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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1589/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Rocca Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a RI, in Via delle Ortensie, 8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso ricorrente
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_2 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a RI, in Via delle Ortensie, 8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio concordatario contratto a RI
(RI) il 04 giugno 1988 (Atto n. 52, Parte II, Serie A - Anno 1988), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché proceda alle annotazioni conseguenti, nonché alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09 luglio 1939 e Leggi posteriori, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei Ricorrenti provvederà al proprio sostentamento, rinunciando al reciproco mantenimento;
1
3. Gli Istanti si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale;
4. Dichiarano, altresì, che non sussistono beni sui quali le Parti avanzino pretese o rivendicazioni di sorta, cui, comunque, espressamente rinunciano sin da ora;
5. Gli Istanti si danno, infine, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 16.10.2025 avanti il Tribunale di RI, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a RI
(RI) il 04 giugno 1988, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI (Atto n. 52, Parte
II, Serie A, Anno 1988).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale nascevano il 28/01/1994 Per_1 ed il 18/11/1996 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...] Persona_2 poiché il matrimonio non ha avuto effetti felici, con sentenza n. 481/2022 pubbl. il 03/11/2022 il
Tribunale di RI ha pronunciato la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione ad oggi i ricorrenti non si sono più riconciliati e sono venute meno definitivamente le premesse per una ricostruzione morale e materiale della convivenza;
i coniugi attualmente vivono in dimore separate;
ricorrono, pertanto, tutte le condizioni previste dall'art. 3 e ss. L. 01 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 481/2022 pubbl. il
03/11/2022, passata in giudicato, i coniugi non hanno ripreso la convivenza per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
2
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario a RI (RI) il 04 giugno 1988, Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI (Atto n. 52, Parte II, Serie A, Anno 1988);
- prende atto dell'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RI, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Rocca Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a RI, in Via delle Ortensie, 8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso ricorrente
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_2 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a RI, in Via delle Ortensie, 8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio concordatario contratto a RI
(RI) il 04 giugno 1988 (Atto n. 52, Parte II, Serie A - Anno 1988), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché proceda alle annotazioni conseguenti, nonché alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09 luglio 1939 e Leggi posteriori, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei Ricorrenti provvederà al proprio sostentamento, rinunciando al reciproco mantenimento;
1
3. Gli Istanti si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale;
4. Dichiarano, altresì, che non sussistono beni sui quali le Parti avanzino pretese o rivendicazioni di sorta, cui, comunque, espressamente rinunciano sin da ora;
5. Gli Istanti si danno, infine, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 16.10.2025 avanti il Tribunale di RI, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a RI
(RI) il 04 giugno 1988, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI (Atto n. 52, Parte
II, Serie A, Anno 1988).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale nascevano il 28/01/1994 Per_1 ed il 18/11/1996 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...] Persona_2 poiché il matrimonio non ha avuto effetti felici, con sentenza n. 481/2022 pubbl. il 03/11/2022 il
Tribunale di RI ha pronunciato la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione ad oggi i ricorrenti non si sono più riconciliati e sono venute meno definitivamente le premesse per una ricostruzione morale e materiale della convivenza;
i coniugi attualmente vivono in dimore separate;
ricorrono, pertanto, tutte le condizioni previste dall'art. 3 e ss. L. 01 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 481/2022 pubbl. il
03/11/2022, passata in giudicato, i coniugi non hanno ripreso la convivenza per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
2
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario a RI (RI) il 04 giugno 1988, Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI (Atto n. 52, Parte II, Serie A, Anno 1988);
- prende atto dell'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RI, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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