TAR Milano, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 898
TAR
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 3 e 10 bis legge 241/90 e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il provvedimento impugnato risulta affetto da violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché non risulta che l'amministrazione abbia effettivamente preso in esame le modifiche progettuali proposte dalla ricorrente per superare le criticità sollevate. Il Comune non ha dimostrato la tardività della memoria trasmessa dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 6, comma 4, e 8, comma 8, del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico e del Documento Tecnico Operativo

    Il motivo è infondato. L'interpretazione letterale e sistematica delle norme del Regolamento comunale porta a ritenere applicabile il limite massimo di 30 metri anche nei casi in cui l'area di occupazione non sia localizzata su marciapiedi contrapposti all'esercizio. La norma sull'occupazione non prospiciente richiede il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento, inclusa la distanza massima di 30 metri, come esplicitato anche nel Documento Tecnico Operativo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8, comma 8, del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico

    Il motivo è infondato. L'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 8, comma 8 del Regolamento non consente di restringere l'ambito soggettivo di applicazione del limite dei 30 metri ai soli camerieri. L'art. 6, comma 15, del Regolamento impone l'abbattimento delle barriere architettoniche e la totale accessibilità anche a persone con disabilità, confermando che la distanza è applicabile senza delimitazioni soggettive.

  • Altro
    Invalidità derivata per illegittimità del Documento Tecnico Operativo

    Non esaminato in dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'accoglimento del terzo motivo e il rigetto dei primi due.

  • Altro
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad altro provvedimento amministrativo

    Non esaminato in dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'accoglimento del terzo motivo e il rigetto dei primi due.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 898
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 898
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo