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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6889 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti;
Controparte_1
- OPPOSTA –
NONCHÉ
Controparte_2
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha impugnato l'intimazione di pagamento n.97 di Parte_2 importo di € 11.292,55 del 17.02.2023 notificata ad istanza di in Controparte_1 data 22.09.2023 per conto del . Controparte_2
L'opponente deduce la nullità della notifica dell'atto presupposto. Afferma infatti che a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento, il Rappresentante Legale si recava presso gli sportelli della ove veniva rilasciata copia dell'avviso Parte_3 di accertamento n.450 del 2018, data atto 11/07/2018 e presuntivamente notificato in data 08/09/2018, ove si evince una notifica errata poiché inviata alla
[...]
in persona del Presidente Controparte_3
P.t. Sig.ra alla Via F. Turati n.34, 81100 Caserta (CE), indirizzo errato poiché Per_1 non riconducibile né alla Società né alla rappresentante legale. A sostegno di quanto dedotto produce anche il certificato storico di residenza.
Si è costituita la quale ha rappresentato come l'intimazione de Controparte_1 quo sia stata annullata ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Pur se ritualmente citato non si è costituito il per Controparte_2 cui ne va dichiarata la contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 29 aprile
2025 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
L'opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione contestano la regolarità formale della procedura dal momento che contesta la mancata notifica degli atti prodromici e questo è motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc. ha dichiarato di aver annullato l'intimazione di pagamento Controparte_1 dopo aver riscontrato l'invio a soggetto diverso dal legittimato passivo. Ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere. 4. In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo
Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia al precetto versata in atti –
a parere di questo Giudice – può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Nel caso che oggi ci occupa giova osservare che effettivamente l'avviso di accertamento è stato notificato a soggetto diverso dal legittimato passivo. Tuttavia
non appena ricevuto l'atto di citazione a seguito della spiegata CP_1 opposizione, ha riesaminato la posizione e resasi conto della fondatezza delle avverse doglianze ha annullato l'intimazione di pagamento dandone atto nella comparsa di costituzione e risposta.
Tale contegno processuale giustifica la compensazione delle spese alla luce dell'art
92 co 2 cpc secondo quanto affermato dalla pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA la contumacia del Controparte_2
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.92 co 2 cpc
COMPENSA le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna