Art. 54.
Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica e' autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovra' motivare le scelte adottate.
Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunichera' alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE.
Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica e' autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovra' motivare le scelte adottate.
Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunichera' alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE.