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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Marinella Laudani Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Turoni Parte_1 appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
Appellati- contumaci
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni per l'appellante: « Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello accogliendo il presente appello riformare la sentenza impugnata e per conseguenza rettificarla accogliendo le seguenti domande: in via principale: a) Condannare al pagamento delle Controparte_1 somme pari ad euro 432.980,21 di cui al contratto di fidejussione e meglio ivi specificati più gli ulteriori danni che in via equitativa il Giudicante riterrà opportuno quantificare;
b) In subordine, ove per qualsiasi ragione sostanziale o processuale la domanda principale si ritenesse non accoglibile, condannare in solido e la al pagamento delle somme di euro Controparte_1 Controparte_2 432.980,21 di cui al contratto di fideiussione e meglio ivi specificati, più ULTERIORI danni di lucro cessante a danno emergente che in via equitativa e sulla base delle prove fornite il Giudice vorrà liquidare;
c) Condannare le parti convenute alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. »
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha promosso un Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento per l'escussione di una polizza fideiussoria, convenendo in giudizio la società (fideiussore) e la Controparte_1 Controparte_2
(debitore principale).
Il Comune ha premesso che in data 09/01/2012 è stata sottoscritta la Convenzione n.
01/2012 tra il Comune di e la per la realizzazione Parte_1 Parte_2 delle opere di urbanizzazione relative alla costruzione di 23 unità edilizie tra la Via Roma e la Via Gramsci, nell'ambito del Piano delle Prescrizioni Esecutive ambito C1B. Con deliberazione di G.M. n. 45/2015 il ha concesso una proroga per l'esecuzione e il Pt_1 completamento delle opere sino al 31/03/2016. A garanzia dell'esecuzione delle opere,
ha presentato la polizza fideiussoria n. IL07330822015 a favore del Comune, per CP_2 un importo di € 432.980,21, emessa da Tuttavia, al termine della Controparte_1 proroga (31 marzo 2016) gli uffici comunali hanno constatato che le opere non risultavano né complete né in corso di ultimazione. In seguito, il Responsabile dell'Area Urbanistica ed
Edilizia del Comune, con nota prot. n. 6480 dell'11/05/2016, ha formulato una denuncia di inadempimento nei confronti di e della società fideiussoria, richiedendo CP_2
l'escussione della fideiussione per il risarcimento della somma garantita. Pur essendo stata regolarmente notificata la denuncia, non è giunta risposta da mentre CP_1
ha chiesto una nuova proroga (con nota prot. n. 987 del 23/01/2017), invocando lo CP_2 status di vittima di attività criminali ex art. 20, co. 7, L. n. 44/1999. Alla luce di tali eventi, il ha agito in giudizio per ottenere: La condanna di al risarcimento dei Pt_1 CP_2 danni derivanti dall'inadempimento contrattuale. L'escussione della polizza fideiussoria, chiedendo la condanna di al pagamento di € 432.980,21 e la Controparte_1 declaratoria di responsabilità solidale di e in virtù della clausola “a CP_2 CP_1 prima richiesta” presente nel contratto di fideiussione.
2 Tuttavia, nel corso del processo, è stata dichiarata fallita e il giudice ha richiesto CP_1 la notifica dell'atto introduttivo al curatore fallimentare.
Nonostante ciò, né né si sono inizialmente costituite in giudizio, CP_1 CP_2 rimanendo contumaci.
Dopo vari rinvii, si è costituita tardivamente, sollevando eccezioni sulla CP_2
giurisdizione, sostenendo che la competenza spettava al giudice amministrativo anziché a quello ordinario.
Con sentenza n. 124/2020, emessa e depositata il 28 gennaio 2020, il Tribunale di
Agrigento ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti di a CP_1 causa del fallimento della società, riconoscendo inoltre il difetto di giurisdizione per quanto riguarda e individuando il TAR Sicilia – Palermo come giudice competente. Ha CP_2 altresì assegnato un termine di tre mesi per la riassunzione del processo.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello, chiedendone la riforma. Parte_1
Le parti appellate sono rimaste contumaci.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 maggio 2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta: l'ingiustizia e infondatezza della sentenza, sia sotto il profilo giuridico che fattuale;
l'omessa motivazione nel rigetto di alcune prove richieste, configurando così un autonomo motivo di impugnazione;
una contraddizione nella decisione, poiché il Tribunale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario ma ha comunque dichiarato la domanda "improponibile". Il contesta inoltre la Pt_1
motivazione del Tribunale, il quale ha ritenuto che qualsiasi pretesa patrimoniale nei confronti di un soggetto fallito debba necessariamente essere fatta valere nell'ambito della procedura fallimentare. Secondo l'ente, tale interpretazione gli ha arrecato un grave pregiudizio, negandogli il diritto di escutere la fideiussione e impedendogli di ottenere un titolo esecutivo nei confronti di . In particolare, il evidenzia una CP_1 Pt_1 contraddizione logica e procedurale nella decisione del Tribunale: dapprima ha richiesto la
3 rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla società fallita e, successivamente, ha dichiarato la domanda improponibile. Inoltre, il giudice fallimentare ha escluso il Pt_1 dallo stato passivo con una motivazione ritenuta discutibile, sostenendo che CP_1 non fosse mai stata autorizzata al rilascio di garanzie. Tuttavia, il sostiene che la Pt_1 società risultava regolarmente iscritta negli elenchi previsti dalla legge e solo in seguito è stata cancellata.
In conclusione, il ritiene che la sentenza sia gravemente errata e ingiusta per i Pt_1 seguenti motivi: ha negato il diritto di escutere la fideiussione;
si basa su un'interpretazione errata della giurisprudenza;
ha causato un danno concreto all'ente pubblico, privandolo di tutela giuridica e della possibilità di ottenere il pagamento dovuto.
Tuttavia, il motivo d'appello risulta infondato.
La domanda proposta nei confronti di FA Leasing è improcedibile.
Secondo un principio consolidato, l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura di verifica dello stato passivo, con contraddittorio incrociato dinanzi al giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della
Legge Fallimentare. Di conseguenza, se un'azione è promossa in sede di giudizio ordinario, essa deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile in ogni stato e grado del processo, inclusa la Cassazione, poiché il rito utilizzato non è conforme a quello previsto dalla legge
(cfr. Cass. civ., sez. III, 11/05/2021, n. 12432).
Un precedente giurisprudenziale più risalente (Cass. civ., sez. I, 17/05/1979, n. 2826) aveva ammesso la possibilità di proseguire il giudizio per ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in caso di ritorno in bonis della società. Tuttavia, ciò presuppone che l'attore dichiari espressamente tale finalità, circostanza che nel caso in esame non risulta verificata.
Il Tribunale ha dunque correttamente dichiarato improponibile la domanda principale nei confronti della società fallita, in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Ai sensi dell'art. 52 L.F., qualsiasi pretesa patrimoniale nei confronti di un soggetto fallito deve essere fatta valere esclusivamente nella sede fallimentare, attraverso il meccanismo
4 dell'accertamento del passivo.
Il Comune sostiene che l'azione era finalizzata all'ottenimento di un titolo esecutivo da utilizzare nella procedura fallimentare. Tuttavia, tale impostazione è errata in diritto, poiché
l'ammissione al passivo fallimentare non presuppone una previa sentenza di condanna, bensì segue un procedimento specifico disciplinato dalla legge fallimentare.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non è possibile ottenere un titolo esecutivo nei confronti di un fallito al di fuori della procedura fallimentare, in quanto l'unico strumento processuale utilizzabile è l'insinuazione al passivo.
Pertanto, il primo motivo d'appello è infondato, poiché il Tribunale ha correttamente applicato la normativa fallimentare escludendo la possibilità di una sentenza di condanna nei confronti della società fallita.
Infine, la decisione del giudice fallimentare di escludere il dallo stato passivo, Pt_1
basata sulla presunta mancanza di autorizzazione di a rilasciare garanzie, non CP_1 incide sull'improcedibilità della domanda. Se il avesse ritenuto errata tale Pt_1 decisione, avrebbe dovuto impugnarla nell'ambito del procedimento fallimentare e non nel giudizio ordinario.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale con riferimento alla domanda subordinata svolta nei confronti di
, ritenendo che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare la Controparte_2
giurisdizione del Giudice Ordinario e pronunciarsi nel merito.
Il Comune sottolinea che la chiamata in causa di era necessaria sia in relazione alla CP_2
corretta escussione della polizza fideiussoria sia per la responsabilità contrattuale della ditta debitrice principale nei confronti del fideiussore, a garanzia dell'Ente Pubblico.
Inoltre, evidenzia che l'oggetto del giudizio non era la convenzione di lottizzazione intesa come atto amministrativo, ma il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale, il quale è inscindibilmente connesso all'escussione della polizza fideiussoria e rientra nell'ambito di un rapporto di diritto privato, privo di qualsiasi esercizio di poteri
5 autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione.
A sostegno della propria posizione, il richiama la giurisprudenza di legittimità Pt_1
(Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4319; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n.
5255), evidenziando come la controversia in esame riguardi un obbligo risarcitorio di natura privatistica, determinato ex ante mediante la polizza fideiussoria, per un importo che la stessa aveva garantito tramite la stipula della polizza e la chiamata in causa di un CP_2 garante, Controparte_1
Pertanto, secondo il Comune, la decisione del Tribunale di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del TAR Sicilia – Palermo è errata. In base al principio di unicità della giurisdizione e del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., la competenza del
Giudice Ordinario andava affermata, trattandosi di una controversia contrattuale priva di profili di diritto amministrativo.
Il inoltre, evidenzia che le parti obbligate in solido sono tenute al pagamento della Pt_1 somma dovuta e che la richiesta risarcitoria è determinata dalla polizza fideiussoria. Poiché in nessun aspetto della vicenda vengono in rilievo poteri autoritativi della Pubblica
Amministrazione, la giurisdizione del Giudice Ordinario deve ritenersi pacifica.
Il motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto la controversia in esame rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, con riferimento all'art. 133, primo comma, lett. a), n. 2) del Codice del Processo Amministrativo, che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si applica solo nei casi in cui la Pubblica Amministrazione eserciti un potere autoritativo, anche attraverso strumenti negoziali sostitutivi. Tuttavia, se la controversia riguarda un rapporto ormai paritario tra le parti, non è possibile ricondurla alla giurisdizione amministrativa.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 204/2004) ha precisato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è giustificata solo quando
6 l'Amministrazione agisce come autorità, ossia esercitando poteri amministrativi.
Diversamente, quando si tratta di meri rapporti patrimoniali o obblighi derivanti da accordi contrattuali, la competenza spetta al giudice ordinario.
In linea con questo principio, le Sezioni Unite hanno ribadito che le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione di contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 2144/2018, n.
9149/2017, n. 14188/2015, n. 12902/2013). Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva solo quando la controversia riguarda l'esercizio di un potere pubblico e non semplici questioni contrattuali.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal non mette Pt_1 in discussione atti autoritativi o la legittimità di provvedimenti amministrativi, ma riguarda l'inadempimento di obblighi contrattuali e il pagamento di somme dovute.
Si tratta, dunque, di una controversia di natura civilistica, rientrante nella competenza del giudice ordinario.
Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Agrigento, che ha declinato la propria giurisdizione in favore del TAR Sicilia – Palermo, risulta errata e deve essere riformata e le parti vanno rimesse dinanzi al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio.
Gli altri motivi di appello non risultano esaminabili.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti appellate svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, così dispone:
[...]
1. Rigetta il primo motivo di appello, confermando la Sentenza impugnata che ha dichiarato improcedibile la domanda di condanna nei confronti della società CP_1 già sottoposta a fallimento.
[...]
7 2. Accoglie il secondo motivo di appello, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda subordinata di condanna della al risarcimento Controparte_2 del danno.
3. In applicazione dell'art. 353 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui al
D.lgs. n. 149/2022), annulla la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di
Agrigento per la prosecuzione del giudizio.
4. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo il 26/02/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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