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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10427/2022 promossa da:
c.f. con l'avv. Aiello Graziana c.f. Parte_1 C.F._1 C.F._2
RICORRENTE
Contro
( già ), sede legale in Spyrou Kyprianou 4, Controparte_1 Controparte_2
PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, Cipro, iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di discussione il sig. Parte_1 conviene in giudizio la per ivi sentirla condannare alla restituzione degli Controparte_1 importi ad essa corrisposti pari ad € 126.800,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di €
10.000,00 e del danno non patrimoniale di € 20.000,00, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ - Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento, per i motivi di cui in narrativa, del contratto di trade online stipulato tra , C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...], RP e AN IE (FI-
50038) e (già ), sede legale in Spyrou Controparte_3 Controparte_2
pagina 1 di 6 Kyprianou 4, PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol,
Cipro, iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in legale rappresentante pro tempore, e l'invalidità di tutti gli atti ad essi collegati: e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la società (già ). in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione degli importi ad essa corrisposti dal di € Parte_1
126.800,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di € 10.000,00 e al risarcimento del danno non patrimoniale di € 20.000,00, 0 nelle misure che il Decidente riterrà d'equità e, comunque, nelle misure diverse. maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA: Nelle denegata ipotesi in cui i contratti non vengano dichiarati risolti unitamente a tutti gli atti ad essi collegati: - Accertare e dichiarare l'annullabilità per dolo, per i motivi di cui in narrativa, del contratto di trade online stipulato tra , C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20/06/1959, residente in [...], RP e AN IE (FI – 50038) e
[...]
(già ), sede legale in Spyrou Kyprianou 4, Controparte_3 Controparte_2
PAPAVASSILIOU COURT, 3rd Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, Cipro, iscritta CP_4 presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'invalidità di tutti gli atti ad essi collegati;
e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la società (già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione degli importi ad essa corrisposti dal sig. Parte_2 di Euro 126.800,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di Euro 10.000,00 e al risarcimento del danno non patrimoniale di Euro 20.000,00, o nelle misure che il Decidente riterrà d'equità e, comunque, nelle misure diverse, maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare la responsabilità, per i motivi di cui in narrativa, della (già ), sede legale Controparte_3 Controparte_2 in Spyrou Kyprianou 4. PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Flat/Office 301. Mesa Geitonia, 4001,
Limassol, Cipro iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il danno subito dal , C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...], RP e AN IE (FI -
50038) e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_2 degli importi ad essa corrisposti dal di € 126.800,00, oltre al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale di Euro 10.000.00 e al risarcimento del danno non patrimoniale di Euro 20.000,00, o pagina 2 di 6 nelle misure che il Decidente riterrà d'equità e, comunque, nelle misure diverse, maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo”.
Assume parte ricorrente l'inadempimento della società resistente relativamente al progetto di investimento sulla piattaforma di trading online www.brokereo.com, gestita dalla società resistente, che si era concluso con l'integrale perdita del capitale versato ed in particolare contesta : l'omessa informazione al cliente riguardo i rischi dell'investimento; laviolazione degli obblighi di verifica di idoneità e adeguatezza;
l'errata classificazione del ricorrente come cliente professionale a pochi giorni dal primo investimento, in assenza dei relativi requisiti, al precipuo scopo di aggirare le misure di protezione previste dalla legge per i clienti al dettaglio, ovvero non professionali, esponendolo in virtù dell'applicazione di leve finanziarie molto elevate, al rischio di ingenti perdite, come in effetti verificatosi;
l'adozione di un'aggressiva strategia di marketing commerciale tramite c.d. cold calling diretta ad indurre il cliente ad investire cospicue somme, allo scopo di rincorrere guadagni rivelatesi del tutto illusori, tutto cio nell'arco di qualche settimana senza che il cliente potesse rendersi adeguatamente conto delle operazioni in essere;
l'esercizio di pressioni e consigli da parte degli addetti di in aperto contrasto con le misure restrittive dettate dall' e Controparte_3 CP_5 dalla CP_6
Si costituisce la che contesta la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_3 in punto di fatto e diritto, eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: dichiarare il DIFETTO
DI GIURISDIZIONE del giudice adito, ai sensi del sopra richiamato art. 4 Regolamento UE n.
1215/2012 e s.m.i. e leggi e norme collegate sopra richiamate, in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato Membro di Cipro secondo i criteri di competenza ivi stabiliti sussistendone tutti i presupposti di legge per le ragioni sopra indicate;
Nel merito: RIGETTARE, comunque, la domanda dell'attore/ricorrente in quanto palesemente ed oggettivamente infondata in fatto e diritto per tutti i motivi sopra descritti.
Disposto il mutamento del rito , assegnati i termini ex art 183 comma 6 cpc, ammesso l'interrogatorio formale, assunte le prove testimoniali la causa viene rinviata all'udienza del 6 novembre 2025 ex art
281 sexies cpc con termine per il deposito di memorie conclusionali e note cartolari ex art 127 ter cpc
Parte ricorrente deposita le proprie memorie conclusionali e note cartolari alle quali di riporta per le conclusioni;
parte resistente nulla deposita a seguito di revoca del mandato successivamente alla comunicata revoca del mandato al difensore costituitosi.
pagina 3 di 6 Nel merito la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevato da parte resistente posta la qualifica di consumatore del ricorrente. In tal senso la giurisprudenza è granitica nel disporre che la qualifica di “consumatore” dipende dallo scopo per cui viene concluso il contratto. Se una persona fisica stipula un contratto di investimento per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale, è da considerarsi un consumatore. Non rilevano, a tal fine, né
l'elevato valore dell'investimento, né la sua natura speculativa, né le eventuali competenze finanziarie dell'investitore. Lo scopo della normativa è proteggere la parte economicamente più debole e meno informata nel contesto di quel specifico contratto. Nel caso in esame emerge per facta concludentia che il sig. è un bracciante agricolo senza alcuna minima esperienza in ambito trading online Parte_1
Ed in tal senso la giurisdizione italiana, stabilisce che l'investitore, agendo per scopi estranei alla propria attività professionale, riveste la qualifica di consumatore. Di conseguenza, si applica la speciale giurisdizione del consumatore prevista dai regolamenti europei, che consente di adire il tribunale del proprio luogo di residenza, a condizione che l'attività del professionista sia diretta verso tale Stato, come accertato nel caso di specie ( Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34120 Anno 2024
Assunta la qualifica di consumatore del ricorrente emerge per tabulas, anche avuto riguardo al comportamento processuale di parte resistente , non comparso in occasione del deferito interrogatorio formale e comunque in assenza di qualsiasi allegazione probatoria utile a contestare la domanda di parte ricorrente che la la ha posto in essere una condotta Controparte_3 gravemente inadempiente in ordine all'esecuzione del contratto di trade online stipulato tra
[...]
, Parte_1
Infatti la prestazione del servizio di investimento mediante trading online necessita di un'adeguata tutela cliente. Sicché, la banca, quando eroga il servizio in modalità telematica, per poter dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi di informativa deve aver adottato delle procedure che possano essere considerate come del tutto equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato in presenza del cliente.
Ad esimente dell'inosservanza degli obblighi legali prima che contrattuali a carico dell'intermediario non può, certo, valere il consenso reso dal risparmiatore con una dichiarazione liberatoria. pagina 4 di 6 Il patto o dichiarazione liberatoria, integrativo dei contratti di deposito titoli e di trading online, soggiace, da un lato alla disposizione dell'art. 1229 c.c. in tema di nullità dell'esclusione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo, colpa grave o di violazione di norme di ordine pubblico.
Soggiace altresì a quella di cui all'art. 36 cod. consumo in tema di nullità (di protezione) delle clausole comportanti uno squilibrio a carico del consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento del professionista, in una limitazione nella proposizione delle azioni nei suoi confronti.
Inoltre, in base al secondo comma dell'art. 1229 c.c. sono nulle le clausole dirette ad esonerare il debitore dalla responsabilità contrattuale nel caso in cui il fatto proprio o dei propri ausiliari costituisca violazione di norme di ordine pubblico.
Sicché, in una tale evenienza, la clausola d'esonero è nulla anche nell'ipotesi di inadempimento per colpa lieve.
Nel caso in esame sussiste violazione contrattuale dell'intermediario sia in ordine all'omessa somministrazione delle informazioni normativamente dovute al proprio cliente relativamente all'assunzione del rischio e sia sull'obbligo contrattuale di informazione che assiste l'erogazione dei servizi di intermediazione finanziaria per il tramite di una piattaforma di trading online in maniera tale che lo stesso potesse assolvere correttamente i propri obblighi informativi e comportamentali( Corte
d'Appello di Trento, Sez. Dist. Bolzano, 08 febbraio 2023, n. 22)
In assenza di allegazione probatoria da parte della società resistente sul corretto adempimento di tali obblighi ed avuto riguardo alle risultanze processuali va dichiarato il grave inadempimento della società resistente e l'obbligo di quest'ultima di restituire gli importi ricevuti dal sig. Parte_1 mentre non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento degli ulteriori danni richiesti da quest'ultimo in assenza di idonea allegazione probatoria. .
Non può trovare accoglimento la domanda proposta
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 6 dispone:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di trade online stipulato tra , Parte_1
C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]
21/A, RP e AN IE (FI- 50038) e (già Controparte_3 [...]
), sede legale in Spyrou Kyprianou 4, PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Controparte_2
Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, Cipro, iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in legale rappresentante pro tempore,
- condanna la società (già ). in persona Controparte_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma ad essa corrisposti dal Parte_1
di € 126.800,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
- condanna la società (già ). in persona Controparte_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro
14.500,00 , di cui euro 406,50 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10427/2022 promossa da:
c.f. con l'avv. Aiello Graziana c.f. Parte_1 C.F._1 C.F._2
RICORRENTE
Contro
( già ), sede legale in Spyrou Kyprianou 4, Controparte_1 Controparte_2
PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, Cipro, iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di discussione il sig. Parte_1 conviene in giudizio la per ivi sentirla condannare alla restituzione degli Controparte_1 importi ad essa corrisposti pari ad € 126.800,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di €
10.000,00 e del danno non patrimoniale di € 20.000,00, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ - Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento, per i motivi di cui in narrativa, del contratto di trade online stipulato tra , C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...], RP e AN IE (FI-
50038) e (già ), sede legale in Spyrou Controparte_3 Controparte_2
pagina 1 di 6 Kyprianou 4, PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol,
Cipro, iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in legale rappresentante pro tempore, e l'invalidità di tutti gli atti ad essi collegati: e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la società (già ). in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione degli importi ad essa corrisposti dal di € Parte_1
126.800,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di € 10.000,00 e al risarcimento del danno non patrimoniale di € 20.000,00, 0 nelle misure che il Decidente riterrà d'equità e, comunque, nelle misure diverse. maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA: Nelle denegata ipotesi in cui i contratti non vengano dichiarati risolti unitamente a tutti gli atti ad essi collegati: - Accertare e dichiarare l'annullabilità per dolo, per i motivi di cui in narrativa, del contratto di trade online stipulato tra , C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20/06/1959, residente in [...], RP e AN IE (FI – 50038) e
[...]
(già ), sede legale in Spyrou Kyprianou 4, Controparte_3 Controparte_2
PAPAVASSILIOU COURT, 3rd Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, Cipro, iscritta CP_4 presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'invalidità di tutti gli atti ad essi collegati;
e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la società (già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione degli importi ad essa corrisposti dal sig. Parte_2 di Euro 126.800,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di Euro 10.000,00 e al risarcimento del danno non patrimoniale di Euro 20.000,00, o nelle misure che il Decidente riterrà d'equità e, comunque, nelle misure diverse, maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare la responsabilità, per i motivi di cui in narrativa, della (già ), sede legale Controparte_3 Controparte_2 in Spyrou Kyprianou 4. PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Flat/Office 301. Mesa Geitonia, 4001,
Limassol, Cipro iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il danno subito dal , C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...], RP e AN IE (FI -
50038) e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_3
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_2 degli importi ad essa corrisposti dal di € 126.800,00, oltre al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale di Euro 10.000.00 e al risarcimento del danno non patrimoniale di Euro 20.000,00, o pagina 2 di 6 nelle misure che il Decidente riterrà d'equità e, comunque, nelle misure diverse, maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo”.
Assume parte ricorrente l'inadempimento della società resistente relativamente al progetto di investimento sulla piattaforma di trading online www.brokereo.com, gestita dalla società resistente, che si era concluso con l'integrale perdita del capitale versato ed in particolare contesta : l'omessa informazione al cliente riguardo i rischi dell'investimento; laviolazione degli obblighi di verifica di idoneità e adeguatezza;
l'errata classificazione del ricorrente come cliente professionale a pochi giorni dal primo investimento, in assenza dei relativi requisiti, al precipuo scopo di aggirare le misure di protezione previste dalla legge per i clienti al dettaglio, ovvero non professionali, esponendolo in virtù dell'applicazione di leve finanziarie molto elevate, al rischio di ingenti perdite, come in effetti verificatosi;
l'adozione di un'aggressiva strategia di marketing commerciale tramite c.d. cold calling diretta ad indurre il cliente ad investire cospicue somme, allo scopo di rincorrere guadagni rivelatesi del tutto illusori, tutto cio nell'arco di qualche settimana senza che il cliente potesse rendersi adeguatamente conto delle operazioni in essere;
l'esercizio di pressioni e consigli da parte degli addetti di in aperto contrasto con le misure restrittive dettate dall' e Controparte_3 CP_5 dalla CP_6
Si costituisce la che contesta la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_3 in punto di fatto e diritto, eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: dichiarare il DIFETTO
DI GIURISDIZIONE del giudice adito, ai sensi del sopra richiamato art. 4 Regolamento UE n.
1215/2012 e s.m.i. e leggi e norme collegate sopra richiamate, in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato Membro di Cipro secondo i criteri di competenza ivi stabiliti sussistendone tutti i presupposti di legge per le ragioni sopra indicate;
Nel merito: RIGETTARE, comunque, la domanda dell'attore/ricorrente in quanto palesemente ed oggettivamente infondata in fatto e diritto per tutti i motivi sopra descritti.
Disposto il mutamento del rito , assegnati i termini ex art 183 comma 6 cpc, ammesso l'interrogatorio formale, assunte le prove testimoniali la causa viene rinviata all'udienza del 6 novembre 2025 ex art
281 sexies cpc con termine per il deposito di memorie conclusionali e note cartolari ex art 127 ter cpc
Parte ricorrente deposita le proprie memorie conclusionali e note cartolari alle quali di riporta per le conclusioni;
parte resistente nulla deposita a seguito di revoca del mandato successivamente alla comunicata revoca del mandato al difensore costituitosi.
pagina 3 di 6 Nel merito la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevato da parte resistente posta la qualifica di consumatore del ricorrente. In tal senso la giurisprudenza è granitica nel disporre che la qualifica di “consumatore” dipende dallo scopo per cui viene concluso il contratto. Se una persona fisica stipula un contratto di investimento per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale, è da considerarsi un consumatore. Non rilevano, a tal fine, né
l'elevato valore dell'investimento, né la sua natura speculativa, né le eventuali competenze finanziarie dell'investitore. Lo scopo della normativa è proteggere la parte economicamente più debole e meno informata nel contesto di quel specifico contratto. Nel caso in esame emerge per facta concludentia che il sig. è un bracciante agricolo senza alcuna minima esperienza in ambito trading online Parte_1
Ed in tal senso la giurisdizione italiana, stabilisce che l'investitore, agendo per scopi estranei alla propria attività professionale, riveste la qualifica di consumatore. Di conseguenza, si applica la speciale giurisdizione del consumatore prevista dai regolamenti europei, che consente di adire il tribunale del proprio luogo di residenza, a condizione che l'attività del professionista sia diretta verso tale Stato, come accertato nel caso di specie ( Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34120 Anno 2024
Assunta la qualifica di consumatore del ricorrente emerge per tabulas, anche avuto riguardo al comportamento processuale di parte resistente , non comparso in occasione del deferito interrogatorio formale e comunque in assenza di qualsiasi allegazione probatoria utile a contestare la domanda di parte ricorrente che la la ha posto in essere una condotta Controparte_3 gravemente inadempiente in ordine all'esecuzione del contratto di trade online stipulato tra
[...]
, Parte_1
Infatti la prestazione del servizio di investimento mediante trading online necessita di un'adeguata tutela cliente. Sicché, la banca, quando eroga il servizio in modalità telematica, per poter dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi di informativa deve aver adottato delle procedure che possano essere considerate come del tutto equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato in presenza del cliente.
Ad esimente dell'inosservanza degli obblighi legali prima che contrattuali a carico dell'intermediario non può, certo, valere il consenso reso dal risparmiatore con una dichiarazione liberatoria. pagina 4 di 6 Il patto o dichiarazione liberatoria, integrativo dei contratti di deposito titoli e di trading online, soggiace, da un lato alla disposizione dell'art. 1229 c.c. in tema di nullità dell'esclusione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo, colpa grave o di violazione di norme di ordine pubblico.
Soggiace altresì a quella di cui all'art. 36 cod. consumo in tema di nullità (di protezione) delle clausole comportanti uno squilibrio a carico del consumatore, che si risolvano, in caso di inadempimento del professionista, in una limitazione nella proposizione delle azioni nei suoi confronti.
Inoltre, in base al secondo comma dell'art. 1229 c.c. sono nulle le clausole dirette ad esonerare il debitore dalla responsabilità contrattuale nel caso in cui il fatto proprio o dei propri ausiliari costituisca violazione di norme di ordine pubblico.
Sicché, in una tale evenienza, la clausola d'esonero è nulla anche nell'ipotesi di inadempimento per colpa lieve.
Nel caso in esame sussiste violazione contrattuale dell'intermediario sia in ordine all'omessa somministrazione delle informazioni normativamente dovute al proprio cliente relativamente all'assunzione del rischio e sia sull'obbligo contrattuale di informazione che assiste l'erogazione dei servizi di intermediazione finanziaria per il tramite di una piattaforma di trading online in maniera tale che lo stesso potesse assolvere correttamente i propri obblighi informativi e comportamentali( Corte
d'Appello di Trento, Sez. Dist. Bolzano, 08 febbraio 2023, n. 22)
In assenza di allegazione probatoria da parte della società resistente sul corretto adempimento di tali obblighi ed avuto riguardo alle risultanze processuali va dichiarato il grave inadempimento della società resistente e l'obbligo di quest'ultima di restituire gli importi ricevuti dal sig. Parte_1 mentre non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento degli ulteriori danni richiesti da quest'ultimo in assenza di idonea allegazione probatoria. .
Non può trovare accoglimento la domanda proposta
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 6 dispone:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di trade online stipulato tra , Parte_1
C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]
21/A, RP e AN IE (FI- 50038) e (già Controparte_3 [...]
), sede legale in Spyrou Kyprianou 4, PAPAVASSILIOU COURT, 3rd floor, Controparte_2
Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4001, Limassol, Cipro, iscritta presso il Registro delle imprese cipriota al n. 300828, in legale rappresentante pro tempore,
- condanna la società (già ). in persona Controparte_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma ad essa corrisposti dal Parte_1
di € 126.800,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
- condanna la società (già ). in persona Controparte_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro
14.500,00 , di cui euro 406,50 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6