Ordinanza collegiale 17 gennaio 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/02/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16895/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16895 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN De Cet, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Giordano ed Andrea Merolle, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Aurora n.39, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Corbo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al viale Umberto Tupini n. 113, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italferr S.p.A., Regione Lazio, Comune di Lanuvio, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego e Federica Angeli, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Aprilia, alla Piazza Roma n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione n. 218 del 31 ottobre 2023 ai sensi degli art. 22-bis, 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001, notificato da Italferr S.p.A. per conto di RFI S.p.A. alla ricorrente il 22 novembre 2023, e dell'avviso di immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e/o occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, in uno al decreto di cui sopra, nonché di ogni atto e provvedimento presupposto meglio indicato in epigrafe;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro:
alla restituzione delle aree immesse nel relativo possesso e al pagamento delle spese necessarie per l'eventuale riduzione in pristino ovvero, in alternativa, al pagamento del corrispondente valore delle stessa, al pagamento dell'indennizzo spettante a titolo di occupazione eventualmente legittima, oltre interessi e rivalutazione, e, in ogni caso, al risarcimento del danno per il periodo di illecito spossessamento, oltre interessi e rivalutazione dall'occupazione al soddisfo – secondo quantificazione da liquidarsi con eventuale CTU;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione n. 218 del 31 ottobre 2023 ai sensi degli art. 22-bis, 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001, notificato da Italferr S.p.A. per conto di RFI S.p.A. alla Ricorrente il 22 novembre 2023; - dell’avviso di immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, in uno al decreto di cui sopra;
- del verbale di consistenza e di immissione nel possesso ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, elevato in nome e per conto di RFI S.p.A. il 5 dicembre 2023; nonché per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti ad essi presupposti, connessi o collegati tra i quali, partitamente: - delibera n. 41 del 17 luglio 2023 con cui il Referente di progetto di RFI S.p.A. avrebbe approvato il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, delle opere “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone Nettuno;
- del Progetto definitivo del raddoppio tratta Campoleone Aprilia”, non conosciuto dalla Ricorrente e ad essa mai notificato;
- del provvedimento conclusivo di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m. degli “Interventi di potenziamento della rete ferroviaria regionale Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone – Nettuno Raddoppio tratta Campoleone – Aprilia CUP J771120000010008” che fa seguito all’avviso del 3 maggio 2023, di avvio del relativo procedimento amministrativo, mai notificato alla Ricorrente e non altrimenti noto, nonché dell’avviso medesimo;
- del provvedimento conclusivo di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento sulle aree occorrenti e alla dichiarazione di pubblica utilità che fa seguito alla comunicazione del 12 luglio 2022 di avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 241/1990 e s.m.m, mai notificato alla Ricorrente e non altrimenti noto, nonché della comunicazione medesima;
- del Decreto Direttoriale n. 8250 dell’11 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione del progetto definitivo di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone - Nettuno. Raddoppio tratta Campoleone – Aprilia”, mai notificato alla Ricorrente;
- della determinazione di RFI del 7 dicembre 2022, prot. RFINEMI.DIN.DIC\A0011\P\2022\325 relativo alla conclusione della conferenza di servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. di cui all’art. 53-bis del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021 in relazione alle c.d. “opere 4 aggiuntive” al Raddoppio della tratta Campoleone – Aprilia, mai notificata alla Ricorrente e non altrimenti nota;
nonché per la condanna delle controparti alla restituzione delle aree immesse nel relativo possesso e al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Comune di Aprilia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione n. 218 del 31 ottobre 2023 relativo all’area ricompresa nel parco pertinenziale della propria abitazione in Aprilia alla via dei Prati n. 3, prospicente la via interpoderale, denominata “Via Monte Soratte”, che corre parallela alla linea ferroviaria Campoleone – Aprilia. L’occupazione impugnata è stata decretata in esito alla delibera n. 41 del 17 luglio 2023, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha approvato il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, delle opere di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone – Nettuno. Progetto definitivo del raddoppio tratta Campoleone Aprila”.
II. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“ 2. In via principale. Violazione di legge con riferimento all’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. Eccesso di potere per falsità del presupposto e difetto di motivazione ”. Deduce con il presente motivo parte ricorrente che il Decreto n. 218 e gli atti consequenziali sarebbero illegittimi e quindi annullabili, non essendo stati preceduti dalla notificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del provvedimento che approva il progetto definitivo ovvero della delibera n. 41 del 17 luglio 2023, con cui il Referente di progetto di RFI S.p.A. avrebbe approvato il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, delle opere di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone Nettuno. Progetto definitivo del 12 raddoppio tratta Campoleone Aprilia”;
“3. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge 241/1990 e s.m.i, dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 48, comma 5-quater e 53-bis, comma 1, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e cioè il 1° agosto 2021, nonché eccesso di potere sotto forma di illogicità della motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria ”. Contesta ancora sul punto parte ricorrente che l’illegittimità del decreto gravato per violazione dei diritti partecipativi garantiti dall’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001. RFI avrebbe comunicato l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere e alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, limitandosi ad una comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990, pubblicando il relativo avviso in data 12 luglio 2022 presso il “sito informatico della Società Italferr S.p.A. all’indirizzo: www.italferr.it - sezione espropri” e su due quotidiani a diffusione, solo, locale: il Messaggero” ed. Latina e “il Messaggero” ed. Roma”. Senonché, tali modalità di comunicazione non rispetterebbero il paradigma fissato dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 laddove prevede che l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo finalizzato all’esproprio, ove non sia possibile comunicarlo personalmente a ciascun destinatario in ragione del loro numero superiore a 50, vada comunicato “ mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto ”. Dunque, secondo la prospettazione di parte ricorrente l’avvio del procedimento andava comunicato, non solo mediante affissione all’albo pretorio, ma anche su un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito informatico della Regione Lazio.
Né, in tesi, nella fattispecie, sarebbe invocabile l’art. 53 -bis del D.L. n. 77/2021 (nella formulazione in vigore alla data del 12 luglio 2022 secondo la quale “ la variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase 16 partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ”), in quanto tale disposizione, facendo riferimento alla disciplina relativa all’indizione della conferenza di servizi (cfr. art. 14, comma 5, cit), potrebbe trovare applicazione solo con riguardo a quegli interventi per cui le conferenze di servizi relative all’acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta siano state appunto indette successivamente alla entrata in vigore della menzionata norma.
Trattandosi di disposizione introdotta dall’art. 6, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, non può trovare applicazione, quindi, che a quelle (sole) comunicazioni di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione che fanno seguito a conferenze di servizi indette dopo il 7 novembre 2021, quando invece la conferenza di servizi ad oggetto il progetto di che trattasi, non soltanto sarebbe stata indetta ben prima di tale data, ma si sarebbe comunque conclusa ancora prima dell’entrata in vigore del d.l. 152 del 2021, segnatamente l’11 maggio 2021.
“4. In ulteriore subordine. Eccesso di potere sotto forma di illogicità della motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria, nonché irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa. Eccesso di potere e violazione di legge per contrasto con le prescrizione imposte nella valutazione di impatto ambientale rilasciata con determina g01265 del 02/02/2018” Deduce ancora, in subordine, parte ricorrente che il provvedimento gravato imporrebbe comunque un “ arbitrario e sproporzionato sacrificio del diritto di proprietà e del diritto, costituzionalmente garantito, alla casa di abitazione della ricorrente, posto che la realizzazione dell’opera pubblica potrebbe in ogni caso essere garantita a fronte di un minore sacrificio di tali diritti, e dall’altro lato non ottemperano alle prescrizioni impartite nel corso della valutazione di impatto ambientale ”;
“5. In estremo subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere sotto forma di illogicità della motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria”. Contesta infine parte ricorrente che la soluzione progettuale scelta da RFI violerebbe il principio di proporzionalità, non identificando la scelta di minor sacrificio per la proprietà privata della ricorrente, rispetto alla quale l’attuazione del progetto determinerebbe anche l’abbattimento, lo sradicamento e l’estirpazione della flora soprassuolo relativa alle aree occupate e a quelle in corso di espropriazione.
III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Aprilia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
IV. In esito alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2024, con ordinanza n. 849 del 17 gennaio 2024, è stata sospesa l’efficacia esecutiva degli atti gravati al fine di mantenere la res adhuc integra dell’adempimento da parte di RFI dell’incombente istruttorio ivi disposto avente ad oggetto il deposito di “una documentata e dettagliata relazione sulla vicenda oggetto della controversia in cui venga chiarito:
- se e, in caso affermativo, in quale misura la proprietà della ricorrente risultava già incisa dall’originario progetto definitivo di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone -Nettuno. Raddoppio tratta Campoleone –Aprilia” approvato in sede di Conferenza di servizi del 30 marzo 2021 e con successivo Decreto Direttoriale n. 8250 dell’11 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredando tale chiarimento con il piano particellare e l’elenco delle ditte allegato al progetto stesso;
- se l’esecuzione delle opere preordinate alla realizzazione del progetto di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone -Nettuno. Raddoppio tratta Campoleone –Aprilia”, come aggiornato dalle modifiche approvate nella Conferenza convocata per il 5 luglio 2022, determini effettivamente una interclusione temporanea o definitiva della proprietà della parte ricorrente e, in caso affermativo, se tale interclusione sia altrimenti rimediabile, in sede di esecuzione progettuale, al fine di assicurare il minor sacrificio possibile al proprietario ablato, corredando tale chiarimento da relativi estratti di progetto illustrati”.
V. Con deposito del 26 gennaio 2024 RFI ha adempiuto al su citato incombente istruttorio, chiarendo, con relazione corredata da documentazione a comprova, che:
“ la proprietà della ricorrente risultava già incisa dal progetto definitivo di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone -Nettuno. Raddoppio tratta Campoleone – Aprilia” approvato in sede di Conferenza di servizi del 30 marzo 2021 e con successivo Decreto Direttoriale n. 8250 dell’11 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, l’esproprio e le aree in occupazione temporanea previste nel Progetto Definitivo approvato in sede di Conferenza di servizi del 30 marzo 2021 (allegato 1) erano pressoché identiche a quelle del Progetto Definitivo aggiornato dalle modifiche approvate nella Conferenza dei Servizi convocata per il 5 luglio 2022 (allegato 2). L’unica differenza, come visibile dal confronto tra gli stralci riportati nelle figure di seguito, consiste nella maggiore area in esproprio, minimale, prevista per consentire la realizzazione del nuovo accesso alla ditta ricorrente dalla viabilità prevista in progetto. Come evidente, difatti, le aree in esproprio erano già previste per calzare sulla viabilità di progetto che non ha subito alcuna modifica nell’aggiornamento del progetto definitivo tra la prima e la seconda Conferenza dei Servizi”;
- la realizzazione della viabilità prevista in progetto taglia l’attuale proprietà della ricorrente, determinando all’interno della ridetta proprietà una porzione residua, prevista in occupazione temporanea, su cui non insistono fabbricati e posta a sud est dell’attuale particella;
- con riguardo all’abitazione della ricorrente, “l’esecuzione delle opere non determina una interclusione, né definitiva né temporanea, della proprietà in parola. Difatti, come già previsto dagli elaborati del Progetto Definitivo viene garantito l’accesso dalla viabilità di progetto, sia nella configurazione definitiva sia in ogni fase realizzativa delle opere”;
- “ Per quanto riguarda la richiesta di una eventuale ipotesi di modifica progettuale mirata a ridurre le occupazioni, non è possibile minimizzare ulteriormente l’area prevista per la realizzazione della viabilità di progetto poiché un tracciato più vicino alla ferrovia non rispetterebbe la Normativa, con particolare riferimento al criterio dei triangoli di visibilità previsto dal DM 19/04/2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali). Infatti, la stessa, era stata progettata differentemente con la prima stesura del progetto definitivo e prevedeva un esproprio minore per la ditta ricorrente (allegato 3 e 4). Successivamente, con l’invio dello stesso progetto definito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito CSLLPP) per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, invio avvenuto con nota RFI prot. RFI-DIN-DIC\A0011\P\20\18\0000611 del 03/08/2018, acquisita agli atti con prot. n. 7237 del 03/08/2018, la viabilità fu oggetto di osservazioni che ne comportarono la modifica”.
VI. In data 13 febbraio 2024 la parte ricorrente ha notificato a depositato motivi aggiunti avverso gli atti in epigrafe richiamati, acquisiti in esito ad istanza di accesso.
VII. I motivi aggiunti sono affidati alle seguenti censure:
- con la prima doglianza si assume la violazione delle disposizioni in tema di notificazione com particolare riguardo all’art. 8, co. 4, della L. 890/1982. Sostiene, infatti, parte ricorrente di non avere mai ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata con la quale RFI sostiene di avere notificato alla ricorrente il provvedimento che approva il progetto de quo ;
-con la seconda censura si deduce la violazione delle disposizioni in tema di tutela degli alberi monumentali, tali essendo – pacificamente - alcuni degli alberi destinati ad abbattimento per effetto dei provvedimenti impugnati: la disciplina a tutela di tali alberature opererebbe, in tesi, a prescindere dalla loro iscrizione in appositi registri;
- con il terzo ed ultimo vizio dedotto si contesta la violazione delle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale, non avendo, in tesi, controparte ottemperato alle prescrizioni imposte dalla Regione Lazio in sede di screening. I provvedimenti gravati sarebbero illegittimi in quanto nel documento recante “ obblighi e oneri Appaltatore e disposizioni speciali ” e nel “ contratto progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori ”, fra direttive e gli obblighi contrattuali imposti all’Appaltatore in corso di realizzazione dell’opera, nulla sarebbe stato previsto, né trasferito circa il rispetto di quelle prescrizioni dettate a RFI dalla Regione Lazio, sia con determina Prot. n.1265 del 02 febbraio 2018 che con nota prot. n. 151801 del 20 febbraio 2020, aventi ad oggetto la necessaria traslazione delle alberature interferenti con l’attuazione del progetto ovvero la ripiantumazione nelle vicinanze delle nuove alberature, della stessa specie, favorendone l’attecchimento, al fine di rispettare le alberature presenti nella zona.
VII. Alla udienza pubblica del 20 febbraio 2022 la causa è stata rinviata ad altra udienza in ragione della proposizione medio tempore dei su richiamati motivi aggiunti e della insussistenza, a quella data, dei termini a difesa.
VIII. Alla successiva udienza pubblica del 9 aprile 2024, su richiesta congiunta delle parti, motivata con la pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia, la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza del 18 giugno 2024, alla quale, al fine di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, stante sempre la rappresentata pendenza di possibile accordo tra le parti, la trattazione della causa è stata ulteriormente rinviata alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024.
IX. In vista della udienza pubblica del 17 dicembre 2024 Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. ha depositato in atti comunicazione nella quale veniva dato atto dello spirare negativo delle trattative e rappresentato l’interesse alla decisione della causa.
X. Alla suindicata udienza la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
XI. XI. Il ricorso è in parte infondato ed in parte irricevibile. Infondati sono altresì i motivi aggiunti.
XII. Innanzitutto non colgono nel segno le doglianze di parte ricorrente riferite alla dedotta omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento rispetto al procedimento che ha condotto all’approvazione del progetto, unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità dello stesso, in ragione della quale è stata disposta l’occupazione gravata ed alla pure dedotta violazione delle garanzie partecipative.
Quanto alle modalità di notifica del progetto definitivo di ammodernamento e potenziamento della linea Campoleone – Nettuno, raddoppio Campoleone – Aprilia –di cui alla delibera RFI 41/2023, risulta dimostrato in atti che Italferr S.p.A., nell’interesse di RFI S.p.A., a valle dell’approvazione delle opere aggiuntive, con nota prot. DIC.PES0168697.23.1 dell’11 ottobre 2023, abbia effettivamente comunicato alla ricorrente l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo.
Detta comunicazione è stata inviata tramite raccomandata n. 13232608375-4 presso il luogo di residenza della destinataria, in Via dei Prati n. 3, ad Aprilia. Detta comunicazione è stata poi restituita per compiuta giacenza in data 13 dicembre 2023.
Questo per quanto riguarda il progetto, come aggiornato in ragione delle opere aggiuntive, rispetto al quale non risultano pretermesse nemmeno le garanzie partecipative. Al riguardo, infatti, va detto che in data 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 233/2021 di conversione del D.L. n. 152/2021, recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ”, che, all’art. 6, comma 1, ha introdotto l’art. 53- bis nel testo della L. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, il quale prevede che le Conferenze di Servizi dei progetti ferroviari siano svolte ai sensi dell’art. 14- bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Orbene, come chiarito e documentato da RFI, la Conferenza di Servizi indetta in data 5 maggio 2022 per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo de quo, come corredato dalle necessarie opere aggiuntive, in ragione dell’intervenuta introduzione della citata norma in data antecedente alla sua indizione, si è svolta, anche per quanto afferisce alla sua pubblicità, nel rispetto del disposto di cui al medesimo art. 53- bis e, pertanto, nelle forme di cui all’art. 14, comma 5, L. 241/1990, aventi efficacia sostitutiva della pubblicizzazione prevista dall’art. 11, D.P.R. n.327/2001.Sicchè non può dirsi integrata nella fattispecie la violazione del menzionato articolo 11, denunciata da parte ricorrente, in ragione della circostanza che il procedimento in Conferenza di servizi si è svolto secondo la disciplina dettata dall’articolo 53 bis ratione temporis applicabile allo stesso.
Dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto come aggiornato dalle opere aggiuntive è stato infatti dato tempestivo avviso, come da documentazione in atti, sia sul quotidiano a diffusione nazionale “Corriere della Sera” che sui quotidiani a diffusione locale il Messaggero” ed. Latina e “il Messaggero” ed. Roma.
Va peraltro rilevato che, sempre con riguardo alla doglianza afferente la pretermissione dei diritti partecipativi della ricorrente, la proprietà di quest’ultima risultava già incisa dall’originario progetto definitivo di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone -Nettuno. Raddoppio tratta Campoleone – Aprilia” approvato in sede di Conferenza di servizi del 30 marzo 2021 e con successivo Decreto Direttoriale n. 8250 dell’11 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Conferenza di servizi convocata per il 5 luglio 2022 ha solo condotto a minimali modifiche del tracciato senza in alcun modo prevedere significative alterazioni del piano particellare.
Orbene, quanto al progetto originario, nel rispetto dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, con avviso del 18 febbraio 2019, RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti interessati, fra i quali la ricorrente, l’avvio del procedimento volto alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere con inserzione sul giornale a diffusione nazionale “La Repubblica”, su uno a diffusione locale e cioè “Il Messaggero” ed. di Latina, sull’Albo Pretorio del Comune interessato, sul sito web della Regione e sul sito Web di Italferr. In esito a tale adempimento pubblicitario non risulta che la ricorrente avvia formulato alcuna osservazione.
Ne discende che la correttezza, dal punto di vista delle garanzie partecipative, del procedimento di esproprio originario siccome di quello che ha condotto alla riapprovazione del progetto con le opere aggiuntive, esclude che la ricorrente possa dirsi pretermessa nelle proprie garanzie partecipative con conseguente infondatezza anche del motivo sub 3.
XIII. Quanto alla doglianza sub 4, non colgono nel segno le contestazioni afferenti la dedotta violazione del principio di proporzionalità. E ciò con riguardo sia alla interclusione, che RFI ha chiarito e documentato non si determini rispetto all’abitazione della ricorrente in esito ai lavori di esecuzione, sia alla necessaria estirpazione delle specie arboree.
Si deve premettere che il sacrificio della proprietà privata, intrinseco nel potere autoritativo dell’Amministrazione di oblare la stessa mediante il procedimento espropriativo, è ex lege compensato dalla relativa indennità rispetto alla congruità della quale al soggetto inciso residuano strumenti di tutela dinanzi ad altro giudice.
Ciò premesso, come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, e ciò è proprio quanto si ravvisa nel progetto che ha dato origine al procedimento espropriativo avversato. Tanto deve concludersi anche alla luce di quanto chiarito e documentato da RFI circa l’impossibilità di “ minimizzare ulteriormente l’area prevista per la realizzazione della viabilità di progetto poiché un tracciato più vicino alla ferrovia non rispetterebbe la Normativa, con particolare riferimento al criterio dei triangoli di visibilità previsto dal DM 19/04/2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali)”. La prima ipotesi progettuale, meno incisiva per la proprietà della parte ricorrente, è stata, infatti, oggetto di osservazioni e prescrizioni da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito CSLLPP), il cui parere è obbligatorio, e ciò ha reso inevitabile e non altrimenti derogabile la modifica che ha condotto ad una modifica dimensionale della incidenza rispetto alla proprietà di parte ricorrente, che, tuttavia, deve considerarsi necessaria e per questo proporzionale allo scopo.
IX. Irricevibile, prima ancora che infondata, è poi la doglianza sub 5, essendo stata omessa la tempestiva impugnazione del decreto n. 8250 dell’11 maggio 2021. Di tale decreto la ricorrente deve considerarsi avere avuto conoscenza almeno dalla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento per la riapprovazione del progetto unitamente alle opere aggiuntive, avvenuta in data 12 luglio 2022 sui quotidiani nazionali e locali innanzi indicati. A decorrere da tale data RFI ha reso disponibili gli atti del procedimento ed il progetto, che la parte ricorrente avrebbe potuto dunque visionare, acquisire ed eventualmente impugnare. È quanto invece non è avvenuto, con conseguente odierna irricevibilità delle doglianze rivolte al decreto del 2021 ed al procedimento istruttorio che ha condotto alla sua approvazione.
Nel merito in ogni caso va rilevato che, con riguardo alla posizione espressa dalla Regione Lazio rispetto alla necessità del parere ex art 89 d.P.R. n. 380/2001, non può che ritenersi integrato, alla data di conclusione della Conferenza di servizi, il silenzio assenso di cui all’ art. 14 quinquies della Legge n. 241/1990.
X. Infondati sono infine i motivi aggiunti.
X.1 In particolare, priva di fondamento è la censura sub 1 dei motivi aggiunti.
Vero è che l’art. 17, co. 2, D.P.R. 327/2001 prescrive che “Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio”.
La disposizione prevede, dunque, come sufficiente, ai fini della piena efficacia della comunicazione relativa alla approvazione del progetto definitivo, l’inoltro di una raccomandata, nella specie consegnata per effetto della intervenuta compiuta giacenza attestata in data 30 novembre 2023. L’art. 8, co. 4, della L. 890/1982, che parte ricorrente assume essere stato violato nella procedura di notifica seguita dall’Amministrazione, è norma che si applica alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta e, pertanto, a fattispecie del tutto differente da quella che ci occupa.
XI. Infondate sono poi le censure sub 2 e 3 dei motivi aggiunti.
Preliminarmente va detto che la presenza di alberature presenti nell’area di proprietà della ricorrente interessata dall’esproprio, rispetto alle quali non sussiste prova del requisito della monumentalità al fine dell’invocato regime di tutela, è stata oggetto di valutazione nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Ed infatti la Determinazione regionale n. G01265 del 2 febbraio 2018, al punto 13, prescrive che “ siano salvaguardati, compatibilmente con le previsioni progettuali, gli alberi isolati, a gruppo e a filare, autoctoni o alloctoni non invasivi. Ne sia garantita, con tecniche idonee, l’integrità dell’apparato radicale e delle parti epigee. Ne siano verificate la stabilità e le condizioni fitosanitarie ”.
Né risponde al vero che sull’appaltatore RFI non abbia trasferito l’obbligo di osservare le prescrizioni impartite dalla Regione Lazio. E ciò in quanto nel documento recante gli “Obblighi ed oneri particolari dell’appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”, al paragrafo dedicato a “V) Impatto Ambientale Cantieri”, è previsto espressamente che “ l’Appaltatore dovrà assicurare, nella redazione della Progettazione Esecutiva e per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, di quanto riportato nella Convenzione e nei relativi allegati, nonché la piena ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti di tutela ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera”.
XII. In conclusione il ricorso è in parte infondato e da respingere ed in parte irricevibile. Infondati e da rigettare sono i motivi aggiunti.
XIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti resistenti costituite in giudizio come segue:
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di RFI;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido fra queste ultime, in ragione della convergenza e comunanza delle difese e degli interessi nel procedimento;
- euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Aprilia, in ragione della posizione processuale dell’Ente, con riguardo agli atti impugnati, e della ridotta attività processuale difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti:
- quanto al ricorso introduttivo, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara irricevibile;
- quanto ai motivi aggiunti, li rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti resistenti costituite in giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) , oltre accessori come per legge, in favore di RFI, in 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido fra queste ultime, ed in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Aprilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO