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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1367/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4981/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 05/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7492 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_2 e Ricorrente_1 risultano essere gli eredi legittimi del sig. Nominativo_1 deceduto il Data morte_1 a Nocera Inferiore con ultima residenza a Praia a Mare Indirizzo_1 che impugnava avviso di accertamento d'ufficio esecutivo n.7492 emesso in data 16.06.2021 dal Comune di Praia a Mare prot. n. 20432 del 16.06.2021, relativo all'IMU anno 2016, notificato a Ricorrente_2
Nominativo_1 eredi in data 29.06.2021, recante un importo da versare pari ad euro 1236,00 di cui euro 938,00 asseritamente dovuti per l'immobile sito nel Comune di Praia a Mare (CS) Indirizzo_2, catastalmente distinta al foglio n. Luogo_1, categ. A/3, periodo 1/1/2016-31/12/2016 ed euro 281,40 per sanzioni ed euro 11,84 per interessi, euro 4,30 per spese di notifica oltre euro 0,46 per arrotondamento;
Asserivano i ricorrenti che alla morte del padre Nominativo_1 avevano proceduto a dividere di fatto l'abitazione paterna di Nominativo_2 giusta concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° 9 del 13.3.2000, creando due ingressi indipendenti uno sempre in Indirizzo_1 e un altro sull'altro lato del fabbricato adiacente alla Indirizzo_3 in Praia a Mare dove gli stessi abitavano con le rispettive famiglie come risultava dai certificati di residenza e dalle utenze di acqua luce e gas agli stessi intestate .
Pur non avendo effettuato tempestivamente la successione, gli stessi avendo pacificamente dimora abituale presso detti immobili avevano diritto all'esenzione IMU.
Con sentenza depositata il 5.10.2023 la Settima Sezione della Corte di Giustizia Studio
Tributaria di Cosenza rigettava il ricorso.
Rispetto alla decisione proponevano ricorso i contribuenti.
Si costituiva il Comune .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassazione individua il presupposto dell'esenzione nella circostanza che l'art 13 comma 2 del D.L.
201/11, nella formulazione modificata dall'art 4 comma 5 del D.L. 16/12, prevede l'esenzione per l'ipotesi di immobile in cui il contribuente “e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, ancorando in tal modo la concessione del beneficio al doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare.
Con gli allegati 10.1 e 10.2 in primo grado i ricorrenti hanno dimostrato che con le rispettive famiglie dimorano abitualmente presso il fabbricato per cui è imposta ciascuno nella propria quota, allegando le utenze di acqua, fogna, luce, gas e telefono.
A nulla rilevano sotto il profilo giuridico dell'esenzione dell'imposta le circostanze afferenti il ritardo nella presentazione della successione, la mancata dichiarazione IMU, e tantomeno la questione relativa all'acquisto da parte del Comune di Praia a Mare dell'ex compendio demaniale di cui alla legge 113/83 cd. “Legge Praja” sulla sdemanializzazione di parte dell'ex arenile di Praia a Mare su cui ricadrebbe la particella de qua. Il Giudice di prime cure opina quanto segue:
Peraltro, a fronte di tali emergenze neppure confortano l'assunto del ricorrente le distinte di pagamento prodotte da Ricorrente_1, per l'anno 2016, posto che dalle medesime emerge che l'indirizzo di residenza della predetta e del marito, Nominativo_3 era altrove, ossia alla Indirizzo_3 del medesimo comune”.
Da quanto scritto è evidente che il Giudice a quo non abbia tenuto conto della premessa ovvero che l'immobile di Indirizzo_1 situato all'angolo tra Indirizzo_3 e Indirizzo_1 appartenuto al de cuius Nominativo_1 sia stato oggetto di divisione di fatto tra i figli, germani Ricorrente_2 che con la propria coniuge Nominativo_4 andava ad abitare nella quota che conservava l'ingresso al civico Indirizzo_1
e la sigra Ricorrente_1 che con il proprio coniuge andava ad abitare nella quota con ingresso al civico 5-6 di Indirizzo_3 .
Pertanto non si tratta di un altro fabbricato rispetto a quello per cui interveniva l'accertamento .
Del resto lo stesso Comune come dimostrato dalle ricevute di utenze acqua e fogna di cui sopra è bene consapevole dell'esistenza di due nuclei familiari nello stesso fabbricato con allacci acqua e fogna distinti e separati uno su Indirizzo_1 e l'altro su Indirizzo_3.
In prime cure parte ricorrente ha documentato che l'immobile su due livelli per cui è accertamento è stato oggetto di lavori con cui veniva dotato di due accessi indipendenti per i due nuclei familiari, ognuno su una via pubblica diversa come risulta dalla planimetria allegata alla concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° 9 del 13.3.2000 (doc. 3 primo grado ), pratica edilizia prot. 12200 del 1999, detto fabbricato è ubicato all'angolo tra Indirizzo_1 e Indirizzo_3; in detto immobile le rispettive famiglie stabilivano la propria residenza famigliare come da certificazione anagrafica prodotta in prime cure.
P.Q.M.
.La Corte in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e pertanto annulla l'atto impugnato con il ricorso introduttivo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 700 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1367/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4981/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 05/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7492 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_2 e Ricorrente_1 risultano essere gli eredi legittimi del sig. Nominativo_1 deceduto il Data morte_1 a Nocera Inferiore con ultima residenza a Praia a Mare Indirizzo_1 che impugnava avviso di accertamento d'ufficio esecutivo n.7492 emesso in data 16.06.2021 dal Comune di Praia a Mare prot. n. 20432 del 16.06.2021, relativo all'IMU anno 2016, notificato a Ricorrente_2
Nominativo_1 eredi in data 29.06.2021, recante un importo da versare pari ad euro 1236,00 di cui euro 938,00 asseritamente dovuti per l'immobile sito nel Comune di Praia a Mare (CS) Indirizzo_2, catastalmente distinta al foglio n. Luogo_1, categ. A/3, periodo 1/1/2016-31/12/2016 ed euro 281,40 per sanzioni ed euro 11,84 per interessi, euro 4,30 per spese di notifica oltre euro 0,46 per arrotondamento;
Asserivano i ricorrenti che alla morte del padre Nominativo_1 avevano proceduto a dividere di fatto l'abitazione paterna di Nominativo_2 giusta concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° 9 del 13.3.2000, creando due ingressi indipendenti uno sempre in Indirizzo_1 e un altro sull'altro lato del fabbricato adiacente alla Indirizzo_3 in Praia a Mare dove gli stessi abitavano con le rispettive famiglie come risultava dai certificati di residenza e dalle utenze di acqua luce e gas agli stessi intestate .
Pur non avendo effettuato tempestivamente la successione, gli stessi avendo pacificamente dimora abituale presso detti immobili avevano diritto all'esenzione IMU.
Con sentenza depositata il 5.10.2023 la Settima Sezione della Corte di Giustizia Studio
Tributaria di Cosenza rigettava il ricorso.
Rispetto alla decisione proponevano ricorso i contribuenti.
Si costituiva il Comune .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassazione individua il presupposto dell'esenzione nella circostanza che l'art 13 comma 2 del D.L.
201/11, nella formulazione modificata dall'art 4 comma 5 del D.L. 16/12, prevede l'esenzione per l'ipotesi di immobile in cui il contribuente “e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, ancorando in tal modo la concessione del beneficio al doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare.
Con gli allegati 10.1 e 10.2 in primo grado i ricorrenti hanno dimostrato che con le rispettive famiglie dimorano abitualmente presso il fabbricato per cui è imposta ciascuno nella propria quota, allegando le utenze di acqua, fogna, luce, gas e telefono.
A nulla rilevano sotto il profilo giuridico dell'esenzione dell'imposta le circostanze afferenti il ritardo nella presentazione della successione, la mancata dichiarazione IMU, e tantomeno la questione relativa all'acquisto da parte del Comune di Praia a Mare dell'ex compendio demaniale di cui alla legge 113/83 cd. “Legge Praja” sulla sdemanializzazione di parte dell'ex arenile di Praia a Mare su cui ricadrebbe la particella de qua. Il Giudice di prime cure opina quanto segue:
Peraltro, a fronte di tali emergenze neppure confortano l'assunto del ricorrente le distinte di pagamento prodotte da Ricorrente_1, per l'anno 2016, posto che dalle medesime emerge che l'indirizzo di residenza della predetta e del marito, Nominativo_3 era altrove, ossia alla Indirizzo_3 del medesimo comune”.
Da quanto scritto è evidente che il Giudice a quo non abbia tenuto conto della premessa ovvero che l'immobile di Indirizzo_1 situato all'angolo tra Indirizzo_3 e Indirizzo_1 appartenuto al de cuius Nominativo_1 sia stato oggetto di divisione di fatto tra i figli, germani Ricorrente_2 che con la propria coniuge Nominativo_4 andava ad abitare nella quota che conservava l'ingresso al civico Indirizzo_1
e la sigra Ricorrente_1 che con il proprio coniuge andava ad abitare nella quota con ingresso al civico 5-6 di Indirizzo_3 .
Pertanto non si tratta di un altro fabbricato rispetto a quello per cui interveniva l'accertamento .
Del resto lo stesso Comune come dimostrato dalle ricevute di utenze acqua e fogna di cui sopra è bene consapevole dell'esistenza di due nuclei familiari nello stesso fabbricato con allacci acqua e fogna distinti e separati uno su Indirizzo_1 e l'altro su Indirizzo_3.
In prime cure parte ricorrente ha documentato che l'immobile su due livelli per cui è accertamento è stato oggetto di lavori con cui veniva dotato di due accessi indipendenti per i due nuclei familiari, ognuno su una via pubblica diversa come risulta dalla planimetria allegata alla concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° 9 del 13.3.2000 (doc. 3 primo grado ), pratica edilizia prot. 12200 del 1999, detto fabbricato è ubicato all'angolo tra Indirizzo_1 e Indirizzo_3; in detto immobile le rispettive famiglie stabilivano la propria residenza famigliare come da certificazione anagrafica prodotta in prime cure.
P.Q.M.
.La Corte in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e pertanto annulla l'atto impugnato con il ricorso introduttivo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 700 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta