Articolo 68 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 67Articolo 69
Versione
14 marzo 1965
Art. 68.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965