TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4623/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Michela Galasso Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Bruno E. Pontecorvo CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di essere titolare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71 a far data dal 6.12.2016, di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 21.9.2021, e che in tale occasione la commissione medica accertava una invalidità pari al 70%, di aver quindi proposto opposizione per accertamento tecnico preventivo (rgn. 445/2023) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71; che in sede di atp veniva accertata una invalidità del 73%, di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 28.8.2023. Parte ricorrente agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le sia riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità a decorrere dalla visita di revisione del 21.9.2021.
Si è costituito l' resistente, l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche CP_2 contestazioni alle risultanze peritali, e in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
La domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 100%, confermando quindi la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 12 l. 118/71.
Il CTU, a fronte delle patologie che affliggono la ricorrente (“Recente diagnosi di recidiva di carcinoma squamocellulare del cavo orale (emilingua destra), trattato con glossectomia subtotale destra, lingfoadenectomia, tracheostomia e posizionamento di PEG (11/2024), radiotrattato (01/2025), in attuale stretto follow up, con importante dimagrimento in nutrizione enterale artificiale. Esiti di recente frattura accidentale di omero sinistro, trattata chirurgicamente con sintesi. Esiti di intervento di quadrantectomia (2010) della mammella sinistra per carcinoma mammario, radiotrattato.”), ha esaminato le stesse singolarmente per poi procedere ad una valutazione complessiva utilizzando le tabelle del Decreto Ministeriale, e ha concluso affermando come “in sostanza, si ritiene che persistessero le condizioni per il riconoscimento della totale invalidità con inabilità lavorativa, come descritta dall'art. 12 della L. 118/1980 dall'epoca della revisione (2021)”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Conseguentemente va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 12 L. 118/71 con decorrenza dalla visita di revisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4623/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 a decorrere dalla data della visita di revisione del
21.9.2021. CP_
- Condanna, per l'effetto, l' a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente
Tivoli, 2/12/2025
Il Giudice
BI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4623/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Michela Galasso Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Bruno E. Pontecorvo CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di essere titolare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71 a far data dal 6.12.2016, di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 21.9.2021, e che in tale occasione la commissione medica accertava una invalidità pari al 70%, di aver quindi proposto opposizione per accertamento tecnico preventivo (rgn. 445/2023) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71; che in sede di atp veniva accertata una invalidità del 73%, di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 28.8.2023. Parte ricorrente agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le sia riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità a decorrere dalla visita di revisione del 21.9.2021.
Si è costituito l' resistente, l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche CP_2 contestazioni alle risultanze peritali, e in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
La domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 100%, confermando quindi la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 12 l. 118/71.
Il CTU, a fronte delle patologie che affliggono la ricorrente (“Recente diagnosi di recidiva di carcinoma squamocellulare del cavo orale (emilingua destra), trattato con glossectomia subtotale destra, lingfoadenectomia, tracheostomia e posizionamento di PEG (11/2024), radiotrattato (01/2025), in attuale stretto follow up, con importante dimagrimento in nutrizione enterale artificiale. Esiti di recente frattura accidentale di omero sinistro, trattata chirurgicamente con sintesi. Esiti di intervento di quadrantectomia (2010) della mammella sinistra per carcinoma mammario, radiotrattato.”), ha esaminato le stesse singolarmente per poi procedere ad una valutazione complessiva utilizzando le tabelle del Decreto Ministeriale, e ha concluso affermando come “in sostanza, si ritiene che persistessero le condizioni per il riconoscimento della totale invalidità con inabilità lavorativa, come descritta dall'art. 12 della L. 118/1980 dall'epoca della revisione (2021)”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Conseguentemente va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 12 L. 118/71 con decorrenza dalla visita di revisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4623/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 a decorrere dalla data della visita di revisione del
21.9.2021. CP_
- Condanna, per l'effetto, l' a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente
Tivoli, 2/12/2025
Il Giudice
BI TT