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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice monocratico onorario dott.ssa Antonella
AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 2775 /22 R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rapp.to e difeso avv. Abbate Filiberto come da procura alle liti in atti Parte_1
- Opponente -
E
in persona del lrpt rapp.ta e difesa da avv. Graziani Viviana come da procura alle liti CP_1
in atti
- Opposta -
CONCLUSIONI : come precisate dalle parti all'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc del
28.11.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 806 /22 (2109 /22) emesso in data Pt_1
19.7.22 dal giudice dell'intestato Tribunale in favore del creditore chiedendo la revoca CP_1
del decreto opposto.Assumeva l'ingiunto di aver cessato l'attività di lavoro per limiti d'età e trattandosi di polizza pecuniaria non permaneva alcun onere in capo allo stesso bensì
Con l'obbligazione rimasta ad intero carico della compagnia assicuratrice .
Si costituiva il creditore il quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto .
In fase istruttoria il giudice dott. Ferdinandi, con ordinanza riservata, rigettava l'istanza avanzata dal creditore ex art 648 cpc, rilevando come “ …non risultava provato dal creditore l'elemento del periculum in mora ….” ( Cfr ordinanza in atti ) .
Nel corso dell'istruttoria il procedimento perveniva avanti questo giudice all'udienza del 20.2.24
il quale, in difetto di richieste istruttorie della parti, disponeva la conciliazione giudiziale 23.5.25
. In tale sede la parte opponente dichiarava la propria disponibilità ad estingure il credito azionato nel DI mediante cessione del quinto della pensione erogata dall' . CP_2
La proposta tuttavia non veniva perfezionata , pertanto, il giudice ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, dichiarava conclusa l'istruttoria e fissava udienza al 28.11. 25 per discussione orale ex art 281 sexies cpc con deposito contestuale della sentenza .
******
L'opposizione risulta infondata e pertanto deve essere disattesa.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sul presupposto del contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con l'istituto finanziario IBL BANCA con previsione del capitale lordo mutuato di euro 27.264,00 a favore del , in base al quale in ragione del finanziamento ottenuto il Pt_1
debitore si impegnava alla restituzione mediante 96 rate da detrarre sulla retribuzione mensile.
(cfr contratto di mutuo in atti e allegati ) .
Parte opposta ha prodotto il predetto contratto assistito da polizza assicurativa per rischio morte e perdita impiego che sottoscriveva con la ET CE PA . Questa assicurazione , quindi, provvedeva a liquidare l'indennizzo a favore dell' istituto di credito surrogandosi al creditore.
Tale circostanza è dimostrata dalla certificazione rilasciata dall'istituto bancario denominata “ atto di quietanza “ prodotta in atti .
Con Parimenti, risulta provato che con contratto di cessione di credito la acquistava il credito pro soluto in oggetto, ai sensi della legge 52 /91, dalla cedente Controparte_3
(Cfr contratto di cessione in atti ) .
[...]
La odierna creditrice opposta ha dimostrato anche la sua legittimazione attiva in ordine alla cessione del credito, perfezionando anche l'adempimento previsto, ai sensi e per gli effetti dell'art
1264 cc , relativo alla comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione del credito (cfr Pt_1
documento in atti) .
In tema, occorre, peraltro, rilevare come la prova della cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, onde la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito
( anche , Cass. n. 17133/25).
Come pure non è soggetta a particolari forme la comunicazione dell'avvenuta cessione che può
essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (in tal senso, Cass. n. 1770/14; Cass.
n. 654/25).
Con Risulta, inoltre dimostrato quanto dedotto dalla difesa della , in relazione al credito azionato che nasce dal certificato di polizza, nel quale si precisa “ garanzia di polizza credito” . Pertanto,
deriva come la , avendo provveduto ad estinguere il finanziamento, con il pagamento CP_4
dell'importo di euro 22.274,75 , quale debito residuo, all'istituto finanziario, si surrogasse, nel diritto di credito dell'istituto nei confronti del debitore . In esito alla istruttoria espletata , nel presente giudizio a cognizione ordinario, le allegazioni della difesa dell' opposta, risultano dimostrate dalla documentazione richiamata versata in atti.
Di contro , è da dire come, l'opponente non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno delle censure avanzate in sede di opposizione .
E' principio noto, come la pretesa monitoria , oggetto di contestazione , debba essere provata anche nel presente giudizio di cognizione ordinaria, atteso che il creditore ha l'onere di provare la fonte negoziale ( legale o negoziale) del suo diritto al fine di richiedere il pagamento della propria prestazione.
Peraltro , è anche da dire che nel giudizio di opposizione, il creditore opposto assume la posizione probatoria dell'attore , mentre l'opponente quella di convenuto rispetto, appunto, la pretesa creditoria azionata ( tra le altre, Cass.
4.5.94 n. 4286 ).
Deriva come , nel presente giudizio , l'opposto sia tenuto a dimostrare la pretesa creditoria in termini più rigorosi .
Nella presente controversia, rileva come la pretesa creditoria risulti fondata su prova scritta,
ritenuto , peraltro che la opposta ha fornito prova documentale delle proprie allegazioni.
Tali documenti vanno, quindi, apprezzati dal giudice, inizialmente o nel prosieguo, nel quadro complessivo delle emergenze processuali e devono essere liberamente apprezzati dal giudice nel contesto di altri elementi probatori (anche, Cass. 2019 n. 11543).
Alla luce delle motivazioni che precedono , la opposizione proposta da deve essere Pt_1
disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n 806 /22 (rg 2109 /22) emesso in data 19.7.22 dal giudice dell'intestato Tribunale in favore del creditore . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'opposta.
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , così decide :
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del lrpt e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 806 /22 (rg 2109 /22)
[...]
emesso in data 19.7.22 dal giudice dell'intestato Tribunale in favore della opposta;
- Condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta che, CP_1
in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione dell'attività espletata , liquida in complessivi euro 4200,00 di cui 200,00 per spese ed euro 4000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso a verbale d'udienza del 28.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella AC