costruire dell'1.10.21, il Comune di ha CP_1 semplicemente richiesto un'integrazione documentale, come detto, assolutamente legittima;
il Pt_1 poteva opporsi stante la tardività, ed eccepire che si fosse già formato il silenzio assenso, come evidenziato dal CTU;
ad ogni buon conto, tra i documenti da integrare è indicato al punto n 3) “Dichiarazione di assenza di abusi”, per cui il vrebbe potuto riscontrare tempestivamente questa richiesta del Comune ed Pt_1 allegare, in relazione al doc punto 3) la C.E. sanatoria n° 25 del 07.04.1994, così da dissipare ogni dubbio dell'ing sulla legittimità edilizia dell'immobile e da indurre il Comune a rilasciare il permesso a Per_4 costruire. Anche se il avesse concluso il procedimento con un Controparte_1 provvedimento di diniego, nonostante la coerenza e completezza dell'integrazione documentale, l'istante vrebbe potuto impugnarlo innanzi al Tar, con istanza di sospensiva, potendo confidare in una Pt_1 sicura vittoria processuale, dal momento che poteva esibire la Concessione in sanatoria n° 25 del
07.04.1994.
Il diversamente, non ha atteso l'epilogo formale del procedimento amministrativo Pt_1 incardinato con la sua istanza del 01.10.21; ne ha richiesto l'archiviazione in data 08.04.22 e subito dopo ha chiesto autonomamente una nuova istanza di condono. I costi sostenuti per questo successivo condono erano evitabili;
parimenti, la perdita dei benefici dei superbonus edilizi è dovuta ad un ritardo pagina 5 di 6 provvedimentale ascrivibile al stesso per aver richiesto inutilmente ed immotivatamente Pt_1
l'archiviazione del primo procedimento di rilascio del titolo edilizio, invece di coltivarlo con successo.
La domanda risarcitoria odierna è pertanto infondata e va rigettata con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite e di CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della l Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente Controparte_1 provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del convenuto che si Parte_1 liquidano in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
12.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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